Nella determinazione del compenso da riconoscere all’esperto si annota la mancanza di una forbice tra attivo…
La certificazione del credito d’imposta per R&S
La Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha prescritto di allegare al Bilancio d’esercizio la certificazione rilasciata da un revisore o da una società di revisione. Ciò allo scopo di certificare la documentazione contabile comprovante le spese sostenute per l’attività di ricerca e sviluppo. La norma di riferisce a tutte le imprese beneficiarie del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo (R&S), non soggette a revisione dei conti e prive di collegio sindacale
Successivamente, la legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha apportato delle significative modifiche alla normativa sul credito d’imposta per R&S. Ha introdotto, all’art.1 comma 70 lettera f), l’obbligo della certificazione delle spese per tutti i soggetti beneficiari dell’agevolazione, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa.
Per tale motivo, anche le imprese obbligate per legge alla revisione legale dei conti e al Bilancio certificato, hanno l’obbligo della certificazione di tutta la documentazione contabile inerente alle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio.
In deroga all’art.3 della Legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente) la certificazione si applica già ai crediti maturati nel periodo d’imposta 2018.
Per le imprese che per legge sono già assoggettate alla revisione legale dei conti, la certificazione sarà rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione. Le imprese, invece, non soggette alla revisione legale dei conti dovranno far certificare le spese sostenute da un revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro dei revisori tenuto presso il MEF o da una società di revisione.
La certificazione viene rilasciata in carta libera e deve attestare la regolarità della documentazione contabile. Deve comprovare che le spese ammissibili corrispondono alla documentazione contabile predisposta dall’impresa e certificare l’effettivo sostenimento delle spese stesse.
Il 15 febbraio 2019 il MISE, con la Circolare direttoriale n. 38584, ha precisato che il certificatore non è tenuto ad una valutazione tecnica circa l’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di R&S svolte dall’impresa.
Una ulteriore Circolare, questa volta la 8/E/2019 dell’ADE, ha chiarito la non applicabilità del metodo del campionamento da parte del certificatore nelle sue verifiche. Le attività devono essere svolte analiticamente e tutti i documenti relativi al credito d’imposta vanno analizzati in modo dettagliato.
È stabilito, inoltre, dalla circolare 13/E 2017 dell’ADE, che i documenti contabili oggetto di certificazione non vanno allegati al Bilancio d’Esercizio. È sufficiente l’autocertificazione redatta dal revisore.
I termini di predisposizione della certificazione sono quelli dell’approvazione del Bilancio per la società che effettuato tale operazione. Per le imprese che non sono soggette all’approvazione del Bilancio, invece, il termine è fissato in 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta.
L’impresa potrà usufruire del credito d’imposta, tramite compensazione con modello F24, a partire dalla data in cui viene effettuata la certificazione. Va sottolineato che l’utilizzo del credito d’imposta tramite compensazione non è soggetto a limiti temporali e può essere utilizzato fino a concorrenza dell’intero credito.
Ambito applicativo della norma
Esistono tre tipologie di ricerca classificabili nella fattispecie R&S:
- Ricerca fondamentale;
- Ricerca industriale;
- Ricerca sperimentale.
La ricerca fondamentale non prevede l’applicazione diretta e pratica del lavoro sperimentale o teorico svolto dall’impresa. La ricerca, in questa tipologia, ha come scopo l’acquisizione di nuove conoscenze su fenomeni o fatti osservabili.
La ricerca industriale ha lo scopo di acquisire nuove conoscenze al fine di creare nuovi prodotti, nuovi processi o servizi o migliorare quelli già esistenti.
Lo sviluppo sperimentale ha lo scopo di creare prototipi, piani, progetti e disegni nuovi, destinati ad esperimenti commerciali o tecnologici. Tali attività non sono destinate ad un uso commerciale.
Oltre a tali definizioni, fornite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (comunicazione 2014/C 198/01 del 26/06/2014), vi sono poi quelle fornite dal principio contabile OIC 24 e quelle fornite dal principio contabile internazionale IAS 38.
L’OIC 24 definisce e suddivide la ricerca in:
- Ricerca di base;
- Ricerca applicata;
- Sviluppo.
