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Legge di bilancio 2021 – «Baratto finanziario 4.0»

Giornalista.
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Email: annagianturco@2020revisione.it

Baratto Finanziario 4.0

Con i recenti articoli pubblicati sulla nostra testata, stiamo analizzando le ultime novità previste dalla manovra finanziaria per fronteggiare la crisi causata dalla pandemia da Covid 19 e rivolte a lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, imprese e famiglie.

Nel presente articolo, intendiamo focalizzare l’attenzione sui commi da 227 a 229 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020 meglio conosciuta come «Legge di Bilancio 2021», che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020.

I predetti commi, riportati integralmente di seguito, hanno  introdotto un nuovo meccanismo di compensazione tra debiti e crediti derivanti da transazioni commerciali e documentati da fattura elettronica battezzato con il nome «Baratto Finanziario 4.0»:

227. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

  «3-bis.  L’Agenzia  delle  entrate   mette   a   disposizione   dei contribuenti  residenti  o  stabiliti  una   piattaforma   telematica dedicata  alla  compensazione  di  crediti  e  debiti  derivanti   da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione  delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  risultanti  da fatture elettroniche  emesse  ai  sensi  dell’articolo  1.  La  compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV  del  titolo  I  del  libro  quarto  del  codice  civile,  fino  a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna  delle parti  aderenti  siano  in   corso   procedure   concorsuali   o   di ristrutturazione del debito  omologate,  ovvero  piani  attestati  di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei  confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le  disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in  materia  di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

228. All’individuazione delle modalita’  di  attuazione  e  delle condizioni di servizio di cui al  comma  3-bis  dell’articolo  4  del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal  comma  227 del presente articolo, si provvede con  decreto  del  Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle  finanze, dello  sviluppo  economico  e  per  l’innovazione  tecnologica  e  la digitalizzazione, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali.

229. Per l’adeguamento della piattaforma di cui  al  comma  3-bis dell’articolo 4 del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127, introdotto dal comma 227 del presente  articolo,  e’  autorizzata  la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

Compensazione tra debiti e crediti

In particolare, con il comma 227, è inserito un nuovo comma 3-bis, all’articolo 4, del decreto 127 del 2015, per effetto del quale l’Agenzia delle Entrate mette in atto uno strumento pensato proprio per snellire le pratiche di pagamento e andare incontro alle esigenze di liquidità delle imprese. E’ in via di preparazione una specifica piattaforma telematica, dedicata proprio alla compensazione di debiti e crediti derivanti da transazioni commerciali.

Nasce, quindi, una nuova forma di baratto, definita «baratto finanziario 4.0»

Decreto Legislativo 127 del 05/08/2015

La normativa di riferimento del baratto finanziario è, pertanto, l’articolo 4 del decreto legislativo n.127 del 2015.

Esso è il decreto attuativo della trasmissione telematica delle operazioni IVA e del controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

In particolare l’articolo prevede:

  • la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati;
  • la trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • la tracciabilità dei pagamenti;
  • semplificazioni amministrative e contabili.

Quanto previsto è divenuto obbligatorio dal 2019.

Dal 2019, infatti, le fatture sono emesse solo in formato elettronico, inviate attraverso un Sistema di Interscambio (SDI) e questo sia nei rapporti tra partite IVA (B2B) che tra partite IVA e privati (B2C).

Come sappiamo, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti forfettari e minimi.

Anche per gli operatori sanitari c’è il divieto di emettere fatture elettroniche per le prestazioni effettuate nei confronti dei privati.

Baratto finanziario 4.0

Ritornando ora all’argomento principale di questo articolo, incominciamo col dire che la compensazione produce gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile.

Essa opera a condizione che tra le parti aderenti non ci siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate o piani di risanamento iscritti al registro delle imprese.

Sono esclusi i debiti e i crediti delle Amministrazioni Pubbliche.

Il baratto finanziario si basa sulle previsioni di cui all’art. 1241 del codice civile, che regolano l’istituto della compensazione: “Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono“.

Regole generali della compensazione

Le regole generali sono:

  • la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili;
  • se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può ammettere la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione (art.1243 c.c.).

Nel caso ci siano più debiti compensabili, il debitore può dichiarare quale debito intende soddisfare in compensazione. In mancanza di tale dichiarazione, è pagato il debito scaduto.

Se ci sono più debiti scaduti, è pagato per prima quello meno garantito.

In caso di debiti ugualmente garantiti, è pagato il più oneroso; se i debiti sono ugualmente onerosi, è soddisfatto il più antico.

In mancanza di questi requisiti, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti (art.1193 e 1249 c.c.).

Conseguenze auspicate

Questa moderna forma di baratto può rappresentare una soluzione al tentativo di agevolare la circolazione di beni e servizi anche con meno liquidità, coinvolgendo imprese e professionisti in crisi di liquidità.

Essa potrebbe:

  • ridurre le esigenze di ricorso al credito bancario delle imprese non finanziarie;
  • diminuire il fenomeno delle perdite su crediti e i ritardi della giustizia. Entrambi fenomeni considerati le principali cause dei fallimenti delle imprese;
  • contenere il fenomeno dell’usura e dell’aggressione delle mafie sui soggetti in crisi di liquidità.

Ora, il baratto finanziario, il cui meccanismo sarà messo a punto con precisione attraverso decreti attuativi, sicuramente non risolverà tutti i problemi, ma offrirà, comunque, una possibilità per rendere più solido il sistema dell’economia reale e meno fragile il sistema bancario e finanziario nazionale.

Anna Gianturco
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