Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
La registrazione del Marchio Comunitario
Il marchio è un segno di riconoscimento per differenziare i propri prodotti e servizi da quelli di concorrenti sul mercato. Quindi la registrazione del marchio permette di tutelare il proprio “segno distintivo”. Il marchio comunitario è l’emblema contraddistinto su tutto il territorio dell’Unione Europea. La sua registrazione si effettua presso l’EUIPO
E.U.I.P.O.
E.U.I.P.O. è l’acronimo di European Union Intellectual Property Office ed è l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale con sede ad Alicante (Spagna). L’Ufficio ha cinque lingue di lavoro (inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo) ed evade le domande di registrazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea. Lavorano presso questo ufficio quasi 800 persone. Ogni anno vengono registrati circa 135 000 marchi UE e quasi 100 000 disegni e modelli. L’EUIPO offre “la protezione della proprietà intellettuale ad aziende e privati in un mercato di oltre 500 milioni di consumatori”.
I paesi del marchio comunitario sono i 28 paesi dell’Unione Europea.
Requisiti del marchio comunitario
Essendo un marchio dell’Unione Europea la sua validità si estende, al momento del deposito, su tutto il territorio comunitario. Non si può limitare la sua validità ad alcuni Stati dell’Unione Europea escludendone altri.
Vediamo le indicazioni per poter registrare i marchi come comunitari. Essi devono essere:
• composti da termini, lettere, cifre o unioni di tali componenti
• figurativi, comprendenti o meno parole – rappresentativi a colori – colori o imprevisti di essi – tridimensionali – sonori.
Il marchio comunitario prevede che l’indicazione abbia capacità distintiva, novità degna di essere rappresentata e legittimità (art. 7 del Regolamento (CE) n. 207/2009).
Pertanto le indicazioni per capire quelli che non possono essere registrati come Marchi Comunitari sono le seguenti:
– mancanza di carattere distintivo;
– che servono unicamente per designare la categoria, il valore la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di creazione del prodotto o dell’opera del servizio, o altre caratteristiche del prodotto;
– che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle prassi chiare e costanti del commercio;
– contrari all’ordine pubblico o al buon costume;
– abili a raggirare la platea, per esempio circa la natura, la qualità o l’origine geografica del prodotto o del servizio.
Questo si rende essenziale nel caso in cui si verifichino contrasti tra marchi identici o simili tra loro.
Fasi del Marchio Comunitario
Si prevede un iter abbastanza snello che contempla il deposito presso L’EUIPO (Ufficio per l’Unione Europea per la proprietà intellettuale) con delle fasi:
- domanda
- controllo da parte dell’Ufficio
- pubblicazione della richiesta di registrazione.
Se entro tre mesi non vi è nessun impedimento, il marchio segue il normale iter di registrazione e viene concesso dall’UAMI (Ufficio Marchi e Brevetti)
Il marchio comunitario, ha una durata di dieci anni e può essere rinnovato allo scadere degli stessi. Per quanto concerne l’uso, la normativa comunitaria prevede l’obbligo di utilizzazione dello stesso. Entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario deve formare oggetto di un uso concreto – in almeno uno dei Paesi dell’Unione. L’impiego del marchio salvaguardia il titolare da eventuali azioni promosse da terzi.
Come riconoscere il marchio C E della Comunità Europea
Il marchio C E della Comunità Europea indica la corrispondenza del prodotto contrassegnato con le norme di sicurezza europee. Attenzione alla differenza sostanziale con il marchio CE che sta per China Export. Si può creare confusione con i due simboli. Mentre il marchio della Comunità Europea assicura garanzia di qualità tutelata dalla normativa europea, la Cina non indica la conformità e può traere in inganno l’acquirente, dal momento che i due simboli sono quasi identici.
La timbratura C E esiste dal 2006 ed è obbligatoria su tutti i prodotti. Essa indica che la merce in questione è stata oggetto di una perizia peculiare prima di essere introdotta sul mercato, rispondendo così ai requisiti UE in materia di sicurezza, salute e protezione ambientale. Lqa merce con questo marchio può circolare liberamente all’interno dell’Unione Europea. Può essere venduta in tutto lo Spazio Economico Europeo (SEE), che, oltre ai paesi comprendenti l’Unione Europea, comprende anche tre paesi dell’EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio): Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Questa regola vale anche per i prodotti costruiti che vengono smerciati nel SEE (Spazio Economico Europeo).
Precisiamo che il marchio C E non indica che la merce è stata fabbricata nello Spazio Economico Europeo, ma bensì che tale merce è stata sottoposta ad un giudizio prima di essere immessa sul mercato e che è conforme a tutte le qualità stabilite dalla legge.
CE o C E come riconoscerli
Il marchio C E, sta per Comunità Europea, presenta una spaziatura tra la “C” e la “E”. Lo spazio è quasi pari ad un’altra C rovesciata, per di più le lettere C ed E non devono essere più piccole di 5 millimetri e, nella ipotesi siano più grandi, devono rispettare le simmetrie. Per la sistemazione, il marchio deve essere messo o sulla merce o sulla insegna segnaletica, ove non fosse possibile si deve mettere nella confezione e sui documenti di accompagnamento. Tra i documenti deve esserci come condizione la dichiarazione di conformità scritta dal produttore,(se non è residente nella Comunità Europea) oppure dall’importatore che deve attestare che la merce rispetta gli orientamenti e le regole.
Oltre al normale marchio C E, si deve segnalare: il nome del soggetto-produttore o importatore residente nella Comunità Europea; i dati di riconoscimento della merce e le note distintive.
Nel “China Export”, la C e la E sono quasi unite, in caso di falsificazione sono previste pene pecuniarie che vanno da 1.000 a 6.000 euro. Nel caso di merce non a norma scattano i procedimenti penali per chi produce, sia in tema contrattuale che commerciale, e si può agire al pagamento dei danni subiti anche dopo cinque anni.
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