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Il concordato minore e l’apporto di risorse esterne

Giornalista pubblicista.
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

In materia di sovraindebitamento e con particolare riferimento alla struttura del concordato minore, la norma di nuovo conio dispone, all’art.74 del D.Lgs. 14/2019, che “I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale”, con un focus, dunque, decisamente orientato alla “continuità”.

Tuttavia, come noto, la disposizione è mitigata dal successivo comma 2 del medesimo articolo che ammette anche un’ipotesi “liquidatoria”, seppur alla sola condizione che sia “previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”.

Quale sia la misura capace di far ritenere davvero “apprezzabile” l’ulteriore apporto è tema di difficile risoluzione e su tale aspetto si annota un recente provvedimento reso dal Tribunale di Nola dell’11.10.2023, il quale si fonda su tre principali pilastri.

Il primo è che, in mancanza di un richiamo normativo espresso, la disposizione dell’art. 84 CCII, di carattere chiaramente speciale, non può ritenersi applicabile al concordato minore non finalizzato alla continuità imprenditoriale o professionale (di cui al comma 2 dell’art. 74 CCII), con la conseguenza che la finanza esterna non deve necessariamente assicurare un’aggiunta pari almeno al dieci per cento rispetto all’attivo.

Il secondo è che deve trattarsi di un contributo sicuramente consistente, ossia non irrisorio, del soddisfacimento aggiuntivo rispetto al valore di liquidazione del patrimonio, e cioè di un soddisfacimento economicamente valutabile in termini tali da differenziare il trattamento che sarebbe risultato dal mero attivo.

Il terzo punto, di grande novità, è che l’apporto previsto deve essere “ulteriore” rispetto a quello offerto dalla normale continuità, il che significa che, ai fini dell’ammissibilità della proposta, occorre, in ogni caso, che vi sia un contributo endogeno a cui sommare la risorsa esterna.

L’ultimo principio si evince, per vero, dal prodromico provvedimento reso in data 13.09.2023 dal Giudice Delegato alla procedura, con il quale veniva concesso termine per l’integrazione.

Il provvedimento qui in commento prende in esame una proposta di concordato minore che, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, risultava inizialmente articolata nei seguenti termini:

“1) attivo destinabile alla procedura pari ad € 50.000,00: importo messo a disposizione della procedura da parte di un terzo, fratello del ricorrente, il quale verserà sul conto dedicato alla procedura la somma di € 50.000,00 euro entro 30 giorni dalla omologa del piano;

2) Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento: Prededucibili (OCC e avvocato che ha assistito la ricorrente nella predisposizione della proposta): 100% del credito; Creditore privilegiato Agenzia delle Entrate: 100% del credito; Creditori chirografari: 0,63% di ciascun creditore”.

Proposta ritenuta astrattamente ammissibile nella parte in cui si ammette un esiguo grado di soddisfacimento ai creditori chirografari, “non ostando a tale ammissibilità la previsione di cui all’art. 84 CCII che, in tema di concordato preventivo, disciplina piuttosto dettagliatamente l’ipotesi del concordato liquidatorio, determinando in proposito la percentuale minima di soddisfacimento dei creditori (20 %) e l’obbligo di finanza esterna, che deve essere pari almeno al 10% dell’attivo disponibile alla data di presentazione della domanda”.

Ciò sul presupposto che la disposizione, di carattere chiaramente speciale ed in mancanza di un richiamo normativo espresso, non può ritenersi invero applicabile al concordato minore non finalizzato alla continuità imprenditoriale o professionale, disciplinato dal comma 2 dell’art. 74 CCII, che si caratterizza semplicemente per la previsione di una finanza esterna che determini un aumento “in misura apprezzabile” della soddisfazione dei creditori”.

Sotto altro aspetto, però, il Giudice Delegato evidenzia un chiaro vulnus individuato nell’assoluta mancanza di risorse proprie da destinare al concordato, considerato che la proposta, così come articolata dall’istante, introduceva, quale unica forma di apporto, il versamento di € 50.000,00 da parte del terzo, “senza tuttavia prevedere alcuna forma di “partecipazione” del patrimonio dell’istante, nonostante dal ricorso e dalla relazione dell’OCC emerga chiaramente l’esistenza di un patrimonio prontamente liquidabile (in termini di redditi da lavoro autonomo che consente la produzione di un rilevante surplus rispetto alla copertura delle spese destinate al sostentamento familiare)”.

La successiva integrazione, con previsione della messa a disposizione dell’ulteriore somma di euro 28.800,00, calibrata sui presumibili proventi mensili, al netto del minimo vitale, e da corrispondersi in 36 rate mensili, contribuisce a colmare la lacuna rendendo ammissibile la proposta con apertura della procedura di concordato minore.

Tommaso Nigro
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