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La mancata tutela dei creditori privilegiati sussidiari tardivi nei riparti immobiliari
La parentesi distributiva prevista nel sistema delle esecuzioni individuali presenta minori difficoltà applicative rispetto al più complesso panorama delle procedure concorsuali; tuttavia, non mancano alcune difficoltà interpretative dettate proprio dal necessario confinamento della soddisfazione del credito sulla sola massa immobiliare.
Il riferimento va al credito assistito dal privilegio mobiliare previsto all’art. 2751 bis n. 2 c.c., id est quello del professionista per l’attività espletata negli ultimi due anni di prestazione, che, come noto, pur essendo assistito dal privilegio generale mobiliare, può avere anche una collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita di beni immobili ai sensi dell’art. 2776 c.c.; dovendo, in tal caso, coordinare il diritto surrogatorio sul ricavato immobiliare con l’eventuale incapienza del patrimonio mobiliare
In tema, ed particolare sulla prova dell’infruttuosità dell’esecuzione mobiliare intrapresa, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Sez. III n. 26101 del 19/12/2016), ha avuto modo di affermare che “incombe sul creditore, che chiede la collocazione sussidiaria, l’onere di provare di essere rimasto incapiente nell’esecuzione direttamente promossa e di essere stato impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile, ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per la insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato”.
Il principio è stato in parte ripreso da una successiva pronuncia (Cassazione n. 5724 del 27.02.2019) secondo la quale “ai fini dell’art. 2776 c.c. – il quale dispone che i crediti indicati nell’art. 2752 c.c., aventi privilegio generale sui mobili, nel caso di infruttuosa esecuzione su di essi, siano collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari – incombe al creditore, che chiede la collocazione sussidiaria, l’onere di provare che, purché prima di partecipare alla distribuzione nella quale invoca il privilegio, ma non già anche prima di avere dispiegato l’azione esecutiva (pure soltanto mediante intervento), è rimasto incapiente nell’esecuzione direttamente promossa ed impossibilitato ad intervenire nelle precedenti esecuzioni (ad esempio, perché il suo credito non era ancora certo, liquido ed esigibile), ovvero che il suo intervento era (o sarebbe) stato superfluo per l’insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore a soddisfare il suo credito, anche se privilegiato”; dando rilievo, altresì, alla circostanza che “l’infruttuosità – quale presupposto per il privilegio stesso, a sua volta collegato alla natura del credito in ragione del particolare valore intrinseco riconosciutogli dall’ordinamento – dipenda da una mera prognosi – purché fondata su elementi probanti e cospicui – e non comporti l’imposizione al creditore della previa sopportazione di costi ed oneri con ogni probabilità inutili per potersi avvalere di quello che resta pur sempre un privilegio e quindi un trattamento di miglior favore”.
Ciò posto, vi è un ulteriore aspetto che occorre indagare, di cui si è occupato di recente il Tribunale di Latina (provv. del 25/03/2023) e che attiene il concorso tra i crediti assistiti da privilegio sussidiario e quelli chirografari, nella particolare ipotesi di tardività dell’intervento di tale creditore privilegiato.
Nel caso esaminato, il Tribunale, pur ritenendo “integrate le predette condizioni che consentirebbero la collocazione sussidiaria sul ricavato dalla vendita dell’immobile” ha evidenziato come l’intervento nell’esecuzione era stato operato tardivamente, allorquando era stata già emessa l’ordinanza di vendita (intervento del 15.04.2021 a fronte dell’ordinanza di vendita pronunciata il 19.01.2021); sicché “trattandosi di creditore non privilegiato, bensì astrattamente collocabile in via sussidiaria, intervenuto tardivamente, egli parteciperà alla distribuzione dopo che saranno stati soddisfatti i creditori chirografari tempestivi, poiché gli interventori che concorrono alla distribuzione del ricavato indipendentemente dal tempo dell’intervento sono soltanto i creditori privilegiati e tali non sono i creditori muniti di privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria sugli immobili”.
Con tale decisione la giurisprudenza in commento mostra di aderire al risalente, ma mai smentito, precedente della Corte Costituzionale (provv. 18/06/1991 n.287) la quale ha osservato che l’art. 2776 c.c. non crea un ulteriore privilegio, “ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari”; con la conseguenza che il creditore assistito da privilegio mobiliare ex art. 2751 bis n. c.c., con collocazione sussidiaria ai sensi dell’art. 2766 c.c., prevale sui chirografari ma soltanto se intervenuto tempestivamente.
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