Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore lâ8.5.2024, giorno…
Le nuove Linee Guida per il Regolamento OCC e le ricadute in tema di compensi
La recente pubblicazione e divulgazione delle Linee Guida a cura del CNDCEC (si veda anche Obbligo di acconto a carico del debitore per accedere al sovraindebitamento del 30 marzo 2023) contribuisce, con intento apprezzabile, a fornire un articolato di grande utilità per gli Organismi di Composizione della Crisi operanti sul territorio e detta principi di comportamento condivisi ed a cui gli stessi  OCC sono chiamati a conformarsi.
Tra i diversi temi trattati merita un particolare approfondimento quello dei compensi che trovano adeguata trattazione allâarticolo 22.
In via introduttiva lâelaborato ricorda che i compensi che vengono corrisposti allâOCC comprendono quelli per il gestore della crisi, per lâOCC e lâeventuale rimborso delle spese anticipate, stabilendo il divieto per il gestore di percepire compensi direttamente dal debitore. Di piĂš, salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del D.M. 202/2014; indicando, infine, lâutilizzo del criterio di proporzionalitĂ per i casi di nomina collegiale  dellâorgano.
Al di là del tema generale, di un certo interesse, anche per le interferenze che, come si vedrà , si generano con il disposto normativo, è la valutazione del diritto al compenso nelle ipotesi in cui il piano, inizialmente omologato, vada incontro a vicende patologiche capaci di minarne la tenuta.
Le Line Guida in commento, affrontando lâargomento, dispongono che âIl compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dallâesito delle attivitĂ previste dalla Leggeâ, con una condivisibile posizione aderente al noto criterio che informa tutte le attivitĂ professionali, ovvero quello di realizzare unââobbligazione di mezziâ.
Prendendo, poi, in esame il particolare caso di âmancata omologa da parte del Tribunale dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dellâaccordo/concordato minore oppure di mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio o controllata, non dipendenti da cause imputabili allâOrganismo o al Gestoreâ lâelaborato dispone che il saldo del compenso spettante deve  subire una riduzione di una percentuale a determinarsi, con obbligo di versamento del debitore al medesimo Organismo entro un termine da questâultimo stabilito decorrente dal provvedimento di diniego del Tribunale.
Di contro è previsto che, qualora il debitore, ottenuta lâomologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione o nellâaccordo/concordato minore, tanto da determinare la successiva revoca dellâomologazione, le somme residue spettanti allâOCC saranno dovute dal medesimo debitore senza alcuna riduzione e verranno poste in riscossione entro un termine da questâultimo stabilito che viene fatto decorrere dallâultimo versamento non effettuato; restando ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che lâOCC è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito.
Regole sostanzialmente chiare che definiscono il comportamento da tenere e che involge il rapporto contrattuale che si instaura, sin dal principio, tra il debitore che chiede le prestazioni e lâOCC che si impegna ad erogarle.
Tuttavia, il principio di regolamentazione sostanzialmente privatistico sopra illustrato trova un inedito limite proprio nella disposizione normativa che si innesta nel rapporto contrattuale ed impone allo stesso delle ingerenze che evocano lâapplicazione del diverso principio dellââobbligazione di risultatoâ.
Dispone, infatti, lâart. 81 del D.Lgs. 14/2019, dettato in materia di esecuzione del concordato minore omologato (con disposizione interamente replicata allâart. 71 in tema di esecuzione della ristrutturazione dei debiti del consumatore) che:
â4. Terminata lâesecuzione, lâOCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso allâOCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dallâorganismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
âŚ..5. Quando il piano non è  stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l’OCC, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 82.
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dellâOCC.â
Non sfugge, allora che le regole stabilite, e sulle quali le Linee Guida si soffermano in maniera dettagliata, sono destinate a cedere il passo ad una successiva verifica dellâorgano giudiziario il quale, pur potendo tener conto dellâoriginaria pattuizione, si sovrappone ad essa attraverso la previsione di un provvedimento di liquidazione del compenso integralmente rimesso, anche nella tempistica, alla sua discrezionalitĂ e che tiene conto, con valutazione ex post, dellâeffettiva capacitĂ e diligenza mostrata dallâOCC nella conduzione dellâincarico; privando, cosĂŹ, di concreti contenuti lâintero percorso delineato dalle Linee Guida che resta interamente condizionato dalla successiva verifica giurisdizionale, generando unâinevitabile conflittualitĂ tra regole privatistiche e giudiziali senza tra lâaltro chiarire la sorte del compenso nei casi di revoca dellâomologazione.
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