Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Novità del modello IVA 2021
Con il provvedimento n. 13095/2021 del 15/01/2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA 2021 relativo al periodo d’imposta 2020 e le relative istruzioni.
Il nuovo modello è strutturato tenendo conto di quanto è accaduto in seguito allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le principali novità sono:
- introduzione del rigo VA16, finalizzato all’indicazione dei versamenti sospesi a causa dell’emergenza Covid-19;
- inserimento al rigo VF34 di un nuovo campo riservato alle operazioni esenti collegate con l’emergenza sanitaria, per non influenzare il pro-rata;
- compilazione del quadro VQ, che si riferisce al ripristino del credito IVA connesso agli omessi versamenti relativi al 2018 e al 2019;
- introduzione del nuovo rigo VL41, per gestire gli omessi versamenti periodici relativi al 2020 in presenza di un risultato a credito.
Analizziamo in modo più dettagliato le novità appena accennate.
QUADRO VA
Nel quadro VA è inserito il rigo VA16. Questo rigo è riservato ai soggetti che hanno usufruito della sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza Covid-19. Pertanto:
- al campo 1 va indicato il codice relativo alla disposizione normativa della sospensione (desumibile dalla tabella allegata unitamente alle istruzioni)
- al campo 2 l’importo dei versamenti sospesi relativi al codice di campo 1.
I soggetti che hanno sospeso i versamenti in base a più disposizioni, devono compilare più campi per indicare gli importi relativamente a ciascuna disposizione normativa di cui essi hanno usufruito.
QUADRO VF
Le operazioni di cessione di beni/prestazione di servizi, la cui esenzione è stata prevista dall’art.124 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), ossia cessione di mascherine o altri dispositivi sanitari, devono essere ricomprese al rigo VE33, insieme alle altre operazioni esenti.
Gli acquisti in esame, devono essere inseriti al rigo VF16, campo 2.
L’importo degli acquisti esenti deve, inoltre, essere inserito nella sezione 3-A del quadro VF34, campo 9, utilizzabile per la determinazione del pro-rata.
Questo per tener conto che, le suddette operazioni, consentono la detrazione dell’IVA.
QUADRO VQ
Tale quadro riguarda la determinazione del credito maturato collegabile ai versamenti IVA periodici relativi ad anni precedenti al 2020 (2019/2018).
E’ introdotto il campo 7 denominato “versamenti sospesi per eventi eccezionali”.
In esso occorre riportare l’ammontare dell’Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.
QUADRO VL
Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare:
nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’Iva periodica dovuta e l’Iva periodica versata;
nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito “potenziale” che si sarebbe generato in caso di versamento integrale dell’Iva periodica entro la data di presentazione della dichiarazione annuale e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
Vogliano ricordare, per gli oneri gravanti sui fornitori degli esportatori abituali, che l’articolo 12-septies D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute, in apposito quadro della dichiarazione annuale Iva; pertanto il quadro VI è stato eliminato.
E’ necessario, comunque, sempre verificare che la dichiarazione di intento sia stata emessa prima dell’effettuazione dell’operazione.
Considerate queste variazioni, il resto rimane immutato, come la presentazione del modello, in via telematica, entro il 30.04.2021.
Eventualmente entro il 1.03.2021 unitamente al quadro VP, ovviando cosi alla presentazione della comunicazione dati liquidazioni Iva relativamente al quarto trimestre 2020.
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