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Modello IVA per Curatori e Commissari liquidatori: attenzione al nuovo Codice della Crisi

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

Codice Crisi

Il presente intervento vuole “ricordare” ai curatori ed ai commissari liquidatori le modifiche introdotte dal Codice della crisi al modello IVA 74 bis. I curatori o i commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, devono presentare una dichiarazione ai fini Iva relativa alle operazioni effettuate nella frazione dell’anno precedente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, utilizzando il modello Iva 74 bis.

Con questa dichiarazione, si informa l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla posizione debitoria o creditoria ai fini Iva alla data della procedura.

Fin d’ora va sottolineato che a parte il descritto adeguamento lessicale, né il modello né le istruzioni presentano novità.

Le modifiche introdotte

Con il provvedimento del 7 Febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello iva 74 bis, che i responsabili delle procedure concorsuali sono tenuti a trasmettere telematicamente per rappresentare i dati contabili del periodo che va dal 1° gennaio alla data di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 74 bis, c. 1, del DPR 633/1972.

L’aggiornamento del modello si è reso necessario al fine di renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 15 luglio 2022.

Il nuovo modello deve essere necessariamente utilizzato dall’anno d’imposta 2023.

 

Il modello IVA 74 bis

Il modello è riservato alle dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.

La dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Va ricordato che qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.

 

Dichiarazione IVA annuale

I curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono, inoltre, presentare la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli:

  • il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta
  • il secondo per le operazioni registrate successivamente a queste date.

Correttamente nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione annuale IVA 2023 i termini “fallimento” e “curatore fallimentare” sono contemplati proprio perché il modello IVA 2023 si riferisce all’anno 2022, il cui modello non è ancora stato formalmente allineato al nuovo codice della crisi.

Infine, giova sottolineare che il modello Iva 74-bis non rappresenta una vera e propria dichiarazione e quindi, non è possibile chiedere il rimborso dell’Iva eventualmente risultante a credito.

Il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2023

Di seguito il comunicato sull’Aggiornamento del modello IVA 74-bis (ai sensi del punto 1.3 del provvedimento del 7 febbraio 2023)

  1. nel quadro AF del modello, righi AF33 e AF34, le formule tra parentesi sono eliminate;
  2. alla pagina 2 delle istruzioni, nella “Tabella generale di classificazione natura giuridica”, il codice 4 è sostituito dal seguente: “Società cooperative e loro consorzi iscritti nell’Albo Nazionale delle società cooperative”; dopo il codice 59 è aggiunto il seguente codice “61. Gruppo IVA”;
  3. alla pagina 4 delle istruzioni, rigo AF21, ultimo punto elenco, dopo la parola “17- ter” sono aggiunte le seguenti: “per i quali la relativa imposta ha partecipato alle liquidazioni periodiche”;
  4. alla pagina 5 delle istruzioni, l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente: “Rigo AF34 totale IVA a credito. Calcolare la differenza tra la somma degli importi dei crediti (da AF26 a AF32, campo 1) e la somma degli importi dei debiti (da AF26 a AF29). Se tale differenza è positiva nel presente rigo deve essere indicato l’importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito il campo 3 del rigo AF32 (IVA periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo. Nel calcolo del credito, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato”.

 

Luca Santi
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