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Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

In attuazione della legge 8 agosto 2019 n 86, contenente la delega al governo in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive, è stato emesso il D. L.vo 28 febbraio 2021 n. 36 recante disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

In forza di tale decreto per associazione o società sportiva dilettantistica si intende il soggetto affiliato ad una federazione sportiva nazionale anche paraolimpica e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D. Lvo 28 febbraio 2021 n 39 (tenuto dal Dipartimento per lo sport) il quale svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in associazioni sportive con o senza personalità giuridica; in società di capitali e cooperative oppure in enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (art. 11 D. L.vo 3 luglio 2017 n 117).

A tali enti è vietata la distribuzione, ai soci o ai lavoratori, di utili ed avanzi di gestione, anche nel caso di recesso o scioglimento del rapporto di lavoro. Se sono costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative, possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica.

Non possono considerarsi lavoratori sportivi quei professionisti (ad es. commercialisti o medici) che sono abilitati alla professione e devono essere iscritti in albi per l’esercizio della stessa, quindi al di fuori dell’ordinamento sportivo.

Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano alcune norme che disciplinano altre tipologie di contratti di lavoro: per esempio il divieto di accertamenti sanitari da parte del datore e la reintegrazione nel posto di lavoro (artt. 5 e 18 L. 20 maggio 1970 n 300); il licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo (L. 15 luglio 1966 n 604); la cassa integrazione (L. 23 luglio 1991 n 223).

Gli anzidetti contratti possono contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la cessione del contratto ad altra associazione sportiva col consenso delle parti.

La forma contrattuale riguardante il rapporto di lavoro dilettantistico è quella di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa se la durata delle prestazioni è di ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive e se le prestazioni risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali.

La comunicazione del contratto al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego.

L’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del D.L.  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione dell’anzidetto Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Nella eventualità che il compenso annuale del lavoratore non superi l’importo di euro 15.000,00, non è obbligatorio il  prospetto paga e i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali.  In ogni caso tutti i compensi per i collaboratori inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile per il calcolo dell’Irap (artt.10 e 11 D. L.vo 15 dicembre 1997 n. 446).

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (quindi non vi è obbligo di assicurazione all’Inail) ed essi  sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS.

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