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L’accesso alla procedura di composizione negoziata – la compilazione e l’esame della domanda
Le indicazioni che si ritraggono dalla congiunta lettura della norma istitutiva della composizione negoziata e del Decreto Dirigenziale consentono di comporre un primo corredo utile per orientare l’imprenditore e l’esperto che, nelle rispettive vesti, sono chiamati a popolare questo nuovo contesto; non mancando, allo stato, di rilevare alcune difficoltà interpretative che qui si vanno ad analizzare.
Preliminare all’avvio del percorso è la redazione della domanda poiché, laddove si voglia accedere all’istituto, è necessario che l’impresa richieda la nomina dell’esperto e, conseguentemente, venga “dotata” di detto professionista.
Sicché il primo “presupposto” per validare il corretto incardinamento della procedura è costituito dalla redazione della domanda che, per espressa disposizione contenuta nel Decreto Dirigenziale, va compilata in tutti i suoi campi, con le allegazioni in esso contenute e secondo il rigido schema declinato all’”Allegato 2- Istanza on line”.
Contenuto obbligatorio che, dunque, legittima un duplice interrogativo, ovvero se la sua corretta compilazione ed allegazione costituisca un primo sbarramento all’ingresso (sicché l’errata compilazione, impedirebbe l’accesso al beneficio) e, in caso di risposta affermativa, quale sia l’organo deputato a rilevare le eventuali incongruenze.
In assenza di indicazioni nel previgente testo del D.L. 118/2021 si propendeva per un accesso “a maglie larghe”, potendo immaginare un ingresso anche senza una completa allegazione, ponendo a base di questa tesi sia l’assenza di un precetto positivo in ordine alla caducazione della domanda irregolarmente presentata (in quanto mancante dell’allegazione necessaria), sia anche valorizzando il particolare tenore del comma 1 dell’allora art. 5 del D.L. 118/2021 a mente del quale “L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato”; evidenze che, lette congiuntamente, tendevano a far riconoscere all’istanza una mera valenza informativa – in tal senso valorizzando l’inciso “contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico”.
D’altronde, anche la riconosciuta facoltatività dei due “pilastri aziendalistici” del percorso, ovvero il “test pratico” ed il “piano di risanamento”-che, come noto, possono essere compilati e redatti anche dopo la nomina dell’esperto-, inducevano a ritenere che anche le altre informazioni ed allegazioni potessero non assumere carattere vincolante.
I dubbi risultano ora del tutto fugati dal chiaro tenore introdotto con la novella legislativa dell’articolo 13 del Codice della Crisi che al comma 7 ha inserito l’inciso “ In caso di incompletezza dell’istanza di nomina o della documentazione, il predetto segretario generale invita l’imprenditore a integrare le informazioni o la documentazione mancante entro un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale l’istanza non è esaminata e l’imprenditore può riproporla”.
Sancendo così il potere del Segretario Generale, e non della Commissione, di procedere ad una verifica documentale, prevedendo anche un termine di grazia per l’integrazione, salvo il potere per l’imprenditore di riproporla.
Una disposizione di cui, per vero, non si coglie il senso e che non appare in linea con lo spirito acceleratorio che anima l’intero impianto della composizione negoziata; per di più non si comprende l’intento punitivo di scartare una domanda per la mera mancanza di quella documentazione che l’esperto è, di contro, facultato a consultare ai sensi dell’art. 14.
E qui si tratta di coordinare l’adempimento e le prescrizioni del Decreto Dirigenziale con il predetto articolo 14 che, in maniera innovativa rispetto alla prima versione e recependo gli ulteriori innesti recati dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233, di conversione del DL 152/2021, per l’attuazione del PNRR, prevede il collegamento della piattaforma telematica nazionale alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e alle banche di dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’agente della riscossione, con facoltà per l’esperto di accedere a dette banche di dati, previo consenso prestato dall’imprenditore, nonché di estrarre la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate. Rendendo, così, evidente l’incongruenza con le prescrizioni del Decreto Dirigenziale, il quale, con l’immutata “Istanza on line”, dispone ancora un’allegazione sostanzialmente superata da un dichiarato “collegamento” della piattaforma con le altre banche dati.
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