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Il rimedio del reclamo nel procedimento di ripartizione
In materia di ripartizione delle somme nel procedimento di “liquidazione giudiziale” l’articolo 220 comma 3 replica, senza sostanziali modifiche, l’impianto codificato nel previgente sistema, già tacciato di una certa farraginosità, operando il rimando all’art. 133 e così continuando ad imporre una sorta di “costrizione alla lite” anche nei casi in cui si riscontri un mero errore del Curatore o un palese riconoscimento delle doglianze del creditore. Il Legislatore della delega pare abbia, dunque, perso una concreta occasione per far rivivere il tramontato regime delle “osservazioni”- evocate, tra l’altro, anche dalla Legge Delega 155/2017- che avrebbe consentito una maggiore fluidità del sistema a tutto vantaggio dell’efficienza e rapidità della procedura.
La norma dell’art. 110 del RD 267/42, nella formulazione originaria preesistente alla prima epocale riforma del 2006, disciplinava il piano di riparto attribuendolo all’esclusiva competenza del Giudice Delegato chiamato ad emettere un provvedimento definitivo a conclusione di un procedimento articolato in più fasi. L’iniziativa spettava al Curatore, il quale era onerato di sottoporre nello stringente, e sostanzialmente inapplicato termine di due mesi, o in un maggior lasso temporale concesso dal Giudice Delegato, un progetto di riparto delle somme disponibili; progetto che veniva poi sottoposto al parere del Comitato dei Creditori, e poi rimesso al Giudice che, apportate le variazioni ritenute convenienti, lo faceva proprio ordinandone il deposito in Cancelleria e disponendo che tutti i creditori concorrenti ne fossero avvisati. In tal modo veniva aperta l’ulteriore fase destinata alle eventuali osservazioni dei creditori, che, se presenti, venivano vagliate dal Giudice il quale decretava la versione definitiva del riparto rendendolo immediatamente esecutivo. Ai creditori insoddisfatti residuava il rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 26 L.Fall. o, ancora, il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro il provvedimento pronunciato dal Tribunale in sede di reclamo.
La modifica introdotta con il D.Lgs. 5/2006 ha semplificato notevolmente il procedimento rendendolo certamente più snello, eliminando alcune fasi ed attuando la modifica dei mezzi di impugnazione, provvedendo anche ad espungere la richiesta di preventivo parere del Comitato dei Creditori in ordine al piano di riparto (adempimento, di tutta evidenza, privo di concreto rilievo, se sol si pensi che i membri del Comitato dei Creditori già avevano, al pari di ogni altro creditore, la facoltà di prendere visione del riparto e di articolare i rimedi che la legge consentiva). Meno convincente è, invece, l’eliminazione delle osservazioni dei creditori che la prima disposizione riformatrice ha voluto sostituire con la procedura di reclamo ex art. 36 L.Fall ora replicata, senza modifiche, all’art. 133 CCII. Non sfugge, infatti, che il tramonto delle “osservazioni” e la necessità di ricorrere, in ogni caso, al rimedio più strutturato del reclamo, innesta inevitabilmente un aumento del contenzioso, tradendo quel principio di efficienza e di accelerazione del procedimento molto caro anche al Legislatore dell’attuale riforma; pur se, a calmierare il problema, non va escluso che il Curatore possa decidere di “porre in visione” ai creditori il piano di riparto prima della sua formale trasmissione, con la dichiarata finalità di raccogliere eventuali rilievi.
Senonché, il rigido impianto delle impugnazioni apre interessanti questioni, la prima delle quali può essere riferita all’ipotesi in cui il progetto di riparto contenga evidenti errori commessi dal Curatore, dovendo interrogarsi sui poteri di intervento diretto del Giudice Delegato, annotando, in argomento, una diversità di vedute.
Ad un approccio estremamente formalistico, secondo il quale neppure in ipotesi di evidente errore è consentito al Giudice Delegato un potere di intervento -non essendo consentito allo stesso andare oltre l’ordine di deposito del progetto e di pronuncia in sede di reclamo promosso da uno o più creditori per la risoluzione di eventuali conflitti-, si contrappone altro orientamento che si pone in aperta critica rispetto alla precedente soluzione, escludendo che il ruolo del Giudice Delegato possa ritenersi meramente certificativo o vedersi relegato a mero adempimento formale privo di effettivo contenuto.
A comporre la disputa si annota una tesi intermedia e maggiormente meditata che ipotizza il superamento della rigida previsione normativa invocando una valutazione orientata a “buon senso”, così prevedendo che il Giudice Delegato, forte dei suoi poteri di vigilanza e controllo, possa comunque esaminare informalmente la bozza del piano di riparto e sollecitare il Curatore ad apportare spontanee correzioni al progetto; ipotizzando anche, in caso di contrasti insanabili tali da minare il rapporto fiduciario e pregiudicare il corretto e regolare svolgimento della procedura, il ricorso alla proposta di revoca del Curatore.
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