skip to Main Content

Min Lavoro: al via le indennità «Fermo Pesca» 2020

Giornalista.
Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Tutor Ente Nazionale Microcredito
Direttore responsabile testata giornalistica "Quasimezzogiorno"

Fermo Pesca 2020

Il Decreto Interministeriale del 2 febbraio 2021 – repertorio n. 1 del 3 febbraio  2021 in esecuzione della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto per l’anno 2020, per il Fermo Pesca Obbligatorio e Non Obbligatorio, una indennità giornaliera pari a Euro 30,00 ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 per un massimo di quaranta giorni nell’arco dell’anno.

L’indennità è concedibile esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e pertanto sono rimaste all’ormeggio non effettuando uscite in mare.

Questa misura fa parte degli ammortizzatori sociali ossia quegli strumenti a sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di disoccupazione, pertanto rientra tra gli strumenti della Cassa Integrazione Straordinaria ed ai fini fiscali è assoggettata a tassazione come reddito di lavoro dipendente.

  • Presentazione domande

Ai sensi dell’art. 4 del citato Decreto le imprese interessate devono trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione – una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda, a decorrere dal giorno 8 febbraio 2021 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2021, tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline“.

La procedura di inoltro dei relativi allegati verrà dettagliatamente comunicata con apposite istruzioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it nella pagina web dedicata al Fermo Pesca.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla fruizione dell’indennità, fermo restando il termine improrogabile del 28 febbraio 2021 per l’inoltro dell’istanza (art. 4, comma 1, del Decreto Interministeriale  repertorio n. 1 del 3 febbraio 2021), è possibile inviare la sola “Scheda 9” entro la data del 31 marzo 2021, laddove risultasse ancora sprovvista del visto dell’Autorità Marittima competente.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina del Ministero del Lavoro.

Daniele Orilia
Back To Top
Search
La riproduzione è riservata!