Sostanzialmente l’OIC 24 sottolinea che nell’ambito della Ricerca di base i costi sostenuti sono costi di periodo e sono imputabili al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
Il principio internazionale IAS 38 fornisce definizioni ancora differenti e raggruppa l’intervento in due macroaree:
- Sviluppo;
- Ricerca.
Secondo lo IAS 38 per poter valutare se l’attività di R&S soddisfa le condizioni necessarie per essere rilevata in Bilancio, l’impresa dovrà individuare la fase della ricerca e la fase dello sviluppo.
La fase di ricerca è individuata come quella fase in cui l’impresa svolge attività di progettazione, ideazione, valutazione e selezione finale di alternative possibili per materiali, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati.
La fase di sviluppo, invece, consiste nella costruzione e nella verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione.
Lo IAS 38 raccomanda che: ove non fosse possibile distinguere le due fasi, il trattamento contabile del costo derivante dal progetto dovrà essere considerato come sostenuto esclusivamente nella fase della ricerca.
Il carattere della novità
Le caratteristiche di novità e di assunzione di rischio finanziario sono alla base dell’investimento in ricerca e sviluppo. Non si può quindi parlare di ricerca e sviluppo nell’ambito di investimenti in beni strumentali materiali o immateriali impiegati nella attività caratteristica dell’impresa. Anche l’acquisizione di licenze o di software o sviluppo di software preesistenti o nuovi non rientrano tra le attività agevolabili.
Per approfondimenti sull’argomento:
Circolare direttoriale MISE n. 38584 del 15.02.2019
Risposta interpello n. 73 del 13.03.2019
Risposta interpello n.86 del 27.03.2019
Circolare ADE 13/E del 27.04.2017
Risoluzione ADE 40/E del 02.04.2019
Circolare ADE 5/E del 16.03.2016
D.L. n. 145 art. 3 del 23.12.2013
CASE STUDY
UN CASO CONCRETO: «CREATION ITALIA S.R.L.»
Tra Matera, Altamura e Santeramo in Colle nasce e si sviluppa, negli anni 80, il distretto dei divani ” Made in Murgia”. In circa dieci anni si sviluppano sul territorio a ridosso delle colline murgiane professionalità altamente qualificate che danno vita a numerosissime aziende del settore. Una miriade di falegnami, cucitori, tagliatori, designer si specializzano nel settore della produzione e commercializzazione di divani e poltrone. Essi danno vita a grandi realtà industriali, ma anche a piccole e medie imprese dell’indotto.
La crisi del settore inizia nel 2000 con la globalizzazione dei mercati e la concorrenza cinese. Molte aziende non riescono a tenere il passo e scompaiono dal mercato. Altre invece riescono a differenziare meglio il loro prodotto, garantendo qualità e design al passo con i tempi, materiali innovativi e prezzi concorrenziali. Tra queste, alcune aziende sono riuscite anche ad individuare nuovi mercati. Hanno investito su sbocchi innovativi quali i grandi mercati della Russia, degli Emirati Arabi, degli Stati Uniti e della stessa Cina, lottando sullo stesso loro territorio della globalizzazione.
Nel distretto dei divani “Made in Murgia” si colloca a pieno titolo la “CREATION ITALIA” che produce poltrone e salotti destinati ad una fascia alta di mercato. Essa persegue alti standard qualitativi facendo del Made in Italy il suo punto di forza. I suoi mercati di sbocco sono soprattutto esteri con particolare attenzione a quello statunitense.
Il core business della “CREATION ITALIA” è strettamente collegato alla ricerca e sviluppo. È lì che nascono le idee e quindi i progetti che si traducono in nuovi modelli, pronti per essere industrializzati ed entrare in produzione.
Disegni e modelli si traducono in prototipi e campionature sperimentali, che devono poi trovare il giusto equilibrio con le esigenze della produzione.
In base alla sua organizzazione interna, l’azienda affida a terzi la produzione destinata alla vendita. Svolge al suo interno solo il lavoro a maggior valore aggiunto e più qualificante, cioè lo studio e lo sviluppo dei prototipi. Una scelta che ha permesso alla funzione di ricerca e sviluppo di diventare la sua attività prevalente.
