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Il Credito dâImposta (art. 20 d.lgs. 28/2010 â Decreto Agosto 2023)
Il presente articolo andrĂ a sinterizzare il decreto emanato dal Ministero della Giustizia (nella GU Serie generale – n. 183 del 7 agosto 2023) rubricato: Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
Ricevute le domande di attribuzione dei crediti dâimposta, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce lâimporto del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dallâart. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Il D. Lgs 28/2010 prevede i seguenti crediti dâimposta:
- in caso di raggiungimento dellâACCORDO è riconosciuto alle parti un credito d’imposta commisurato allâindennitĂ corrisposta (ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4), fino a concorrenza di euro seicento.
- Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresĂŹ riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
ATTENZIONE: I crediti d’imposta previsti nei punti precedenti sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche.
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metĂ .
- Ă riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto;
- Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato allâindennitĂ non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato come negli articoli precedenti al presente, sempre sul sito, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Relativamente al credito dâimposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per le prestazioni svolte in una procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si eĚ conclusa con successo la domanda deve contenere anche i seguenti documenti:
- lâindicazione della data della convenzione di negoziazione assistita e della sua eventuale inerenza a una delle materie di cui allâart. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
- la dichiarazione di raggiungimento dellâaccordo di negoziazione;
- gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dellâaccordo di negoziazione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, in conformitĂ allâart. 11 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
- lo scaglione di valore applicato dallâavvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede lâart. 20, comma 1-bis
ARBITRATO
Relativamente al credito dâimposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato allâarbitro per il procedimento, concluso con il lodo, (nel caso previsto dallâart. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) la domanda deve contenere anche i seguenti documenti:
- gli estremi del lodo che ha concluso il procedi- mento trasferito in sede arbitrale ai sensi dellâart. 1 del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 162 del 2014;
- la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che ha trasferito il fascicolo, adottato a norma dellâart. 1, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
TERMINI TEMPORALI E INDEBITA FRUIZIONE
Entro il 30 aprile dellâanno in cui eĚ presentata la domanda di attribuzione dei crediti dâimposta il Ministero comunica al richiedente lâimporto del credito dâimposta spettante, in relazione a ciascuna delle richieste.
LâAgenzia delle entrate trasmette al Ministero, trami- te il sistema di cui al comma 1, lâelenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e in compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi.
Quando, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, è accertata lâindebita fruizione, anche parziale, dei crediti dâimposta di cui al presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della non eleggibilitĂ delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dellâart. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggio- rato di interessi e sanzioni secondo legge.
In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti dâimposta, accertata nellâambito dellâordinaria attivitĂ di controllo, lâAgenzia delle entrate ne dĂ comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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