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L’ulteriore fase transitoria dell’Albo dei Gestori della Crisi

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

La Circolare del Ministero chiarisce la prima fase di popolamento con dubbi ancora da risolvere

Con la frenetica ultima disposizione regolamentare adottata a ridosso del limite massimo imposto  dall’art. 3 comma 5 del DM 75/2022 può dirsi finalmente completato il percorso che conduce alla formazione del nuovo “Albo dei gestori della crisi di impresa” di cui si occupa l’art. 356 del D.Lgs. 14/2019.

Dalle ore 12,00 del giorno 5 gennaio 2023 sarà, dunque, possibile utilizzare, facendo uso del contenuto della disposizione del Capo di Gabinetto del 3 gennaio 2023 (prot. GAB 0000251.U), e soprattutto del richiamato Allegato A, il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST), raggiungibile all’indirizzo http://pst.Giustizia.it con accesso all’Albo consentito tramite selezione di apposita scheda denominata “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.

Molta attesa si era incentrata, soprattutto dopo la prima fugace apparizione del D.M. attuativo,  sulle “Specifiche tecniche” di cui all’allegato A, immaginando di poter trovare risposta, all’interno dello stesso, ad alcune difficoltà che si erano adombrate; previsione del tutto disattesa anche perché il “Regolamento” aveva, evidentemente, tutt’altra funzione senza poter assurgere a disposizione interpretativa.

Che il tema sia sentito e che la preoccupazione di maggiore trasparenza sia effettivamente avvertita anche a livello legislativo è testimone la prima Circolare emanata in data 04/01/2023 dal Ministero della Giustizia, indirizzata in via diretta ai Presidenti di Corte d’appello ed a Equitalia Giustizia S.p.A., con la quale, nel fare rimando ai già citati provvedimenti, vengono declinate indicazioni operative atte a gestire la fase transitoria prescrivendo che “ai fini della consultazione da parte dei Magistrati per la selezione dei gestori da nominare nelle procedure regolate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e da parte del pubblico in generale, l’Albo sarà disponibile dopo il primo popolamento straordinario, all’esito della procedura di verifica delle domande presentate.”.

Preso atto, infatti, della necessità di garantire un’equità di trattamento, quanto ai tempi di iscrizione all’Albo, tra i soggetti interessati ed al fine di “offrire ai tribunali un Albo adeguatamente popolato – che garantisca la presenza di una pluralità di soggetti incaricabili e la concreta possibilità di applicare il principio di rotazione degli incarichi” si è ritenuto “necessario dedicare un periodo iniziale al primo popolamento dell’Albo”. Ciò comporta che la finestra temporale che va dal 05 gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023 sarà dedicata alla “fase di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’iscrizione e di valutazione delle stesse ad opera dell’ufficio competente”, mentre solo a  partire dal 1° aprile 2023 l’Albo sarà accessibile in consultazione al pubblico e ai Magistrati, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75 e nei termini di cui all’art. 5, comma secondo del decreto ministeriale”. La conseguenza di tale impostazione è che, nelle more, “l’assegnazione degli incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti”.

L’intervento chiarificatore ha certamente il merito di aver regolato la sorte di quei professionisti che sono stati officiati quali Curatori e Commissari nelle prime procedure aperte dopo l’entrata in vigore del D.Lgs .14/2019 (ed anche di quelli che saranno nominati fino al 31 marzo 2023), che rischiavano, se non in possesso dei requisiti di legge e di regolamento per l’iscrizione all’Albo, di dover rimettere l’incarico e/o di essere revocati; e ben potrebbe essere salvifica anche per gli incarichi assunti nel periodo di vacatio da parte dei “professionisti indipendenti” di cui all’art. 2 comma 1 lett. o) del D.Lgs. 14/2019, potendo, seppur con qualche incertezza interpretativa, utilizzare la disposizione in chiave analogica prendendo a riferimento la data dell’effettiva nomina da parte del debitore e non il deposito della relazione attestativa. Così come è meritevole l’intento di aver voluto procrastinare l’effettiva utilizzabilità dell’Albo alla data del 1° aprile 2023, onde consentire di riallineare le posizioni di quei professionisti potenzialmente avvantaggiati dal possesso di pregresse esperienze, con quelle dei medesimi soggetti che devono, invece, svolgere l’adeguata formazione.

Null’altro, però, chiarisce la circolare omettendo, per il momento, di prendere posizione in ordine alla validità dei corsi già svolti in aderenza alle prime Linee Guida della SSM, emanate in data 7/11/2019, prot. N. 0016218; documento che già il CNDCEC, con l’informativa 93/2022  del 6 ottobre 2022, aveva ritenuto non bastevole dando atto di aver avviato “le necessarie interlocuzioni al fine di definire gli elementi necessari per la corretta individuazione della formazione obbligatoria per l’albo”. In tal senso il differimento della data di prelievo dei professionisti dall’Albo ben potrebbe nascondere la necessità di svolgere nel mentre la formazione, a condizione di avere disponibile e chiaro il percorso da seguire.

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