LâAcconto IVA rappresenta un obbligo fiscale per le imprese e i professionisti, che sono tenuti a…
La singolare fattispecie di unâauto Autorizzazione
Lâautorizzazione, per dottrina consolidata del diritto amministrativo, è, al pari della concessione, della licenza, dellâabilitazione e del permesso, un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario. In particolare lâautorizzazione, come la licenza, rimuove un ostacolo allâesercizio di un preesistente diritto, a differenza della concessione che crea un diritto ex novo ed è di regola soggetta allâobbligo di motivazione. Tale obbligo invece manca per i semplici permessi come, ad esempio, quelli che consentono lâassenza del dipendente dal luogo di lavoro nei casi previsti dalla legge.
Ovviamente qualsiasi provvedimento amministrativo è emanato dal titolare di un pubblico potere e non ha mai come destinatario il medesimo ente pubblico che lo emana.
Lâart. 32 I comma nn 6 bis e 7 D.P.R. 29 settembre 1973 n 600 prevede che, in sede di accertamento delle imposte sui redditi, lâAgenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, autorizzate rispettivamente dal direttore centrale e dal comandante regionale, possono chiedere al contribuente una âdichiarazioneâ relativa ai rapporti intrattenuti con le banche e con gli intermediari finanziari ovvero chiedere direttamente agli anzidetti banche ed intermediari âdati, notizie e documentiâ relativi alle operazioni effettuate dal contribuente.
La fattispecie delineata dalla norma sopra citata giĂ denota di per sĂŠ la sua singolaritĂ , atteso che, diversamente dalla regola, lâautorizzazione viene rilasciata dallâorgano di vertice dello stesso soggetto pubblico che ne deve usufruire.
La legge non prevede un espresso obbligo di motivazione di questa autorizzazione ma, in base ai principi generali del diritto amministrativo, la motivazione sarebbe un requisito naturale di tale tipologia di provvedimenti.
Si è posto pertanto, in sede contenziosa, il duplice problema di giudicare la validitĂ di una (auto) autorizzazione non motivata e di statuire lâutilizzabilitĂ o meno â nel procedimento accertativo delle imposte sui redditi – della dichiarazione del contribuente e/o dei dati, notizie e documenti acquisiti senza previa autorizzazione.
La parola definitiva in materia è stata pronunciata dalla Corte di Cassazione sez. V civile con lâOrdinanza n. 4853 del 23 febbraio 2024 con la quale la Suprema Corte ha stabilito che âIn tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione per l’espletamento di indagini bancarie non necessita dell’indicazione dei motivi, non solo perchĂŠ, in relazione ad essa, la legge non prevede alcun obbligo di motivazione, ma anche in quanto, nonostante il “nomen iuris”, essa esplica una funzione organizzativa, incidente solo nei rapporti tra uffici, ed ha natura di atto meramente preparatorio, cosicchĂŠ non è qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali è previsto, rispettivamente, dall’art. 3, comma 1, l. n. 241 del 1990 e dall’art. 7 l. n. 212 del 2000, un obbligo di motivazioneâ.
Consegue che âdalla sua mancata allegazione ed esibizione non discende l’illegittimitĂ dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, poichĂŠ l’illegittimitĂ dell’atto può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuenteâ e la legge tributaria, a differenza di quella penale processuale, non prevede lâinutilizzabilitĂ delle prove acquisite in maniera irrituale.
Quindi la Suprema Corte, modificando la classica natura giuridica dellâautorizzazione (da provvedimento amministrativo ampliativo delle posizioni giuridiche, soggetto a motivazione e necessariamente proveniente da un soggetto diverso dal destinatario ad atto meramente preparatorio che può provenire anche dallâutilizzatore del medesimo senza lâobbligo di indicarne le ragioni) ha âsalvatoâ indistintamente tutti gli accertamenti tributari fondati su indagini bancarie compresi quelli neppure preceduti dallâautorizzazione richiesta dalla legge.
Restano in sospeso due quesiti: quello relativo allâobbligo piĂš che alla facoltĂ della banca e dellâintermediario finanziario di rifiutarsi di comunicare dati, notizie e documenti allâorgano accertatore delle imposte privo di autorizzazione e quello concernente la responsabilitĂ civile e quindi il diritto al risarcimento del danno a favore del contribuente ed a carico della banca e dellâintermediario che abbiano offerto la loro collaborazione allâorgano accertatore privo di autorizzazione.
Al primo quesito, atteso che âcome precisato dalla Cassazione- lâautorizzazione in esame âincide solo nei rapporti tra ufficiâ deve darsi certamente risposta affermativa. E di conseguenza, sul presupposto dellâanzidetto obbligo, derivante direttamente dalla legge, non si può escludere un diritto al risarcimento a favore del contribuente ed a carico della banca o dellâintermediario che tale obbligo non ha rispettato.
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