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Mediazione Civile e Commerciale: emanati i decreti attuativi
Con il presente intervento, il primo di altri che verranno pubblicati sempre sul presente sito, andremo ad analizzare la disciplina definitiva in tema di Mediazione Civile e Commerciale e della Negoziazione assistita a seguito dei decreti emanati dal Ministero della Giustizia (nella GU Serie generale – n. 183 del 7 agosto 2023).
Prima di analizzare nello specifico i decreti emanati giova preventivamente fare una brevissima cronistoria della normativa oggetto di modifica.
In data 21/09/21 il SENATO approva il seguente DISEGNO di LEGGE: DELEGA AL GOVERO PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA REVISIONE DEGLI STRUMENTI ADR (L. 206 del 2021).
Successivamente, in data 24/11/21 Il Governo “incassa” la fiducia alla CAMERA, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge fissando l’emanazione dei decreti attuativi entro 12 mesi successivi.
L’obiettivo principale è quello, in tema di Mediazione civile e Commerciale, di riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo:
- l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 28/2010;
- il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali;
- l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione;
- l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;
- la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità̀ non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si tratta quindi di un potente nuovo set di incentivi fiscali per la mediazione civile e commerciale e l’introduzione del patrocinio a spese dello Stato sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita dagli avvocati, quando sono «condizioni di procedibilità» della domanda in giudizio.
L’obiettivo di fondo è quello di rafforzare l’utilizzo di strumenti alternativi alla giustizia ordinaria fornendo un immediato vantaggio “economico” ai cittadini oltre a quello indiretto di alleggerire il ricorso alla giurisdizione ordinaria.
Dopo ben oltre i termini “stabiliti” in data 1° agosto 2023 il Ministero della Giustizia ha emanato due decreti pubblicati nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 183 del 7 agosto 2023.
I due decreti sono rubricati rispettivamente:
Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decereto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
e
Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
Precisamente il primo decreto determina, come si vedrà nel prossimo articolo, gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.
Il secondo decreto, come vedremo, disciplina la procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall’art. 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (della Mediazione civile e commerciale), e dall’art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.
Il credito di imposta è revocato se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa.
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