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Il possibile riordino delle forme di liquidazione nel concordato
L’attuale formulazione dell’art. 84 comma 1 del D.Lgs. 14/2019 prevede, come noto, un ventaglio di scelte della proposta concordataria individuando, quale epilogo, la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività ad un assuntore o “qualsiasi altra forma”.
In detto contesto era stata già segnalata (si veda “Diverse forme di liquidazione nel concordato per cessione di beni” del 19.10.2023) l’inconsueta sovrapposizione tra l’art. 114 co. 1 CCII, a mente del quale “Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione”, e l’art. 84 co. 8 CCII che testualmente recita “Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell’azienda e l’offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l’efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza”; applicandosi gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile, tipici della vendita forzata”.
Norma che aveva sollecitato, in chiave interpretativa, una soluzione capace di riequilibrare il complesso sistema, ovvero quella di interpretare che la libertà di scelta e, dunque, la possibilità di richiamare all’interno del piano l’una o l’altra modalità di liquidazione, potesse essere ritenuta applicabile ai soli concordati proposti “in qualsiasi altra forma”. Percorrendo tale via veniva data dignità al “tertium genus” del concordato con libertà di forme, prevedente contestuali elementi sia di continuità che di liquidazione, unico strumento capace di accogliere, a scelta del proponente, l’adozione dello strumento di cui all’art. 114 CCII o, alternativamente, l’applicazione del comma 8 dell’art. 84 CCII. Con la naturale derivata di confinare l’art. 114 CCII alle ipotesi di concordato liquidatorio puro e l’art. 84 co.8 alla componente liquidatoria del concordato in continuità.
La ricostruzione operata sembra ora trovare maggiore conforto nella lettura della bozza di Correttivo che, nel riassettare il sistema, riconosce, all’art. 21 dello schema di Decreto, la necessità di “chiarire i contenuti e la portata della disposizione medesima, contenente le definizioni e i contenuti delle diverse tipologie di concordato preventivo”, così prevedendo “l’abrogazione dei commi 8 e 9 (dell’art. 84 CCII) in quanto contenenti disposizioni che trovano una migliore collocazione sistematica all’interno delle norme che si occupano della liquidazione nel concordato preventivo, ed in particolare nell’articolo 114-bis di nuova introduzione con il presente schema di decreto.”.
All’art. 26 dello schema è, dunque, affidato il compito di definire il nuovo impianto che, operando sul contenuto dell’art.114 CCII, limita ad esso la trattazione delle regole del concordato liquidatorio, e crea un autonomo art. 114 bis CCII, espressamente dedicato alle modalità di liquidazione nel concordato in continuità.
Nel merito, quanto all’art. 114 CCII, oltre la sostituzione della rubrica e a qualche non significativo adattamento, viene disciplinata l’ipotesi in cui il piano preveda l’affitto o il trasferimento dell’azienda o di uno o più rami in favore di un soggetto già individuato, con necessità per il Tribunale di disporre e determinare la pubblicità dell’offerta al fine di acquisire offerte concorrenti.
Con riferimento, invece, alla portata dell’innovativo art. 114 bis CCII, interpolando e meglio riorganizzando l’espunto contenuto dell’art. 84 co.8 CCII, viene prevista la possibilità per il tribunale di nominare il liquidatore giudiziale in caso di piano di concordato in continuità che preveda la vendita di parte del patrimonio dell’impresa o dell’azienda in esercizio senza aver individuato un offerente, affidando al liquidatore nominato la gestione delle operazioni di liquidazione secondo i principi di pubblicità e trasparenza propri delle vendite concorsuali; e rinviando alla disciplina delle offerte concorrenti, dettata dall’articolo 91, nel caso di offerente individuato, estendendo, quand’anche la norma richiamata riguardi una fase antecedente all’omologazione, l’applicazione anche durante la procedura, con lo scopo di reperire eventuali ulteriori offerte alternative a quella individuata con la proposta.
Viene, infine, estesa l’applicabilità alle vendite portate avanti dal liquidatore delle disposizioni generali recate dalle vendite forzate, prevedendo espressamente “la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo” che “è effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi”.
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