Il Concordato Preventivo Biennale è stato introdotto dal Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024, con…
La CGUE estende l’applicazione IVA ai distacchi di personale infragruppo (Caso C-94/19)
In data 11 marzo è stata pubblicata la sentenza C-94/19 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGEU) riguardante la detraibilità ai fini IVA dei rimborsi relativi a distacchi di personale infragruppo. La domanda pregiudiziale alla CGEU è stata effettuata dalla Suprema Corte di Cassazione, nell’ambito della controversia sorta tra l’Agenzia delle entrate e la San Domenico Vetraia SpA, società controllata della Avir SpA.
Fatti
Nel 2004 la controllante Avir ha distaccato un proprio dirigente presso la San Domenico Vetraia, affinché questo si occupasse di uno stabilimento. La Avir ha sostenuto le spese di distaccamento e ha poi inviato le relative fatture alla San Domenico la fine di riceverne rimborso. Al momento di tale rimborso, la San Domenico ha applicato l’IVA, per poi esercitare il diritto di detrazione.
L’Agenzia delle entrate ha però effettuato un recupero dell’IVA sulle detrazioni, non ritenendo questi rimborsi prestazioni di servizi infragruppo e considerandoli al di fuori del campo di applicazione dell’IVA.
I ricorsi in primo e secondo grado della contribuente sono stati rigettati in quanto, ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, ai fini IVA non rilevano “i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”. Identificando quindi le somme erogate come meri rimborsi, il giudice di primo grado e il giudice d’appello hanno dato sostegno alla tesi dell’amministrazione finanziaria.
La Corte di Cassazione ha sollevato dei dubbi in merito all’esclusione ai fini IVA del distacco di personale, sulla base degli artt. 2 e 6 della Sesta Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, e sul principio di neutralità fiscale.
Decisione della CGUE
Nella propria analisi, la CGUE rammenta che, come statuito dall’art. 6 della Sesta Direttiva, si considera prestazione di servizi ai fini IVA “ogni prestazione che non costituisce cessione di bene”, pertanto anche il distacco di personale.
Nel verificare che tale servizio sia stato effettuato a titolo oneroso, requisito fondamentale per l’applicazione dell’IVA, la Corte ha ritenuto sufficiente che vi sia un nesso diretto tra il servizio e il corrispettivo, a prescindere dalla presenza o meno di pattuizione di una retribuzione superiore agli oneri sostenuti.
La CGUE ha pertanto ritenuto che la legislazione nazionale italiana IVA sui distacchi di personale non possa escludere i prestiti o i distacchi infragruppo a fronte dei quali è erogato solamente il rimborso del costo, a patto che l’attività di distacco e gli importi erogati si influenzino reciprocamente. L’Italia dovrà pertanto rivedere la normativa in tal senso, garantendo la possibilità, alle condizioni imposte dalla Corte, di applicare l’IVA in queste situazioni.
Latest posts by Amedeo Rizzo (see all)