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La proroga dell’incarico dell’Esperto
Nell’ambito della composizione negoziata un ruolo di rilievo, anche per le responsabilità che si profilano a carico dell’Esperto, riveste la disposizione di cui all’art. 17 co 7 CCII che, nel delimitare l’oggetto ed il perimetro di intervento richiesto, dispone, in ordine alla durata dell’incarico, che esso “si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1”; prevedendo che “L’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22”.
La formulazione del testo appare inequivoca nel senso di individuare due distinte fattispecie, cui conseguono altrettanti diversificati obblighi di allegazione documentale.
La prima ipotesi impone che, per ottenere la proroga, sia necessario che l’istanza venga sottoscritta da tutte le parti coinvolte nella negoziazione. Sul concetto di “parti” e, conseguentemente sulla totalità di esse, può discutersi, pervenendo alla conclusione che deve sicuramente trattarsi di quei soggetti che hanno, fino a quel momento, preso parte alle trattative e che sono tenuti ad intervenire proattivamente con l’imprenditore al fine di ottenere quella proroga che consentirebbe di addivenire alla conclusione del percorso già delineato ed in corso al momento della richiesta. Il che implica di non ritenere necessaria la sottoscrizione da parte di tutti quei restanti soggetti che, non ancora attinti dalle trattative, saranno comunque chiamati a subire gli effetti degli accordi, attraverso falcidie o dilazioni, e che dovranno successivamente essere interpellati e far parte della negoziazione.
Quanto alla sottoscrizione non pare che la stessa possa essere surrogata da un comportamento concludente dei creditori, in considerazione della chiara locuzione “quando tutte le parti lo richiedono” che definisce una manifestata volontà da esternarsi a cura delle parti chiamate, appunto, a “richiedere”, in uno all’imprenditore, la proroga (o partecipando alla formulazione dell’istanza o, anche, sottoscrivendo per adesione ed accettazione del contenuto).
L’effettivo destinatario pare essere, almeno formalmente, la Camera di Commercio competente presso la quale è stata aperta la composizione negoziata, con una allegazione che va operata sulla piattaforma. Tuttavia, il potere di veto resta saldamente nelle mani dell’Esperto chiamato ad “acconsentire” alla proroga, sicché si annota il ruolo meramente certificativo dell’Ente Camerale, il quale non potrà che limitarsi a prendere atto della documentazione depositata e soggiacere alle decisioni dell’Esperto.
La seconda fattispecie prospettata attiene, invece, a tutte quelle ipotesi in cui l’imprenditore ha già ottenuto la conferma delle misure protettive ex art. 19 comma 5 CCII (ed anche ex art. 22 CCII) e, dunque, insta per “allineare” la misura ottenuta con il prosieguo delle trattative.
La logica della subordinata disposizione appare abbastanza intuitiva e prescinde dal consenso delle parti alle quali non si impone la partecipazione alla richiesta.
Se, infatti, l’imprenditore ha dato dimostrazione di trattative avanzate e, all’esito del parere favorevole dell’esperto, il Tribunale ha concesso le ulteriori misure protettive (fino al limite di altri 120 giorni), diventa pressoché necessario che la procedura negoziata continui nel suo percorso, quantomeno fino alla scadenza delle misure giudiziali ottenute.
Ciò impone, dunque, esclusivamente di verificare se le condizioni che hanno reso opportuna la proroga siano eventualmente mutate tenendo presente, però, che la proroga, se non richiesta dalle parti, può operare solo fino alla naturale scadenza delle misure protettive. In detta ipotesi, dunque, il focus si sposta sulla verifica dei presupposti di permanenza delle condizioni atte a portare a termine il percorso di negoziazione e sulla compatibilità della scadenza richiesta.
Va da sé, allora, che anche in detta alternativa ipotesi il compito dell’Esperto tenda nuovamente ad ampliarsi fino a ricomprendere il “consenso “alla proroga della composizione negoziata e, dunque, alla prosecuzione del suo incarico, tenendo presente che, in presenza di rilevanti modifiche, il termine potrà essere abbreviato ex art. 17 comma 5 CCII e che un’ulteriore proroga, senza, ovviamente poter godere della copertura delle misure protettive, non più procrastinabili, potrà essere concessa dall’Esperto solo in presenza di un’istanza congiunta di tutte le parti interessate dal procedimento e nel limite massimo dei 180 giorni, non ritenendo incompatibile un utilizzo frazionato del termine.
In entrambi i casi pare opportuno che l’istanza ed il “consenso” dell’Esperto, una volta depositati in Piattaforma telematica vengano veicolati all’imprenditore ed alla Commissione, per poi essere inoltrati a tutti i creditori.
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