Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Lo Sgravio del CFC ed il transfer pricing: (ri)determinazione del reddito richiamato per chiarezza
Le regole in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) sono finalizzate ad evitare che i contribuenti, tramite la creazione di entità controllate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, erodano la propria base imponibile, ovvero rimandino sine die la tassazione degli utili prodotti in detti territori.
Alcuni Stati aderenti all’OCSE utilizzano i regimi CFC per rafforzare le norme in materia di transfer pricing. Infatti, considerato che detti regimi prevedono il consolidamento dell’imponibile delle società estere controllate con quello della casa madre, limitatamente alle operazioni intercorse tra le stesse la problematica dei prezzi di trasferimento è mitigata. La complementarità tra i due regimi, però non deve essere sopravvalutata poichè gli stessi non sono, neanche con riferimento alle controllate cui si applicano le regole del CFC, perfettamente intercambiabili. Infatti, i regimi CFC intercettano anche proventi che, essendo realizzati dalla Società controllata estera tramite transazioni svolte con soggetti terzi, esulano dall’ambito applicativo al transfer pricing. Recentemente l’Agenzia delle Entrare ha pubblicato lo schema di provvedimento con i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di tassazione (tassazione effettiva dell’utile inferiore al 50% di quella italiana) e la bozza di circolazione contenente i primi chiarimenti sulla disciplina in tema di CFC in ordine alla “tassazione effettiva e passive income”, ex art. 167, comma 4, TUIR.
Come rilevato da attenta dottrina, il principio di tassazione per trasparenza produce un doppio ordine di effetti:
- anticipa il momento dell’imposizione, in quanto il reddito ritratto viene immediatamente tassato in capo al soggetto residente anche in assenza di distribuzione degli utili;
- comporta una variazione delle modalità impositive poichè oggetto dell’imposizione è utile cosi come determinato secondo le regole applicabili al reddito di impresa;
Ciò detto, nel caso in cui tra la società residente e l’entità estera ricorrano i requisiti per applicare la normativa CFC, i redditi dell’entità estera sono dunque acquisiti alla giurisdizione italiana, per trasparenza, indipendentemente dalla percezione, ai sensi del comma 7 dell’articolo 167.
In merito ai “valori fiscali di partenza” degli elementi patrimoniali della CFC, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento, riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello stato o territorio in ci essa risiede o è localizzata.
Il reddito della CFC è determinato apportando all’utile o alla perdita dell’esercizio o periodo di gestione, le relative variazioni in aumento o in diminuzione nel quadro FC del Modello Unico, sostanzialmente in linea con quelle operate nel quadro RF del Modello Redditi SC.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo schema di provvedimento con i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di tassazione (tassazione effettiva dell’utile inferiore al 50% di quella italiana) e la bozza di circolare contenente i primi chiarimenti sulla disciplina in tema di CFC, afferenti, tra l’altro, ai requisiti richiesti per l’applicazione della CFC in ordine alla” tassazione effettiva e passive income”, ex art. 167 comma 4, TUIR.
La normativa sulle CFC e del Transfer pricing richiederebbe maggiore coordinamento finalizzato da un lato, ad evitare potenziali profili di duplicazione di imposta e dall’altro, ad osteggiare più efficacemente arbitraggi realizzati con Paesi con regimi fiscali privilegiati.
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