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Modalità di deposito della stima informatica
Il riformato sistema delle vendite effettuate all’interno della procedura di liquidazione giudiziale e, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 275 CCII, anche nel novero delle cessioni da realizzarsi nel perimetro della procedura di liquidazione controllata, contiene alcune rilevanti novità rispetto al passato, tra cui merita sicura attenzione il recepimento della formalizzazione telematica.
L’art. 216 CCII, oggi dedicato alle “Modalità della liquidazione” dispone, al primo comma, che “I beni acquisiti all’attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell’articolo 129, comma 2”, che “ La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia” e, per quel che qui maggiormente interessa, che “ I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall’articolo 173-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. L’inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell’incarico.”.
Proprio tale ultima indicazione fa sorgere un duplice interrogativo in ordine alla portata della norma, dovendo chiedersi se con tale locuzione il legislatore abbia voluto intendere semplicemente che la relazione di stima, compilata su “modelli informatici” redatti secondo la migliore percezione del tecnico nominato, vada depositata al PVP o se, invece, esistano modelli precompilati e standardizzati, reperibili sul PVP, cui i coadiutori siano tenuti a conformarsi. L’altra conseguente questione è relativa all’individuazione della violazione e del soggetto destinatario della possibile revoca dell’incarico in caso di inosservanza, ovvero se esso sia il Curatore o il tecnico da questi nominato.
Quanto alla prima delle questioni agitate pare che il tenore della disposizione non lasci trasparire grandi incertezze nella misura in cui si valorizzi il dato testuale che si limita ad individuare non meglio precisati “modelli informatici” che vanno depositati, evidentemente al momento della vendita, sul portale delle vendite pubbliche. Tuttavia, la lettura della Relazione illustrativa contiene una migliore specificazione dando atto che “La relazione va redatta, pena la revoca dell’incarico, secondo il modello informatico pubblicato sul portale delle vendite pubbliche”, lasciando intendere che esista una “relazione standardizzata” cui attingere; tesi rafforzata dalla circostanza che la pubblicazione della relazione è, invece, trattata al comma 5 del medesimo art. 216 CCII, allorquando vengono dettate le regole pubblicitarie.
Fatto sta che, all’interno del portale non pare rivenirsi quel “modello informatico” cui la Relazione fa riferimento, né dalla consultazione delle perizie ivi pubblicate si ricava un “allineamento informativo”, la cui standardizzazione si traduce, al più, nella necessità di rendere un elaborato che risponda a tutte le informazioni richieste dall’articolo 173-bis delle disp.att. C.p.c..
L’altro tema concerne l’individuazione del comportamento la cui violazione legittima la sanzione di revoca e del soggetto destinatario della stessa. La disposizione, a ben vedere, richiama espressamente il un non meglio precisato “secondo periodo” (si immagina il secondo periodo del comma 1 dell’art. 216 CCII), sicché sembrerebbe essere motivo di revoca il deposito della stima con modalità diverse da quelle “telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”. Il che comporta, di contro, che resterebbero escluse da effetti sanzionatori le violazioni, peraltro ben più gravi, della mancanza delle informazioni previste dall’articolo 173-bis disp. att. C.p.c. e della redazione su modelli informatici (tra l’altro in difformità a quanto si legge nella R.I.).
In ordine, infine, al soggetto destinatario della revoca, il cui potere è in ogni caso appannaggio del G.D., in assenza di espressa disposizione positiva, seppur in prima approssimazione possa pensarsi, in omaggio ad un principio di responsabilità diretta, che la norma faccia riferimento all’esperto inadempiente che ha commesso la violazione, non può escludersi che il riferimento possa essere al Curatore per una adombrata culpa in vigilando (Cassazione 3 maggio 2018, n. 10513), tanto più che la violazione prescinderebbe da una particolare competenza tecnica, risolvendosi nella verifica di una mera modalità di deposito dell’atto.
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