Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
La dichiarazione per l’imposta di soggiorno dall’8 maggio online
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito l’avviso per l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per l’anno 2022, in vista della scadenza del 30 giugno prossimo.
L’avviso informa che già dall’8 maggio 2023 è possibile procedere – attraverso l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate – all’invio telematico della dichiarazione per le somme incassate nello scorso anno, e precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.
→ L’avviso pubblicato dal MEF, pubblicato in data 2 maggio 2023, il → modello di dichiarazione con relative → istruzioni per la compilazione.
L’imposta di soggiorno la si applica nei comuni capoluoghi di provincia, nelle unioni di comuni e nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
E’ una vecchia imposta; esiste da più di un secolo (fu istituita nel 1910) e dopo qualche decennio di non applicazione è stata reintrodotta con l’art. 4 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 (solo per il comune di Roma dal 2010 con il D. Lgs. 42/2009) con le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
I comuni sono molto attenti a incassare l’imposta e sono tenuti a pubblicare sul proprio sito le tariffe, con riferimento alle tipologie delle strutture ricettive, e l’importo dovuto dai clienti alloggiati nonché dei casi di esenzioni dal pagamento dell’imposta.
Per la consultazione delle casistiche possibili si riporta la pagina del sito del comune di Salerno → “imposta di soggiorno”.
L’imposta di soggiorno la si applica non solo in Italia ma in tutto il mondo, anche in molti Stati europei e in modo differenziato a secondo della località in cui si soggiorna.
Si riporta il testo del citato art. 4 del decreto 23/2011 che ha reintrodotto l’imposta di soggiorno:
I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché’ dei relativi servizi pubblici locali.
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