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Nuovo bando Macchinari Innovativi Mise: in apertura lo sportello

Macchinari Innovativi MISE

Il decreto direttoriale emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 26 marzo 2021, disciplina i termini di apertura del secondo sportello del nuovo bando “Macchinari Innovativi”. Pertanto, dalle ore 10:00 del 13 aprile 2021, prende il via la compilazione delle domande di accesso al bando che potranno essere inviate a partire dalle ore 10:00 del 27 aprile 2021.

Le risorse finanziarie pari a 132,5 milioni di euro, a valere sul Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, sono destinate al sostegno di “investimenti innovativi diretti alla trasformazione tecnologica e digitale ed alla transizione verso l’economia circolare”, delle unità produttive localizzate nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Soggetti beneficiari

I soggetti destinatari del provvedimento sono:
– le imprese che, secondo la raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, sono classificate come Micro, Piccole e Medie, si trovano in regime di
contabilità ordinaria ed hanno almeno due bilanci approvati e depositati;
– i liberi professionisti associati ad ordini professionali o rientranti nelle associazioni professionali definite nell’elenco tenuto dal Mise ai sensi della L. 4/2013;
– le imprese associate in forma di rete, con un massimo di sei soggetti co-proponenti.

Ammontare delle agevolazioni

Relativamente all’ammontare delle agevolazioni, nei limiti stabiliti dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida nel periodo 2014/2020, l’incentivo disciplinato dal testo del
summenzionato decreto, prevede delle agevolazioni massime pari al 75% delle spese ammissibili.
Queste sono composte da una quota di contributo in conto impianti (“fondo perduto”) ed un’altra di finanziamento agevolato a tasso zero con durata non superiore a 7 anni.

In base alle dimensioni delle proponenti il contributo si distingue in:
– un contributo in conto impianti (“fondo perduto”) pari al 35% ed un finanziamento agevolato pari al 40% della spesa, per tutte le micro e piccole imprese;
– un contributo in conto impianti (“fondo perduto”) pari al 25% ed un finanziamento agevolato pari al 50% della spesa, per tutte le imprese di media entità.

Cosa finanzia

I programmi di investimento ammessi devono essere diretti allo svolgimento delle attività manifatturiere, ad esclusione di determinati settori (siderurgico, estrazione del carbone, costruzione
navale, fabbricazione delle fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e relative infrastrutture) e delle attività di servizi alle imprese.
Inoltre, i requisiti che i programmi di investimento devono rispettare per essere ammissibili sono:
– includere spese non superiori a euro 3.000.000,00 e non inferiori a euro 400.000,00;
– essere finalizzati alla costruzione di nuove unità operative o all’aumento della capacità produttiva già istallata, alla diversificazione diretta al conseguimento di prodotti mai ottenuti
precedentemente o, al cambiamento sostanziale della produzione di un’unità produttiva già esistente;
– essere intrapresi successivamente alla presentazione della domanda, pena la revoca delle agevolazioni;

– non prevedere una tempistica di attuazione superiore a 12 mesi, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, prorogabile dal Mise massimo per altri 6 mesi.

Spese ammissibili

Sono ammesse tutte le spese sostenute per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali ed immateriali, nuove di fabbrica, strettamente necessarie alla realizzazione del programma di
investimento e che soddisfino le seguenti caratteristiche indicate dal D.M. 30.10.2019:
– devono riguardare macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici e licenze, nuovi di fabbrica ed acquistati da terzi;
– essere connesse a beni ammortizzabili e capitalizzati e, per almeno tre anni dal momento in cui vengono saldate le agevolazioni da parte di Invitalia, devono risultare nell’attivo patrimoniale
e mantenere la propria funzionalità rispetto al programma di spesa;
– pagate obbligatoriamente con metodi tracciabili;
– relative a beni impiegati esclusivamente nell’unità operativa oggetto del programma di investimento.

Cumulabilità con altre misure

In merito alla cumulabilità dell’incentivo con altre misure, l’articolo 7, comma 6, del D.M. 30.10.2019 indica, con riferimento alle medesime spese, un espresso divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche rientranti tra gli aiuti di Stato come ad esempio la “Nuova Sabatini” e il “Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno” introdotto dalla legge 28 dicembre 2015 numero 208.

Tuttavia, si rappresenta che il predetto divieto di cumulo non interviene con riferimento alle misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese come ad esempio il nuovo credito di imposta Industria 4.0 (ex super ed iper-ammortamento).

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