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La cedolare secca passa dal 21% al 26% dal secondo immobile dato in locazione
Dal primo gennaio 2024 è dovuta lâimposta sostitutiva del 26%, sui contratti di locazione breve, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti; il contribuente potrĂ continuare ad usufruire dellâaliquota del 21%, a sua scelta, in sede di dichiarazione dei redditi, ma solamente per uno dei quattro contratti di locazione in essere (Legge di Bilancio 2024).
La disciplina fiscale contempla le locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dellâesercizio di attivitĂ dâimpresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivitĂ di intermediazione immobiliare.
A partire dal periodo dâimposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi può essere riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non piĂš di quattro appartamenti per ciascun periodo dâimposta; conseguentemente in caso di destinazione alla locazione breve di cinque o piĂš appartamenti, lâattivitĂ di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale e non si può, quindi, applicare il regime della cedolare secca.
La scelta per la cedolare secca è unâopzione e consente di tassare il reddito di locazione con aliquota fissa e, quindi, con risparmio sullâimposta Irpef dovuta, oltre a considerare che non sono dovuti i pagamenti dellâimposta di registro e del bollo che invece sono dovuti per tutti i contratti di locazione.
Solo per quattro appartamenti è possibile optare per la cedolare secca; superato il limite di quattro lâattività è considerata svolta in forma imprenditoriale ed è richiesto lâapertura della partita IVA e della dichiarazione Scia per lâapertura dellâattivitĂ .
Lâimmobile per le locazioni brevi devâessere ad uso abitativo, la durata del soggiorno non deve superare i trenta giorni allâanno, i soggetti coinvolti nel contratto devono essere persone fisiche, al di fuori dellâattivitĂ dâimpresa.
In merito ai soggetti coinvolti nel contratto che devono essere persone fisiche, al di fuori dellâattivitĂ dâimpresa, la Cassazione con sentenza del 7 maggio 2024, n. 12395 ha però concluso diversamente di come sostenuto dallâAgenzia delle Entrate.
La sentenza della Cassazione consente al locatore di optare per la cedolare secca anche nellâipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nellâesercizio della sua attivitĂ professionale, atteso che lâesclusione dellâart. 3, sesto comma, dl Decreto Legislativo n. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unitĂ immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nellâesercizio di una attivitĂ dâimpresa o di arti e professioni. Conseguentemente, conclude la Cassazione, il locatario/conduttore può essere anche un soggetto diverso dalla persona fisica ovvero in attivitĂ dâimpresa arti o professione.
Per approfondimenti la Circolare dellâAgenzia delle Entrate n. 10/E del 10 maggio 2024
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