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Pegno mobiliare non possessorio approvate le specifiche tecniche in data 23 gennaio 2023
Il pegno mobiliare non possessorio costituisce una innovazione interessante in materia del credito. Con il Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59, successivamente convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119 è stata introdotta la disciplina di questo Istituto.
Con provvedimento del 12 gennaio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2023 l’Agenzia dell’Entrate ha approvato le tecniche per la redazione delle domande e dei titoli correlati. Il Registro dei Pegni non è ancora attivo, la data di inizio del funzionamento dovrebbe essere a breve, il giorno dopo l’attivazione potranno essere presentate le formalità di iscrizione di un pegno.
Il pegno mobiliare non possessorio si distingue dalle tradizionali forme di pegno, disciplinate in prevalenza dal codice civile, in quanto non prevede lo spossessamento del bene concesso in garanzia.
Il debitore che costituisce il pegno non possessorio continua ad avere la disponibilità del bene, lo può utilizzare nel corso della sua attività, lo può trasformare o anche alienare. In quest’ultimo caso la garanzia viene trasferita al prodotto risultante dalla trasformazione oppure al corrispettivo di vendita, può essere traferita anche al nuovo bene acquistato con la vendita del primo.
L’articolo 1, comma 1 del Decreto prevede che gli imprenditori che vogliono iscriversi nel registro delle imprese hanno la possibilità di costituire un pegno non possessorio al fine di dare in garanzia i crediti concessi a loro o ad altri (terzi): il pegno deve essere, altresì, determinato attraverso la valutazione dell’importo massimo garantito.
Il regolamento attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto 25 maggio 2021 n. 114 prevede l’iscrizione nel registro delle imprese anche per il debitore, quando è diverso dal datore (art. 3, comma 2, lettera c).
Per quanto riguarda i beni che possono essere oggetto di pegno , esiste una vasta gamma di prodotti tra i quali, ad esempio, prodotti delle industrie alimentari, metalli, legno e suoi lavorati, armi e munizioni, macchinari industriali, nonché beni immateriali e beni finanziari, non sono compresi i beni mobili registrati e quelli immateriali.
Nell’allegato al Provvedimento del 12 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate (Prot. 26734/2021) si trova la classificazione delle categorie merceologiche dei beni.
Il pegno si costituisce, in ossequio all’articolo 1 comma 3 del Decreto, attraverso un contratto in forma scritta a pena di nullità. L’atto deve indicare: le generalità del creditore, quelle del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno (se si tratta di un soggetto diverso dal debitore stesso), la descrizione dei beni oggetto della garanzia e del credito garantito e la quantificazione dell’importo massimo garantito.
L’obbligo della iscrizione al Registro presso l’Agenzia delle Entrate è importante per la opponibilità ai terzi . Il predetto Registro è denominato “Registro dei Pegni“.
È stata istituita una Agenzia che si occupa del Registro la quale viene sorvegliata del Ministero della Giustizia. Il regolamento ministeriale ha fissato un termine di otto mesi entro il quale si dovrà far partire il programma informatico che verrà utilizzato per la gestione del Registro dei Pegni.
In questo arco temporale dovranno essere ultimati tutti i dettagli tecnici necessari, ad esempio le modalità delle domande e l’inserimento dei titoli, la trasmissione telematica al conservatore che è simile a quelle previste per la pubblicità della consistenza immobiliare.
Saranno disposte anche le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti.
Il Decreto Ministeriale, con provvedimento del 23 gennaio2023, stabilisce le modalità per la predisposizione delle domande, le competenze del conservatore, la tenuta e la consultazione del Registro; lo stesso viene disciplinato per la estrazione di visure e copie.
La parte richiedente la iscrizione presenterà al conservatore, telematicamente, la domanda di iscrizione sottoscritta digitalmente fornendo la documentazione e le informazioni previste dal succitato Decreto Ministeriale unitamente al titolo costitutivo del pegno.
L’iscrizione può essere effettuata solo in forza di: atto pubblico o scrittura privata autenticata.
È possibile anche la iscrizione tramite contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 oppure con provvedimento dell’autorità giudiziaria.
L’iscrizione al Registro dei pegni dura dieci anni. Alla scadenza si potrà rinnovare il contratto o presentare istanza di cancellazione. Il comma 7 dell’articolo 1 del Decreto stabilisce che per procedere all’escussione del pegno non possessorio, il creditore pignoratizio può tutelare il proprio credito tramite una forma di esecuzione agevolata in via di autotutela.
Il creditore può dare corso alla escussione successivamente alla intimazione notificata tramite posta elettronica certificata al debitore e all’eventuale terzo concedente il pegno e al verificarsi di determinate condizioni, prima di procedere alla vendita dei beni oggetto di garanzia o provvedere alla escussione o cessione dei crediti oggetto della garanzia o prima di locare i beni o appropriarsi degli stessi, ferma restando la restituzione delle somme eccedenti l’importo garantito, deve effettuare formale avviso al datore della garanzia ed agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto così come al debitore del credito oggetto del pegno.
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