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La lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione
Uno dei principali obiettivi dei governi che si sono succeduti in Italia dal 2006 è stata la lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione. In questo quadro normativo risulta particolarmente importante la costituzione dell’ANAC (Agenzia nazionale anticorruzione) che ha sostituito la commissione per la valutazione. La trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche istituita col decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Successivamente l’ANAC, col decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 assumeva anche i compiti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’ANAC, con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, adottava il piano nazionale anticorruzione 2019 e, con delibera 7 dicembre 2022, adottava il regolamento per l’esercizio della vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza da applicarsi alle amministrazioni e agli enti tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia.
I compiti dell’ANAC sono molto articolati e complessi. In primo luogo, svolge funzioni di indirizzo e consultive delle amministrazioni pubbliche in materia di anticorruzione. Può svolgere, su richiesta degli enti pubblici, anche un’attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare gli stessi nella strategia di prevenzione, verificando se necessario la conformità delle iniziative assunte alla disciplina di settore.
Di non trascurabile importanza è la collaborazione internazionale coltivata dall’ANAC e viceversa, sul piano interno, assume rilevanza fondamentale l’adozione del Piano nazionale anticorruzione insieme con l’individuazione degli interventi che ne possono favorirne la prevenzione e il contrasto. Sotto un diverso profilo l’ANAC coadiuva il Ministro per la pubblica amministrazione esprimendo pareri obbligatori in materia di conformità dei comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici; esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa; riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della corruzione; esercita la vigilanza e il controllo sui contratti relativi a lavori, servizi e forniture.
In aggiunta ai compiti di cui sopra, l’ANAC, in forza del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici , tiene un elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza e ne assicura la pubblicità; gestisce un albo di esperti abilitati a comporre le commissioni aggiudicatrici degli appalti nel caso in cui la stazione appaltante decida di ricorrere alla particolare forma di aggiudicazione del dialogo competitivo; tiene l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house e predispone i bandi di gara tipo ai quali si devono conformare i bandi di gara adottati dagli enti appaltanti.
Particolari strumenti di lotta alla corruzione in sede locale sono il piano triennale di prevenzione e repressione che si occupa dell’analisi del rischio nei vari settori di attività; del monitoraggio delle attività e della formazione dei dipendenti e che integra il sistema sanzionatorio previsto dal codice penale e il codice di comportamento dei dipendenti la cui violazione dà luogo a responsabilità disciplinare ex art. 54 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 TU sul rapporto di pubblico impiego. L’ANAC vigila e controlla tutto il processo di adozione dei piani triennali e dei codici di comportamento.
Le misure per garantire l’imparzialità dei dipendenti sono la rotazione straordinaria del personale dopo la semplice informativa da parte del P.M. all’amministrazione e all’ANAC di aver esercitato l’azione penale; il trasferimento ad altro ufficio dopo il rinvio a giudizio per delitti contro la p.a.; la sospensione dal servizio in caso di condanna anche non definitiva col divieto di conferimento di incarichi; l’estinzione del rapporto di lavoro a seguito di condanna definitiva e all’esito del procedimento disciplinare.
Altre misure sono l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; l’autorizzazione dell’amministrazione per l’assunzione di incarichi extraistituzionali e il divieto per i dipendenti con poteri autoritativi di assumere, per 3 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, incarichi presso soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione di appartenenza. L’inosservanza comporta la nullità del contratto stipulato col privato.
Molto interessante, da ultimo, è la tutela – prevista dall’art. 54 bis del decreto legislativo, 30 marzo 2001 n° 165 TU sul pubblico impiego del dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala o denuncia illeciti al responsabile della prevenzione della corruzione ovvero all’ ANAC o all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile. Costui non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione e la sua identità non può essere rivelata senza il suo consenso.
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