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Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata: gli ultimi chiarimenti dell’INPS
L’INPS ha appena diramato alle sue sedi sul territorio il messaggio Hermes n. 2403 del 27 giugno 224, visibile anche sul sito web dell’Istituto, con il quale, evidentemente a seguito di numerosi interpelli e quesiti, ha ritenuto di dover chiarire alcuni residuali aspetti correlati al controverso obbligo di iscrizione alla Gestione separata all’indomani delle sentenze della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022 e n. 238 del 28 novembre 2022.
L’Alta Corte, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, aveva confermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non solo per “i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche [per] i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”.
Successivamente, la stessa Consulta, con la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022, ebbe a precisare che “sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata tanto i lavoratori autonomi e i professionisti sprovvisti di un albo professionale, quanto quelli che, pur essendo iscritti, a causa dell’attività esercitata, a uno specifico albo (e versando, in ragione di tale iscrizione, il contributo integrativo), tuttavia non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale (e non versano pertanto il contributo soggettivo), sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”, come nel caso specifico di ingegneri e architetti.
In buona sostanza viene ribadito un principio di ordine generale che, introdotto nel nostro ordinamento dalla riforma Dini del 1995, affida alla cd. Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 il compito di assolvere, nel sistema domestico della tutela previdenziale individuale e collettiva, una funzione di chiusura trovando “il suo fondamento nell’esigenza della «universalizzazione» della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento” (cfr. la citata sentenza n. 104/2022).
Va anche ricordato, infine, che la Corte Costituzionale è altresì intervenuta, con la richiamata sentenza n. 104/2022, sulla controversa questione dell’applicabilità delle sanzioni civili, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevedeva che gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, fossero esonerati dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8 aprile 2024
La Corte Costituzionale, in continuità con quanto già sancito nella sentenza n. 104/2022 per gli avvocati del libero foro, con la sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1^ Serie Speciale della Corte Costituzionale n. 15 del 10 aprile 2024 – ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.
A tale riguardo, occorre ricordare che l’INPS, già con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, aveva indicato, al paragrafo 3, che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011”.
Chiarimenti circa il dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi
L’Istituto aveva da tempo rilevato come una fra le principali eccezioni che veniva e viene ritualmente sollevata nell’ambito del contenzioso in materia di obbligo contributivo alla Gestione separata riguarda l’intervenuta prescrizione dei contributi. Al riguardo, giova precisare che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (ex aliis, Corte di Cassazione n. 4034/2021, n. 3494/2023 e n. 29408/2023), il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e applicabili ratione temporis. In tal modo, sembrano potersi dissipare in modo definitivo anche tutti quei residui dubbi circa la corretta individuazione della data precisa di decorrenza dei termini ordinari di prescrizione.
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