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La diversa disposizione sanzionatoria dell’estinzione e dell’improseguibilità della procedura
Il sistema delle esecuzioni immobiliari declinato all’interno del codice di procedura civile si è arricchito, oramai da tempo (D.L. 27/06/2015, n.83), di un ulteriore tassello introdotto per alimentare il meccanismo acceleratorio delle vendite. Il riferimento va alla previsione recata dall’art.631 bis c.p.c. con un norma che, sin dalle sue prime applicazioni, ha creato un evidente allarme nella parte in cui, per una mera “disavventura processuale”, ovvero l’omessa pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, prevede la possibilità per il Giudice di dichiarare l’estinzione della procedura.
Un recente provvedimento (Cassazione civile, Sez. III, sent. 23/01/2023, n. 1991) offre lo spunto per ritornare sul tema dando rilievo alle diverse casistiche che possono prospettarsi ed corretto utilizzo degli strumenti impugnatori.
La questione sottoposta ai Giudici di legittimità attiene ad un caso in cui il giudice dell’esecuzione, nel delegare la vendita dei beni pignorati ad un professionista, aveva disposto che fossero espletati tre esperimenti di vendita entro ventiquattro mesi ed aveva fissato al creditore un termine (di trenta giorni) per l’anticipazione di un fondo spese in favore del delegato e per il versamento del contributo per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche. Il mancato tempestivo versamento del contributo per la pubblicazione sul P.V.P. aveva indotto il professionista delegato a non fissare alcun esperimento di vendita, ma, dopo la rituale convocazione delle parti per valutare l’eventuale dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione, il creditore aveva provveduto, seppur tardivamente, ad operare detto versamento, determinando la decisione del G.E. di escludere la possibilità di dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c..
Il debitore aveva proposto reclamo sostenendo come il termine assegnato per il versamento del contributo dovesse essere valutato come perentorio, sicché il suo mancato rispetto avrebbe integrato la fattispecie estintiva dell’art. 631 bis C.p.c.
La citata pronuncia, confermando il rigetto del reclamo da parte della Corte di Appello, ha stabilito che il termine eventualmente assegnato dal giudice dell’esecuzione ai creditori per l’anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 18 bis del D.P.R. n. 115 del 2002) ha carattere ordinatorio e non perentorio ed il suo mancato rispetto, anche laddove ad esso consegua l’impossibilità di fissare la vendita, cioè di porre in essere l’atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, non determina l’estinzione (c.d. tipica) di quest’ultimo ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c. ma, al più, l’improseguibilità dello stesso.
Il dispositivo, che apparentemente sembrerebbe contrastare con il precedente di legittimità (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 14/03/2022) è invece ad esso perfettamente aderente, tant’è che viene espressamente richiamato, e consente di distinguere il caso in cui l’adempimento della pubblicazione è posto a carico del creditore, da quello in cui l’onere viene fatto ricadere sul Professionista Delegato previo versamento, entro i termini stabiliti in ordinanza, del contributo da parte del creditore.
Nel caso esaminato dalla sentenza n° 8113/2022 il G.E. aveva commissionato tutta l’esecuzione della pubblicità al creditore procedente, sicché il mancato adempimento si inquadra perfettamente nella particolare cornice normativa dove può trovare collocazione, con disposizione perentoria, la norma sanzionatoria dell’art. 631 bis C.p.c.. Di contro, nella vicenda di cui si occupa la sentenza n° 1991/2023, l’ipotesi riferisce alla mancata anticipazione del contributo per la pubblicazione sul P.V.P da parte del creditore nel termine assegnato, giudicato ordinatorio, la cui violazione rileva non già ai fini dell’estinzione della procedura, ma per l’impossibilità di compiere l’atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, conducendo ad un’eventuale pronuncia di improseguibilità.
La distinzione delle due fattispecie assume, tra l’altro, importanza fondamentale in considerazione dei diversi rimedi che la norma impone. La pronuncia in ordine alla fattispecie tipica dell’art. 631 bis c.p.c. risulta, infatti, impugnabile ai sensi dell’art. 630 c.p.c., mentre il provvedimento di chiusura anticipata della procedura, per vero impropriamente definita anche come cd. “estinzione atipica”, rimane contestabile esclusivamente con l’opposizione gli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; con la conseguenza, come verificatosi nella giurisprudenza in commento, che in caso di errore procedurale, la doglianza non potrà mai essere presa in esame, in quanto estranea all’oggetto del giudizio.
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