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I diversi esiti della composizione negoziata

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

La composizione negoziata trova il suo naturale completamento, quantomeno con riferimento alle imprese sopra soglia, nell’articolata formulazione dell’art. 23 CCII che, regolamentando i diversi esiti, prevede l’ingresso nel nostro ordinamento di nuovi strumenti “tipici”, id est gli accordi di cui al comma 1 lettera a) e lettera c), che si contrappongono, qualora all’esito delle trattative non è sia stata individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, gli strumenti che l’imprenditore può richiedere, ovvero:

a)  il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56;

b) l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 (quest’ultima con la riduzione della percentuale al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto;

c) la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies; potendo, in via residuale, sempre accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

La struttura che il Legislatore ha inteso adottare è, a ben vedere, distonica posto che accomuna, nella declinazione degli exit da perseguire sia i “nuovi” contratti e accordi declinati al primo comma, sia anche gli strumenti che erano già presenti nell’ordinamento e che godono di espressa autonomia, quand’anche questi possano “entrare in gioco” alternativamente e quando non siano stati raggiunti gli accordi di cui al co.1 (con la difficoltà, tra l’altro, di comprendere se esista, o meno, una necessità di esplorare dapprima gli accordi “tipici” o se si possa, invece, già entrare in composizione negoziata con la richiesta dell’imprenditore di accedere agli strumenti del comma 2).

Volendo immaginare il perché della scelta si potrebbe pensare ad una espressa volontà del legislatore di incentivare sempre e comunque l’accesso alla composizione negoziata, secondo il convincimento per il quale le trattative con i creditori, condotte sotto l’egida dell’Esperto, possano condurre, anche nelle ipotesi in cui esse non siano andate a buon fine, ad una soluzione fondata sull’accordo con i creditori.

Questa articolazione crea, tuttavia, qualche difficoltà dovendo interrogarsi su quali siano gli esiti davvero favorevoli del percorso. La questione non appare di pronta soluzione con la necessità di interpretare e, forse, di “sfumare” i contorni, abbandonando l’idea di una netta perimetrazione.

Se si guarda, infatti, al contesto complessivo della norma vien da credere che sono da considerarsi “esiti favorevoli”, oltre, ovviamente, agli accordi e contratti “tipici” di cui al co.1, tutti gli strumenti declinati al comma 2, fatta eccezione per la sola “domanda di concordato semplificato” (che per espressa previsione dell’art. 25 sexies, può essere chiesta solo a conclusione del percorso); rientrando in essi anche gli strumenti di cui alla lettera d) che, operando il richiamo al Titolo III, comprenderebbero, paradossalmente, anche la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata del sovraindebitato.

Si potrebbe perviene a tale prima conclusione considerando il sottostante delle misure di riduzione fiscale di cui all’art. 25 bis CCII che individua, tra le altre, una premialità, al co.3, per “le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 17 e oggetto della composizione negoziata” che vengono ridotti della metà in tutte le ipotesi previste dall’articolo 23, comma 2. Il che potrebbe significare che quand’anche le trattative non abbiano condotto ad un superamento della crisi o dell’insolvenza, il tavolo “fecondo” delle trattative abbia generato in ogni caso un vantaggio per l’impresa che ha richiesto l’accesso. Questa chiave di lettura di “esito favorevole” potrebbe, dunque, essere utilizzata in una accezione più ampia del termine, premiando, in ogni caso, tutte le soluzioni dell’art. 23 CCII.

Se, invece, si riflette sulla condizione principale ed assorbente dell’incipit del medesimo art. 23 CCII, non sfugge che il vero “esito positivo” vada ricercato esclusivamente in quelle ipotesi che consentono il “superamento delle “condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza” quando “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.

Così ragionando vanno inclusi tra gli “esiti favorevoli”, i contratti e gli accordi di cui al co.1 e, tra gli strumenti elencati al comma 2, quelli espressamente indicati al titolo VI come “strumenti di regolazione della crisi”, quand’anche solo con riferimento alla prospettiva di continuità, escludendo i piani e gli accordi meramente liquidatori e, per le motivazioni già esposte, il concordato semplificato.

Resta il problema di valutare l’esito della trattativa rispetto al tempo di deposito della domanda, qualora essa sia successiva alla scadenza; in tal senso l’ultimo report diffuso da Unioncamere, esclude la conclusione postuma di accordi e concordati addirittura anche dai cd. “esiti sfavorevoli”, seppur dando evidenza, in separata slide della ”evoluzione”  degli stessi.

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