Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
La novità probatoria nel processo tributario
La legge 31 dicembre 1992 n 546, che regola il processo tributario, nel suo testo originario, non conteneva una specifica elencazione delle fonti di prova bensì, all’articolo 7, 4° comma, la esclusione della testimonianza, conosciuta sia dal processo civile che da quello penale.
Nella legge n 546 del 1992 i riferimenti alle fonti di prova sono limitati alle “relazioni di organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di Finanza” ed alle “consulenze tecniche”, entrambe le quali possono essere introdotte nel processo soltanto su richiesta della Corte di giustizia tributaria che ritenga necessario acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, nonché ai “documenti” genericamente indicati nell’art. 22 -4° comma, che disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente e negli articoli 24-1° comma e 32 1° comma, che regolano rispettivamente le modalità e il termine di produzione dei documenti medesimi.
L’anzidetto quadro normativo è stato parzialmente modificato dall’art. 4 lettera c) legge 31agosto 2022 n. 130 che ha introdotto nel processo tributario la testimonianza scritta, già conosciuta dal processo civile (art. 257 bis).
Le forme di assunzione della testimonianza scritta nel processo tributario sono le stesse del processo civile in forza dell’espresso richiamo all’art. 257 bis c.p.c. con la differenza fondamentale rappresentata dal fatto che, nel processo civile, la testimonianza scritta può essere disposta dal giudice solo previo accordo tra le parti mentre, nel processo tributario, la sua ammissione prescinde da tale accordo ed è rimessa alla decisione discrezionale della Corte, vincolata soltanto alla necessità della sua acquisizione ai fini della decisione.
Le modalità di assunzione della prova sono identiche a quelle già conosciute dal processo civile, con l’aggiunta delle precisazioni, successivamente fatta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, della necessità di utilizzo del modello previsto dal decreto del Ministro della Giustizia del 17 febbraio 2010.
Si evidenzia che il legislatore si è preoccupato di prevenire l’eventuale contrasto della testimonianza scritta con le risultanze di verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso sui quali fosse fondata la pretesa tributaria ed ha disposto che, in presenza dell’anzidetta situazione, la prova sia ammessa solo su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale i cui atti conservano una fede privilegiata.
Il modello approvato dal Mef deve essere compilato in ossequio alle istruzioni dell’allegato B del decreto, con precisione.
- le caselle del modulo devono essere compilate a penna o a macchina con la esclusione di matite o altri strumenti che possono essere cancellati;
- le dichiarazioni e le risposte devono essere leggibili;
- sotto ogni dichiarazione o risposta fornita il testimone deve apporre la propria firma;
- la firma deve essere apposta alla presenza di un segretario comunale o di un cancelliere;
- ogni foglio va autenticato dal segretario comunale o dal cancelliere;
- l’autentica delle firme è gratuita quindi esente da imposta di bollo o altro diritto;
- successivamente alla compilazione e sottoscrizione del modulo, il testimone lo dovrà spedire con lettera raccomandata o depositarlo personalmente presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario indicato nel modulo stesso.
Il testimone deve:
- rispondere con risposte separate a ciascuna domanda;
- la risposta deve essere attinente solo ai fatti indicati nella domanda senza alcuna divagazione;
- il testimone deve specificare se è a conoscenza dei fatti direttamente o tramite terzi, in questo caso deve fornire le generalità dei soggetti dai quali ha appreso i fatti indicati nella risposta;
Il testimone che non consegna o spedisce le risposte scritte entro il termine stabilito può essere condannato ad una pena pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1000,00. Se compila il modulo con risposte non rispondenti alla realtà commette un falso, quindi un reato con le conseguenze previste dal c.p.
Latest posts by Bruna Fontana (see all)
- Novità sulle violazioni contributive – nuovo regime sanzionatorio - 4 Settembre 2024
- Carte Revolving: un rischio da non sottovalutare - 6 Agosto 2024
- Comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario di libri e registri contabili - 31 Luglio 2024