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La risoluzione dei potenziali di conflitti tra imprenditore ed esperto e le novità della domanda di accesso

Giornalista pubblicista.
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

La modifica introdotta dal Codice della Crisi risolve la questione della domanda incompleta ma non il tema dei conflitti

Il comma 2° dell’art. 12 del D.Lgs. 14/2019 codifica l’innovativa figura dell’”esperto”, soggetto qualificato al quale il legislatore assegna la preminente funzione della “negoziazione” delle trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati ed il cui compito è finalizzato ad “individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, se necessario anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa”; ed a cui è demandato, a conclusione del percorso, il compito di redigere una relazione finale (art.17 comma 8).

Previsione iniziale che, a dispetto della non del tutto felice formulazione testuale, non lascia alcun margine di autonomia all’esperto considerato che, come espressamente chiarito anche nella Relazione illustrativa al D.L.118/2021, “l’imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti, in tal modo esplicitando il principio per il quale le trattative sono condotte dall’imprenditore stesso e la presenza dell’esperto ha funzione di ausilio rispetto alla ricerca del possibile risanamento”.

La norma, tuttavia, dà inconsapevolmente luogo ad una potenziale conflittualità (in maniera non dissimile da quella che si genera per il gestore in funzione di “ausiliatore” nella procedura di sovra indebitamento) in tutti quei casi in cui il risanamento non segua una strada obbligata, ma si prospetti attraverso diverse soluzioni perseguibili (continuità diretta, indiretta o mista); conflittualità per la quale occorrerebbe prevedere un meccanis*9mo di risoluzione, mancando, al momento, ogni rimedio specifico.

A tal fine pare intravedere solo una sorta di interlocuzione con l’imprenditore, senza un efficace meccanismo inibitorio, disponendo il Decreto Dirigenziale (punto 8.14) che “quando l’esperto intende procedere con l’archiviazione del fascicolo, avverte l’imprenditore, segnalando che redigerà una relazione finale” e che “di fronte alla richiesta dell’imprenditore di proseguire comunque nella composizione negoziata, motivata con circostanze – nuove o non prese in considerazione in precedenza – che potrebbero giustificare la prosecuzione delle attività, l’esperto, prima di procedere alla chiusura, ne esaminerà la concretezza”.

Sicché, in assenza di disposizione positiva, ben potrebbe immaginarsi di investire della questione la Commissione costituita ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 14/2019, integrando un potere di intervento già normativamente previsto per i conflitti in caso di determinazione del compenso (art. 25 ter comma 11 D.Lgs. 14/2019), così prospettando una soluzione che preveda, nelle ipotesi in cui l’imprenditore introduca osservazioni in ordine alla proposta di archiviazione e l’esperto ritenga di non accoglierle, di devolvere la questione alla Commissione deputata a dettare le opportune istruzioni. Soluzione che, per vero, non trova, al momento, alcun addentellato normativo e che si pone come suggerimento adottabile in sede di futuri correttivi.

Resta, sullo sfondo e con riferimento ai poteri della Commissione, la questione della domanda “incompleta”.

Come noto, il primo “presupposto” per validare il corretto incardinamento della procedura è costituito dalla redazione della domanda che, per espressa disposizione contenuta nel Decreto Dirigenziale, va compilata in tutti i suoi campi, con le allegazioni in esso contenute e secondo il rigido schema declinato all’”Allegato 2- Istanza on line” . Contenuto obbligatorio che, in assenza di indicazioni nel previgente testo del D.L. 118/2021, aveva indotto a pensare ad un accesso facilitato, anche senza una completa allegazione, ponendo a base di questa tesi sia l’assenza di un precetto positivo in ordine alla caducazione della domanda irregolarmente presentata (in quanto mancante dell’allegazione necessaria), sia anche valorizzando il particolare tenore del comma 1 dell’allora art. 5 del D.L. 118/2021; evidenze che, lette congiuntamente, tendevano a far riconoscere all’istanza una mera valenza informativa, valorizzando l’inciso “contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico”.

I dubbi risultano ora del tutto fugati dal chiaro tenore letterale della novella legislativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 14/2019 che al comma 7 codifica il potere del Segretario Generale, e non della Commissione, di procedere ad una verifica documentale, prevedendo anche un termine di grazia per l’integrazione, salvo il potere per l’imprenditore di riproporla. Soluzione che, a ben vedere, non appare del tutto in linea con la finalità acceleratoria e di favore che anima l’intero impianto della composizione negoziata; facendo, per di più fatica a comprendere la logica di un intervento punitivo che induce a ritenere irregolare anche una domanda priva di quella documentazione che l’esperto è, di contro, comunque abilitato a consultare ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 14/2019.

Tommaso Nigro
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