La R&S per l’anno 2019 si è concentrata su innovazioni che riguardano la versatilità dei prodotti, non solo in termini di stile ma anche in termini di funzionalità. La mission, quindi, è coniugare design e utilizzo del mobile divano.
Il lavoro di ricerca prende il nome di “CREATI – OWN”. Lo sviluppo sperimentale fa del concetto di versatilità il suo principale obbiettivo. Per versatilità si intende la possibilità per il cliente di comporre il prodotto divano secondo i propri gusti. Ciò non solo quando il divano viene commissionato, ma anche dopo l’acquisto, secondo le proprie esigenze.
Si parla in questo caso di mobili modulari adattabili a tutte le necessità. L’utente finale sarà in grado di comporre il proprio divano in funzione delle proprie esigenze del momento, che possono anche cambiare nel corso degli anni.
La grande sfida della “CREATION ITALIA” resta, in ogni caso, il rispetto dell’obbiettivo che la funzionalità modulare innovativa deve adattarsi alle esigenze del design.
Si è riassunto a grandi linee l’attività di R&S della “CREATION ITALIA”. Nella realtà essa è ben più complessa ed articolata e, a tutti gli effetti, rappresenta un case study, avendo interpretato a pieno lo spirito della norma e l’ambito applicativo della stessa.
Di più non è consentito esporre senza rischiare di divulgare segreti industriali la cui proprietà intellettuale appartiene alla “CREATION ITALIA”. Appartiene invece alla Innovation & Finance Design SRL di Bari, la proprietà intellettuale della relazione tecnica allegata alla rendicontazione delle attività per ricerca e sviluppo.
Il beneficio
Dal punto di vista tecnico:
la società ha determinato il beneficio per l’attività di R&S per l’anno 2019, applicando il dettato normativo sopra richiamato.
Si è presa in considerazione la spesa incrementale complessiva che si ottiene dalla differenza tra le spese sostenute per investimenti in R&S dell’esercizio 2019 e la media annuale delle medesime spese sostenute nel triennio 2012 – 2014.
Per le spese relative al personale dipendente, il credito d’imposta si applica nella misura del 50% sulla parte delle spese incrementative e del 25% sulle altre spese ammissibili complessivamente sostenute nel corso del periodo d’imposta 2019.
Il costo del lavoro del personale dipendente impiegato nell’attività di R&S è stato determinato secondo il principio della competenza economica. Sono stati sommanti alla retribuzione lorda gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’azienda, gli accantonamenti per retribuzioni differite e il TFR. Nel computo del costo è stato preso in considerazione il periodo di effettivo impiego dei lavoratori nella attività di ricerca e sviluppo.
Per il valore degli strumenti di laboratorio sono state computate le quote di ammortamento, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dal MEF con il decreto del 31.12.1988. Non sono stati presi in considerazioni gli strumenti con costo unitario inferiore a 2.000,00 euro al netto di IVA. Per le attrezzature acquisite tramite locazione finanziaria, sono state considerate le quote capitale dei canoni.
Per le “Privative Industriali” sono stati considerati i costi sostenuti per consulenze propedeutiche, due diligence, predisposizione di accordi di segretezza, predisposizione di accordi per cessione o concessione di brevetti, trascrizioni o annotazioni nei registri di pubblicità legale.
Sono invece stati esclusi dal calcolo del beneficio i marchi, i disegni e modelli, in quanto non presentano il necessario requisito di invenzione industriale.
Per concludere si riporta integralmente quando stabilito in merito dal MISE.
“Il credito d’imposta si applica alle sole attività di “ricerca e sviluppo” (R&S). Il perimetro del concetto di R&S viene definito con i criteri stabiliti nel Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”, richiamato al punto 75 della Comunicazione della Commissione Europea “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2014/C 198/01), fonte giuridica dell’art.3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.
Solo nel caso in cui l’attività posta in essere rientri nel perimetro della R&S, allora si può valutare a quale tipologia di attività ammissibili essa possa essere ricondotta tra quelle in elenco all’art.3, comma 4 del DL 145/2013 e all’art.2 del decreto attuativo”.
(tratto dalla relazione tecnica allegata alla rendicontazione delle attività, redatta a cura di Innovation & Finance Design srl – Bari).
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