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Il conto corrente nella liquidazione giudiziale, poteri e responsabilità del Curatore

Giornalista pubblicista.
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

Tra i diversi compiti attribuiti al Curatore nella conduzione della procedura fallimentare una posizione di rilievo, benché non del tutto valorizzata, assume la gestione delle disponibilità liquide con una norma che, profondamente incisa dalla novella del 2005, ha visto un ulteriore intervento riformatore con la Legge 205/2017.

Il tema è oggi declinato dall’art. 131 CCII, che regola la sorte delle somme riscosse dalla procedura le quali, a qualunque titolo acquisite, debbono essere “depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione su di un conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore”.

Con pieno arbitrio, dunque, attribuito a quest’ultimo organo che non può, e non deve, reclamare l’intervento del Giudice Delegato; e con un corrispondente divieto imposto all’Istituto bancario di richiedere acquisizioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie (quali ad esempio le sottoscrizioni dei Giudici Delegati e dei Cancellieri) o espresse autorizzazioni all’accensione del conto (Sentenza A.b.F. Collegio di Roma n° 26702/2019).

Di qui un primo importante corollario che, attribuendo al Curatore il potere di individuazione dell’Istituto depositario delle somme, lo onera nel contempo di una elevata responsabilità, in considerazione dell’attuale contesto bancario oggi più che mai caratterizzato da profonda incertezza.

Scenario che, come noto, si presenta mutato a partire dal 1/1/2016 per effetto dell’introduzione dei D.Lgs. nn. 180/2015 e 181/2015, che introducono, in luogo della previgente procedura di risanamento esterno, uno strumento interno (c.d. bail-in) che onera i depositanti della banca ad intervenire in caso di default, prevedendo un meccanismo di tutela delle somme depositate sui conti correnti seppur nei limiti dell’importo di euro 100.000.

Tale disposizione, operante per tutti i correntisti, tuttavia nulla dispone in materia di esenzione in favore delle procedure concorsuali – così come sarebbe stato lecito attendersi, considerata la natura ”non privatistica” dei depositi – lasciando dunque il Curatore (e lui solo) esposto a rilevanti responsabilità in caso di dissesto bancario.

Il che impone, come anche raccomandato dalla Circolare del Tribunale di Roma del 23/05/2016, di porre estrema attenzione da un canto alla scelta (e poi alla successiva vigilanza sulla solidità) degli Istituti di credito, e dall’altro, alla costante verifica delle giacenze sui conti delle procedure, provvedendo all’effettuazione delle ripartizioni delle somme non impedite da specifiche situazioni contingenti.

Tommaso Nigro
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