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LE MISURE DI SOSTEGNO ALLA GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE, PREVISTE DALL’ART. 83 D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020, PER CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID-19.
LE MISURE DI SOSTEGNO ALLA GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE
Dopo gli interventi legislativi dei giorni scorsi, tesi a limitare e contenere il contagio da Coronavirus, il legislatore ha emanato, in data 17 marzo 2020, il decreto legge n. 18 (c.d. “decreto cura Italia”, d’ora in poi anche solo il “Decreto”), che prevede ulteriori misure in tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83), amministrativa (art. 84), contabile (art. 85).
Nel presente articolo, descriveremo, nel dettaglio, le misure adottate dal governo italiano previste dall’art. 83 del Decreto, rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”.
Con l’abrogazione degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 11 dell’8 marzo 2020 – che tanto avevano fatto discutere gli addetti ai lavori – viene, innanzitutto, stabilito un nuovo differimento dei termini processuali e delle udienze fino al 15 aprile 2020.
Fino a quella data, infatti, in materia d giustizia civile e penale (ma anche tributaria e militare, per quanto compatibile) è previsto che:
- le udienze sono rinviate d’ufficio (comma 1);
- “tutti” i termini processuali sono sospesi (comma 2). Il Decreto si riferisce, in particolare, ai termini stabiliti: “per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni […], per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”. Inoltre, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Per quanto concerne, nello specifico, i procedimenti penali, sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale (comma 4).
Il suddetto periodo di sospensione riguarda anche lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti (comma 20).
Il comma 3 della disposizione in commento, ricalcando, sostanzialmente, quanto previsto dal d.l. n. 11/2020, pone alcune deroghe alla portata omnicomprensiva del primo e del secondo comma, stabilendo le seguenti ipotesi derogatorie (alle quali, quindi, non si applicano le misure decritte precedentemente per il periodo di sospensione):
- in materia di diritto di famiglia, di immigrazione, per le sospensive e, in genere, per tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre “grave pregiudizio” alle parti (lett. a);
- per alcuni procedimenti penali, quali: convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 c.p.p. di durata massima della custodia cautelare, procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive (lett. b) ed altri procedimenti, normativamente individuati, in relazione ai quali i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda (numeri 1, 2 e 3 della lettera b).
Il legislatore prende, altresì, atto, che il ritorno alla normalità debba essere graduale.
Per questo, il comma 6 prevede che, tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari debbano adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Il successivo comma 7 esemplifica le misure che gli uffici giudiziari “possono” adottare ai fini del contenimento del contagio, coerentemente con quanto previsto dal precedente sesto comma.
Le misure previste dal settimo comma, in parte, valgono già per le ipotesi derogatorie precedentemente descritte dal comma terzo (comma 5).
Inoltre, per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi (comma 8).
Disposizioni particolari per alcuni procedimenti (soprattutto penali) sono stabilite dai successivi commi 9 e 10.
Sempre al fine di sostenere l’attività giudiziaria senza spostamenti fisici, il legislatore favorisce gli adempimenti telematici (comma 11), alcune udienze penali a distanza (commi 12 e 16), comunicazioni e notificazioni degli uffici (commi 13 e 15), prediligendo il contatto con il difensore (comma 14) almeno fino al 30 giugno 2020.
I successivi commi 17, 18 e 19 prevedono alcune disposizioni particolari interne agli uffici della magistratura di sorveglianza, Corte d’assise (anche d’appello) e Corte di cassazione.
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
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