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IMU e TASI ridotte per i pensionati all’estero.
La nuova legge di bilancio per il 2021 riafferra i benefici per i pensionati proprietari di abitazione residenti all’estero.
Il comma 48, dell’art. 1, reintroduce lo sconto per l’IMU e per la TARI, a partire dal 1° gennaio 2021, per i soggetti pensionati residenti all’estero che possiedono un’abitazione in Italia.
Si stabilisce, per questi soggetti, che l’IMU è dovuta nella misura della metà e la TARI è dovuta nella misura ridotta di due terzi. Pertanto, il versamento di detto ultimo tributo è dovuto nella misura di un terzo.
Per usufruire dell’agevolazione l’immobile dev’essere accatastato come unità abitativa e la pensione estera deve rientrare tra quelle in regime di convenzione internazionale con lo Stato italiano.
Devono sussistere tre condizioni:
- possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- essere iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
- essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Per quanto riguarda quest’ultima condizione, riguardante la tipologia di pensione, l’Agenzia delle Entrate il 26.06.2015, in risposta a chiarimenti, ha precisato che ai fini della sussistenza del requisito, possa totalizzarsi la contribuzione versata in Italia con quella versata in un Paese estero. Va considerata, a tutti gli effetti, una pensione per entrambe le componenti a carico dei due Stati.
Pertanto, se il Paese estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è anche il Paese di residenza del soggetto, può applicarsi il beneficio in questione.
Diverso, è il caso in cui il pensionato risiede in un Paese estero, diverso da quello che eroga la sua pensione, (ad es. un contribuente che percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Francia).
In questa ipotesi non può trovare applicazione l’agevolazione dal momento che, trattandosi di una norma di deroga e, quindi, eccezionale, va interpretata restrittivamente.
Altra condizione riguarda l’immobile. Per questi soggetti lo si considera direttamente adibito ad abitazione principale, ma non dev’essere accatastato in categoria A/1, A/8 e A/9 (come abitazioni di pregio, ville ecc.).
L’agevolazione spetta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
Per il 2021 l’applicazione della riduzione dell’IMU e TARI è quella sopra indicata.
Per il 2020, invece, a seguito della riforma delle norme sull’l’IMU, presenti nella legge di bilancio 2020 (art. 1 commi da 738 a 783) la riduzione per l’IMU non è stata prevista e, quindi, era dovuta per intero. Più semplicemente, per l’anno 2020 non è stata inserita la norma agevolativa per l’IMU, ma solamente quella della TARI.
Per completezza riportiamo la il testo nativo, dell’agevolazione riguardante l’IMU e la TARI, ovvero l’art. 9/bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, che prevedeva come novità legislativa la riduzione di questi tributi.
(omissis)…A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
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