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La Mediazione Tributaria: istituto di autonomia propria
E’ una proposta d’accordo che il contribuente inserisce nell’istanza di reclamo contro determinati atti emanati dall’ Agenzia delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, degli Enti Locali, degli agenti e concessionari della riscossione. Spesso si tende a confondere tale istituto con quello del reclamo, in ragione della promiscuità della genesi e delle procedure di riferimento. Tuttavia la mediazione gode di specifiche previsioni normative ad essa dedicate, da ricercare sostanzialmente nell’articolo 17-bis del Dlgs n. 546 del 1992, cosi come da ultimo modificato dal D.L. n. 50 del 2017, che ne circoscrivono l’ambito di operatività, donando ad essa una propria autonomia rispetto al reclamo.
La mediazione, nasce come sopra fatto cenno, nasce come strumento normativo che come riportato nella Relazione al Disegno di Legge (DDL) di conversione del D.L. n.98 del 2011 “introduce(va) un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad atti di valore non elevato emessi dall’Agenzia delle Entrate”, ed era finalizzato quindi:
- a rendere meno plausibile l’instaurazione del contenzioso in presenza di istanze fondate e concretamente mediabili;
- ridurre il numero dei giudizi tributari avviati;
- promuovere la crescita di una più marcata tax compliance;
- migliorare il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria.
A tal proposito, anche diversi arresti giurisprudenziali della Corte Costituzionale avevano affermato la legittimità, anche nell’interesse del ricorrente, di una preventiva valutazione in sede amministrativa di una possibile controversia rispetto a quella giudiziaria “oltre che allo scopo di realizzare la giustizia nell’ambito della Pubblica Amministrazione, anche per evitare lunghe e dispendiose procedure giudiziarie, che potrebbero compromettere la funzionalità del servizio”.
Il primo intervento del Legislatore si è concretizzato con la promulgazione della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha apportato talune modifiche alla disciplina dell’istituto della Mediazione Tributaria.
La novella legislativa trovava applicazione “agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge”, ossia agli atti notificati a partire dal 2 marzo 2014.
Tra le modifiche apportate al testo originale si annoverano:
- la sospensione della riscossione e del pagamento degli importi dovuti dal contribuente relativi all’atto impugnato nelle more del procedimento di mediazione;
- l’applicabilità delle disposizioni dei termini processuali entro il quale deve concludersi il “contraddittorio” tra cittadino ed Agenzia.
- Scaduto il termine dei novanta giorni, decorrevano le tempistiche per l’esecuzione degli atti processuali in considerazione del fatto che era quello il dies a quo dal quale il reclamo avrebbe prodotto gli effetti del ricorso.
L’ultima revisione riferibile all’istituto della mediazione è stata attuata per il tramite del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 che con l’articolo 10 ha apportato talune innovazioni all’articolo 17-bis.
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