Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Le attività dell’esperto nella composizione negoziata
L’accesso in piattaforma, tramite procedura telematica ed avente ad oggetto la “domanda on line” apre la partita della composizione negoziata con trasmissione della richiesta alla Commissione che, sulla scorta dei curricula, individua l’esperto più confacente all’incarico da svolgere e dispone la nomina in conformità al modello disponibile nell’area pubblica della piattaforma.
La comunicazione della nomina avviene a cura di Infocamere dall’indirizzo composizione.negoziata@cert.camcom.it all’indirizzo pec dell’Esperto designato il quale, previa verifica della propria indipendenza rispetto all’imprenditore e del possesso congiunto di competenze e di tempo, accetta l’incarico entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, utilizzando esclusivamente l’apposito modello che, compilato e firmato digitalmente, va caricato in piattaforma, attraverso l’upload nell’apposita area.
L’accettazione va poi immediatamente comunicata anche all’imprenditore a mezzo posta elettronica certificata, evidentemente richiedendosi tale ulteriore passaggio come maggiore tutela, posto che l’impresa ben potrebbe conoscere gli esiti dalla mera consultazione della piattaforma alla quale accede liberamente. E’ da ritenere che l’adempimento sia stato volutamente rafforzato in considerazione dei termini stringenti imposti all’imprenditore in caso di richiesta di misure cautelari e protettive; in tal caso sarà opportuno accompagnare la trasmissione del documento con l’indicazione degli ulteriori incombenti, per il cui dettaglio si rinvia al paragrafo 5.
La norma non impone un flusso informativo di ritorno verso la Commissione che ha disposto la nomina che, invece, è necessario nei casi di mancata accettazione (dovendo questa provvedere a nuova designazione); tuttavia sarà buona prassi prevedere la trasmissione della nota di accettazione anche alle singole pec dei membri della commissione.
La piattaforma, nell’area riservata, prevede le seguenti sezioni: 1) Dati Proponente, 2) Impresa Proponente, 3) Membri Commissione, 4) Esperto, 5) Segretario, 6) Invitati dal rappresentante dell’impresa,7) Invitati dall’esperto; 8) Cassetti riservati,9) Richiesta documentazione Enti creditori, 10) Documentazione presentazione Istanza,11)Documentazione iter e chiusura istanza. Le prime 5 sezioni contengono dati meramente anagrafici e riferiscono ai diversi soggetti attori della fase introduttiva; quella relativa al punto 10 accoglie tutti gli allegati all’istanza principale, mentre le sezioni 6, 7 e 8 consentono di creare i cd. “cassetti informatici” il cui accesso è regolamentato in maniera differente tra i singoli soggetti invitati. L’ultima apposita area accoglie tutte le comunicazioni e provvedimenti successivi alla prima istanza e, all’interno di essa, è possibile effettuare nuovi caricamenti di documentazione.
L’apertura del procedimento crea un flusso informativo in piattaforma tra imprenditore, esperto e Segretario della Camera di Commercio competente, e consente all’Esperto di visionare e poi anche scaricare tutti gli allegati alla domanda; ad ogni caricamento ed implementazione dei dati viene inviata apposita pec informativa.
Si pone qui un problema di coordinamento con le modifiche recate dall’art.14; di più non appare chiaro il funzionamento dell’evocata “virtual data room” quale “apposita area, secretata, accessibile solo agli offerenti ed all’esperto o a soggetti da questi autorizzati, nella quale possono essere presentate le offerte per la cessione dell’azienda, di suoi rami o di altri beni”, che, per quanto è dato comprendere, dovrebbe coincidere con la creazione, all’interno della generica sezione “Cassetti riservati”, di un apposito “cassetto informatico recante la data room virtuale”, con una formulazione che si presenta fin troppo semplicistica e ben lontana dalle tipiche e più complesse caratterizzazioni della “virtual data room” utilizzate nelle ordinarie operazioni straordinarie.
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