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Nuove norme sulle intercettazioni
Nuove norme sulle intercettazioni
Approvato definitvamente dalla Camera dei deputati, con voto segreto, il decreto legge sulle intercettazioni
Il provvedimento ora è legge.
Il Decreto prevede norme più rigide a tutela della privacy e demanda al Pm – e poi il Gip – ogni decisione sulla rilevanza delle intercettazioni.
E’ importanto riassumere correttamente le particolarità di quanto deciso dal Parlamento con la norma in materia di intercettazioni.
Innanzittutto si segnale che saranno utilizzabili i trojan (comunemente noti anche come “cavallo di Troia”) anche per gli incaricati di pubblico servizio.
Il loro utilizzo è sempre possibile con specifica motivazione e giustificazione, con divieto di pubblicazione degli “ascolti” irrilevanti.
Per effetto dell’applicazione della norma, vi è una maggiore garanzia sulla privacy e sulla possibilità di poter accedere a tale mezzo di indagine. Diversamente da quanto diffuso sui socialdi, è stabilito che non sara dato corso ad una indifferenziata intercettazione di tutte le telefonate.
Le novità del decreto
Queste tra le maggiori novità introdotte dal decreto intercettazioni:
DIVIETO PUBBLICAZIONE PER INTERCETTAZIONI IRRILEVANTI:
restrizione per la eventuale diffusione delle telefonate.
Nel decreto sono contenute le norme afferenti il trattamento giuridico delle intercettazioni definite “irrilevanti” rispetto agli ascolti “rilevanti”.
Le intercettazioni irrilevanti sono coperte dal segreto e non saranno mai pubblicabili. Quelle rilevanti, invece, essendo inserite nel fascicolo, saranno pubbliche e possono essere diffuse.
SULLA RILEVANZA DECIDE PM (E POI GIP):
La valutazione sulla rilevanza delle intercettazioni è di competenza del pubblico ministero e, successivamente, è demandata al giudice per le indagini preliminari.
Sarà il pm, e non la polizia giudiziaria, a dover selezionare il materiale per stabilire quali siano le intercettazioni di rilievo per le indagini e quali quelle irrilevanti.
STRETTA SU PRIVACY:
Il pubblico ministero dovrà vigilare affinché nella trascrizione delle intercettazioni non siano riportate espressioni “sensibili”.
La norma vale anche per le intercettazioni rilevanti, che dovranno essere depurate dai cosiddetti “dati sensibili”.
INTERCETTAZIONI E “REATI DIVERSI”:
Le intercettazioni possono essere utilizzate come prova di reati diversi rispetto a quelli per cui sono state disposte. Ciò solo se “rilevanti e indispensabili” per l’accertamento del reato e comunque, solo per quei reati intercettabili.
TROJAN:
I captatori informatici sono equiparati alle intercettazioni ambientali. Per queste è introdotto l’obbligo di motivazione ulteriore che ne giustifichi l’utilizzo.
Tuttavia, sarà possibile utilizzare i trojan non solo per i reati contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali, ma anche per quelli commessi dagli “incaricati di pubblico servizio”. Questo, purché si tratti di reati punibili con la reclusione oltre i 5 anni.
E’ stabilito, inoltre, che le intercettazioni attraverso captatore, come avviene nel caso di reati che coinvolgono pubblici ufficiali, potranno avvenire anche dentro le mura domestiche.
Per consultare il Decreto
https://www.agi.it/politica/news/2020-02-28/intercettazioni-legge-novita-7247955/
avv. Giuseppe Libretti
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