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La documentazione obbligatoria nell’accesso alla liquidazione controllata
L’avvento del D.Lgs. 14/2019 propone importanti modifiche normative rispetto ai previgenti sistemi, con il merito anche di aver accorpato in unico documento i diversi istituti proliferati per effetto del susseguirsi degli interventi riformatori. Tra questi merita attenzione l’ingresso, all’interno dell’organico Codice della Crisi, delle procedure di sovraindebitamento ed in particolare della “liquidazione controllata del sovraindebitato” di cui si occupano gli articoli da 268 a 277.
Innestata sul solco della precedente “liquidazione del patrimonio”, essa si caratterizza per un minor rigore documentale, dettato dalla necessita di snellire un precedente articolato decisamente permeato dalla necessità di gestire, all’interno dello stesso, il concetto di “frode” Si ricorderà, infatti, come l’art. 14-quinquies della Legge 3/2012, nel disciplinare l’accesso alla procedura, introduceva la verifica degli “atti in frode” che, se presenti negli ultimi cinque anni, determinava, senza per vero comprenderne appieno le ragioni, uno degli elementi capaci di limitare l’utilizzo di tale istituto.
In questo sforzo di semplificazione pare, però, che il Legislatore sia andato effettivamente troppo oltre, generando alcune aporie che vanno oggi colmate attraverso una lettura organica della norma.
In punto di allegazione documentale la disposizione è, infatti, del tutto avara di indicazioni, essendo solo previsto, all’articolo 269, che al ricorso debba essere “allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore”.
Documentazione che, a ben vedere, non appare affatto declinata, lasciando l’interprete nella difficoltà di reperire, in assenza di disposizione positiva, indicazioni utili per formare quel necessario corredo del quale l’OCC è chiamato ad attestarne la “completezza ed attendibilità”.
Occorre, dunque, operare uno sforzo interpretativo e valorizzare il sistema dei rimandi che, non senza critica, continua ad animare anche la nuova tecnica legislativa. In tal senso facendo utilizzo, in primo luogo, dell’articolo 65 che regola l’Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento” e che, nel ricomprendere anche il capo IX., dispone l’applicazione delle “disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”, id est il cd. “procedimento unitario”.
Operando, nel contempo, anche una valorizzazione dell’articolo 270 comma 5 nella parte in cui prevede, in via residuale, che “per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”.
Così impostati i richiami non pare esservi dubbio sulla possibilità di invocare l’utilizzo a pieno titolo dell’art. 39 che individua, al suo interno, la documentazione da depositare nei casi di accesso “ad uno strumento di regolazione della crisi o e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza” ovvero: le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; ed ancora, la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, lo stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; ed infine, la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
La ricostruzione sistematica si completa con la lettura dell’art. 272 che, nel richiedere l’”aggiornamento” dell’elenco dei creditori e il “completamento” dell’inventario, indirettamente conferma che detti documenti debbono quantomeno essere stati elaborati e presenti in sede di accesso alla procedura; valorizzando, tra l’altro, solo attraverso questo rimando l’obbligo di redazione dell’inventario, non compreso tra i documenti elencati all’art. 39.
Il ragionamento seguito trova conferma nei primi orientamenti giurisprudenziali che vanno formandosi, richiamando in senso conforme il precedente del Tribunale di Salerno, sentenza del 02.11.2022, che utilizza il percorso come precedentemente ricostruito, Tribunale di Verona, Sentenza del 20.09.2022 e del Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022 che, pur valorizzando il richiamo al procedimento unitario, finisce poi per fare rimando alla documentazione “già prevista all’art. 14 ter” attraverso un anacronistico aggancio ad una norma oramai appartenente al passato.
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