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Per le tasse non pagate l’Agenzia Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca

Giornalista pubblicista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Per la riscossione dei tributi l’Agenzia delle Entrate per recuperare i propri crediti svolge l’attività della riscossione coattiva.

La riscossione coattiva rappresenta l’ultima fase del processo amministrativo e comprende il pignoramento dei beni, espropriazione dei beni del debitore, fino ad arrivare alla vendita forzata dei beni pignorati.

L’iter, per giungere alla riscossione coattiva, lo si può sintetizzare in queste fasi.

Notifica dell’avviso di pagamento che intima di pagare entro un certo tempo; iscrizione a ruolo della cartella per mancato pagamento; notifica della cartella di pagamento con indicazione dell’imposta e sanzioni; pignoramento dei beni del debitore per mancato pagamento delle somme a credito dell’Agenzia; vendita all’asta dei beni pignorati.

Più nel dettaglio la Guida dell’Agenzia delle Entrare specifica che il recupero forzato può avvenire nei confronti del debitore e dei coobbligati con:

  • l’iscrizione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati (per esempio, autovetture);
  • l’iscrivere ipoteca sui beni immobili;
  • procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi;
  • procedere all’espropriazione forzata dei beni immobili;
  • effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.

Esiste, però, una fase di buon senso e di comprensione nel caso di accondiscendenza del contribuente e, nel caso di una richiesta di rateazione del debitore le azioni esecutive possono essere sospese.

Nello specifico, poi, soffermiamoci sulle azioni possibili.

FERMO AMMINISTRATIVO. Con questa misura cautelare, conosciuta anche come “ganasce fiscali”, l’Agenzia blocca un bene mobile registrato, come per esempio l’automobile impedendone la libera circolazione.

ISCRIZIONE D’IPOTECA SUGLI IMMOBILI. Con questa misura l’Agenzia mette al sicuro il proprio credito dandogli il diritto di preferenza nel caso si giungesse all’espropriazione. L’ipoteca sugli immobili può essere iscritta solo per importi complessivi di credito superiori a 20 mila euro. In mancanza di successivo pagamento, a seguito dell’iscrizione ipotecaria, l’Agenzia potrà procedere alla vendita dell’immobile.

Va tenuto presente che il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se:

  • l’immobile è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • l’immobile è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • l’immobile non è di lusso.

PIGNORAMENTO DEI CREDITI. L’Agenzia può recuperare anche crediti del debitore verso terzi. Per lo stipendio, salario e indennità possono essere pignorati per 1/10 per importi fino a 2.500 euro, per 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro e per 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.

Per altri approfondimenti si rinvia alla lettura della GUIDA dell’Agenzia

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