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Legge di Bilancio 2021: proroga per le rivalutazioni delle partecipazioni societarie

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Tutor Ente Nazionale Microcredito
E-mail: danieleorilia@2020revisione.it

Rivalutazione Partecipazioni Societarie

La Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020, all’art. 1, commi 1122 e 1123 ha introdotto una ulteriore proroga alla data del 30.06.2021 per la rideterminazione del valore d’acquisto di terreni (agricoli ed edificabili) e di partecipazioni in società non quotate, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota fissata all’11 per cento.

La finalità di tale operazione è quella di permettere a chi vuole cedere a titolo oneroso terreni e/o partecipazioni di godere di una tassazione minore sulla plusvalenza.

 

Nel presente articolo focalizzeremo l’attenzione sulla rivalutazione delle partecipazioni, e dal testo integrale dei commi della Legge di Bilancio risulta che:

1122. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

 

1123. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.  27, come da ultimo modificato dal comma 1122 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7,  comma  2,  della  medesima legge e’ aumentata all’11 per cento.

Analizziamo di seguito i requisiti richiesti per rivalutare le partecipazioni:

  1. Quali sono le partecipazioni rivalutabili

Sono oggetto di rivalutazione:

  • Le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
  • Le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di Srl o di società di persone);
  • I diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili, etc).

In ogni caso deve trattarsi di titoli non quotati. Anche se attribuiscono il diritto al possessore di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.

  1. Quali sono le condizioni per poter effettuare la rivalutazione

  • possesso dei beni alla data del 1 gennaio 2021.

  • redazione e giuramento della perizia di stima entro il 30 giugno 2021:

La predisposizione e il giuramento della perizia di stima è un adempimento necessario, che dovrà essere effettuato entro la data del 30 giugno 2021.

Detto documento deve essere predisposto dai soggetti abilitati a redigere ed asseverare la perizia quali: i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i Revisori Legali dei conti ed i Periti iscritti in Camera di Commercio, osservando le responsabilità previste dall’articolo 64 c.p.c.

Per ciò che concerne il costo della perizia, si possono verificare due casi:

  1. La società conferisce il mandato professionale per la redazione della perizia: il costo è deducibile dal reddito di impresa, in quote costanti, per cinque esercizi.
  2. I soci conferiscono il mandato professionale al soggetto abilitato: il costo è portato in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun possessore della partecipazione.
  • pagamento imposta sostitutiva dell’11% sul valore rideterminato delle partecipazioni sia qualificate che non qualificate:

Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o in tre rate annuali di uguale importo entro:

– 30 giugno 2021,

– 30 giugno 2022,

– 30 giugno 2023.

con la maggiorazione degli interessi ed utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti i seguenti codici:

  • Periodo di riferimento 2021
  • Codice Tributo 8055 (Partecipazioni)

Infine si precisa che:

  • la perizia asseverata deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia, al codice fiscale della società periziata e alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva.
  • il versamento della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.
Daniele Orilia
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