Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Le attribuzioni assegnate all’esperto come ricavabili dalla check-list
La particolare tecnica espositiva assunta nel decreto dirigenziale, da considerarsi logico corollario dell’istituto della composizione negoziata, nel declinare i compiti assegnati all’imprenditore, tratteggia nel contempo anche le verifiche di interesse del solo esperto, chiamato all’espressione di un giudizio di coerenza del piano redatto.
Potrà costituire buon esercizio l’indicazione e la valutazione isolata dei compiti che all’esperto si richiedono.
Nell’ambito del ristretto confine della rilevazione della situazione contabile (paragrafo 2 della Sezione II), all’esperto viene richiesta una mera verifica del corredo informativo dell’organo di controllo e del revisore legale dovendosi limitare l’esperto a domandare a questi ultimi se “dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano affidabile” (con un’ultronea ripetizione anche nel successivo punto 3.3); e raccomandando, in caso affermativo, all’imprenditore di rimuovere le criticità quanto meno con l’appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-finanziari attesi. Null’altro. Dunque, neppure un cenno alla validazione della pur incompleta analisi richiesta all’imprenditore.
Quanto alla “Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi” di cui al paragrafo 3, si chiede all’esperto di individuare “Quali sono le manifestazioni esteriori di tale stato?”; ciò dopo che l’imprenditore avrà dato risposta alla domanda a lui rivolta del “perché ha percepito uno stato di crisi o uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile?”.
Ancora, all’esperto si richiede di esaminare la comparazione storica degli stati patrimoniali e dei conti economici di un numero adeguato di anni che l’imprenditore ha reso, allo scopo di formare il suo convincimento sulle cause del declino dell’andamento aziendale, aiutato in ciò dall’intervista delle principali funzioni aziendali (commerciale, operativa, risorse umane, contabile). In sede conclusiva, ma qui in maniera maggiormente condivisibile, si richiede all’esperto l’analisi di coerenza rispondendo ai seguenti interrogativi “3.9. Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l’esperto, coerenti con la situazione di fatto dell’impresa e del contesto in cui opera? Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall’imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi? E in caso contrario quali sarebbero quelle da adottare?”.
Esaminando poi il paragrafo “4. Le proiezioni dei flussi finanziari”, si amplia l’analisi di coerenza attraverso la formulazione dei seguenti quesiti “4.7. La stima degli effetti delle iniziative industriali che l’imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali?; 4.8. È stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica quale risulta dai paragrafi precedenti?”. Domande a cui l’esperto è tenuto a dare risposta secondo le seguenti prescrizioni: “4.8.1. la redditività ed i principali indicatori chiave gestionali (KPI) prospettici, prima dell’effetto delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, devono essere coerenti con l’andamento storico; 4.8.2. è importante che sia giustificata ogni differenza tra l’incidenza del margine operativo lordo sui ricavi, anche a seguito delle iniziative di cui al punto 4.7 della presente Sezione, ed i benchmark di mercato disponibili”.
La parte finale, dedicata al “Risanamento del debito” impegna l’esperto a verificare i “punti di caduta” del piano attraverso il seguente quesito “5.2. Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l’impresa?”, la cui risposta va così validata: “È opportuno che tali prove siano coerenti con i rischi emersi ad esito dell’intervista delle diverse funzioni aziendali e comunque avendo riguardo alle prospettive di mercato”.
Si richiede, infine, nei casi di gruppi di imprese se “6.5. Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio per i creditori di un’altra impresa del gruppo”, senza indicare alcuna concreta successiva attività da svolgere.
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