Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Il Whistleblowing (segnalatore di illeciti)
La direttiva italiana utilizza l’espressione segnalatore o segnalante d’illeciti a partire dalla cosiddetta “legge anti corruzione” (6 novembre 2012 n. 190).
In inglese è invece utilizzata la parola whistleblower, che deriva dalla frase to blow the whistle, letteralmente «soffiare il fischietto», riferita all’azione dell’arbitro nel segnalare un fallo o a quella di un poliziotto che tenta di fermare un’azione illegale. Il termine è in uso almeno dal 1958, quando apparve nel Mansfield News-Journal.
Esso è un efficace strumento di controllo che garantisce un meccanismo di protezione interno nell’apparato pubblico, creando un sistema immunitario organico.
La nuova normativa, finalizzata alla incentivazione della segnalazione di comportamenti illeciti, rafforza la tutela degli autori delle segnalazioni stesse.
E’ legittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore pubblico che invii ad alcuni soggetti istituzionali una memoria contenente la denuncia di condotte illecite da parte l’Amministrazione di appartenenza priva di fondamento, unicovamente diretta a gettare discredito sull’Amministrazione medesima, non potendosi configurare nella specie, le condizioni di applicabilità del cosidetto whistleblowing.
Ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato, è utilizzabile la segnalazione proveniente dal whistleblower, in quanto tutto tenuto nel riserbo al fine di tutelare il pubblico dipendente che segnali condotte illecite;
non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l’avere il dipendente reso noto alla Autorità giudiziaria fatti di potenziale rilevanza penali accaduti presso l’azienda in cui presta il suo servizio nè l’averlo fatto senza avere informato i superiori sempre che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o dell’esposto.
Ai fini della responsabilità colposa è necessario che l’agente sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare violata sia diretta ad evitare il rischio dell’atto doloso del terzo, risultando prevedibile per l’agente.
Per quanto concerne, il delitto di calunnia deve osservarsi in via generale che, perchè si realizzi il dolo di tale reato, è necessario che chi formula tale accusa abbia certezza dell’innocenza dell’incolpato. Si è precisato che tale esclusione opera solo con il convincimento dell’accusatore si basa su argomenti seri e concreti e non su supposizioni.
Latest posts by Maria Consiglia Viglione (see all)
- Obbligo di Data Certa per la “Lettera di Licenziamento” - 21 Novembre 2022
- Contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate - 7 Ottobre 2022
- Imposte sui Redditi e rilevanza imponibile delle mance. - 29 Luglio 2022