Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
La tecnica di redazione degli atti processuali
L’art. 121 c.p.c., intitolato originariamente “libertà di forme”, stabiliva, nella sua prima versione, che “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”.
In seguito, la legge 29 dicembre 2022 n. 197, nella parte in cui ha modificato il D. L.vo 10 ottobre 2022 n 149, ha aggiunto alla rubrica dell’articolo le parole “chiarezza e sinteticità degli atti” ed al testo la disposizione, in vigore dal 28 febbraio 2023, secondo la quale “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.
La legge 26 novembre 2021, n. 206, contenente la delega al Governo per l’efficienza del processo civile, volendo perseguire obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione di tale processo, stabiliva come principi e criteri direttivi che:
a) il deposito dei documenti e degli atti di parte abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche;
b) che gli atti per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, ma in maniera tecnicamente idonea all’inserimento nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario;
c) che non siano previste sanzioni di validità per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, ma solo effetti sulla disciplina delle spese.
Con riferimento al punto b) ultima parte, l’art. 46. disp. att. c.p.c., intitolato “ Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari”, nel testo risultante dalla modifica introdotta dalla citata legge n. 197 del 2022, prevede a sua volta che gli atti processuali, compresi i provvedimenti del giudice,“quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici” e che il ministro della giustizia definisce con decreto “gli schemi degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo” e i limiti di estensione degli atti medesimi.
La materia è stata disciplinata infine dal D.M. 7 agosto 2023, n. 110 contenente il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari e che si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.
L’art. 2 contiene l’elencazione analitica dei criteri di redazione dell’atto, che poi non sono altro che quelli normalmente seguiti nella pratica forense e giudiziaria mentre l’art. 3 si occupa, introducendo una normativa secondaria assolutamente nuova, di definire i limiti dimensionali degli atti processuali, finanche quantificando il numero massimo dei caratteri da utilizzare per la redazione delle varie tipologie di atti (da 10.000 a 80.000) che, messi in relazione con le prescrizioni dell’art. 6 relative alle dimensioni dei caratteri (misura 12) ed allo spazio dell’interlinea (1,5) e dei margini, consentono di prevedere un’estensione massima degli atti processuali da 5 a 40 pagine, con la possibilità di superamento non limitato per effetto non solo delle note in calce, riservate esclusivamente alle citazioni giurisprudenziali, ma soprattutto in presenza di questioni che, ad avviso insindacabile del proponente, siano di particolare complessità, e, paradossalmente, chi vuole sostenere la particolare complessità della questione proposta deve ulteriormente allungare l’atto per spiegare la fondatezza di tale convinzione.
Peraltro, il superamento dei limiti è giustificato in forma di legge dalla “proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un’impugnazione incidentale”.
Infine l’art. 8 del decreto in esame si occupa degli “schemi informatici” degli atti, rinviando all’art.11 del D.M.21 febbraio 2011, n. 44, in forza del quale gli atti processuali sono redatti (art. 34) secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del ministero della giustizia e le informazioni strutturate sono in formato XML, sempre secondo le specifiche tecniche ministeriali pubblicate sul portale dei servizi telematici.
La pratica attuazione delle regole sopra esposte dimostrerà se gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile saranno effettivamente raggiunti ovvero si otterrà solo l’assoggettamento alla tecnologia della fantasia e della grandezza dei protagonisti del processo, purtroppo però in passato troppo spesso responsabili di una ripetitiva ed inutile proliferazione ed estensione degli atti processuali.
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