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Il Whistleblowing (segnalatore di illeciti)

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Presidente del C.d.A. società di revisione «Imperium Audit S.p.A.»

Segnalatore Di Illeciti

La direttiva italiana utilizza l’espressione segnalatore o segnalante d’illeciti a partire dalla cosiddetta “legge anti corruzione” (6 novembre 2012 n. 190).

In inglese è invece utilizzata la parola whistleblower, che deriva dalla frase to blow the whistle, letteralmente «soffiare il fischietto», riferita all’azione dell’arbitro nel segnalare un fallo o a quella di un poliziotto che tenta di fermare un’azione illegale. Il termine è in uso almeno dal 1958, quando apparve nel Mansfield News-Journal.

Esso è un efficace strumento di controllo che garantisce un meccanismo di protezione interno nell’apparato pubblico, creando un sistema immunitario organico. 

La nuova normativa, finalizzata alla incentivazione della segnalazione di comportamenti illeciti, rafforza la tutela degli autori delle segnalazioni stesse.

E’ legittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore pubblico che invii  ad alcuni soggetti istituzionali una memoria contenente la denuncia  di condotte illecite da parte l’Amministrazione di appartenenza  priva di fondamento, unicovamente diretta  a gettare discredito sull’Amministrazione medesima, non potendosi configurare nella specie, le condizioni di applicabilità del cosidetto whistleblowing.

Ai fini  della valutazione dei gravi indizi di reato, è utilizzabile  la segnalazione proveniente dal whistleblower,  in quanto tutto tenuto nel riserbo  al fine di tutelare il pubblico dipendente che segnali condotte illecite;

non costituisce  giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l’avere il dipendente  reso noto alla Autorità giudiziaria  fatti di potenziale rilevanza  penali accaduti presso l’azienda in cui presta il suo servizio  nè l’averlo fatto senza avere informato i superiori sempre che non risulti il carattere calunnioso  della denuncia o dell’esposto.

Ai fini della responsabilità colposa è necessario che l’agente sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione  e che la regola cautelare violata  sia diretta ad evitare il rischio dell’atto doloso  del terzo, risultando prevedibile per l’agente.

Per quanto concerne, il delitto di calunnia  deve osservarsi in via generale che, perchè si realizzi il dolo di tale reato, è necessario che chi formula tale accusa abbia certezza  dell’innocenza dell’incolpato. Si è precisato che tale esclusione  opera solo con il convincimento  dell’accusatore si basa su argomenti seri e concreti  e non su supposizioni.

Maria Consiglia Viglione
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