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Perdita di beni e documenti a seguito di calamita’
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Emilia Romagna, con nota del 27/06/2023 n.0044311, ha adottato le direttive per una corretta certificazione ai fini fiscali delle perdite di beni e documenti contabili a seguito di eventi calamitosi verificatisi negli ultimi tempi.
L’ Agenzia delle Entrate ha rinviato ai dettami di cui all’art.2, c.3 DPR 441/1997 il quale stabilisce che la perdita di beni o documenti causata da eventi accidentali è provata da documentazione fornita da un organo della P.A. o da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D.P.R 445/2000.
La dichiarazione deve essere consegnata entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui se ne viene a conoscenza. Qualora l’Amministrazione Finanziaria lo richiedesse, nel testo dell’autocertificazione devono essere indicati il valore complessivo dei beni smarriti, salvo l’obbligo di presentare i criteri e gli elementi utilizzati per la determinazione del loro valore.
Altri documenti, se richiesti dall’Ente, sono i seguenti: verbale di accertamento dei Vigili del Fuoco (circolari n.6/E 2002 e n.31/E/2006), l’autocertificazione alternativa deve avere data certa e ad essa va allegata la copia della carta di identità del firmatario.
La circolare 31/E/2006 decreta che la predetta documentazione deve essere conservata e presentata solo in caso di richiesta.
Complicazioni nascono quando la perdita della documentazione è “involontaria”, benché non dovuta ad eventi accidentali attribuibili a cause di forza maggiore (calamità naturali).
In tale fattispecie occorre denunciare la perdita o smarrimento dei beni o documenti agli organi di pubblica sicurezza precisando i luoghi dove i beni perduti si trovavano e cercare di ricostruire i dati e gli elementi riportati nelle scritture contabili.
Occorre dunque cercare di recuperare i dati attraverso i server dei computer, o cloud (modalità di archiviazione dei dati del computer in cui i dati digitali vengono archiviati su server in località esterne), recupero attraverso il sistema di interscambio delle fatture elettroniche, eventuale ristampa di libri contabili danneggiati oppure mediante contatti con fornitori, banche , studi professionali; insomma tutti coloro dai quali poter acquisire copia della documentazione relativa alle operazioni commerciali oppure corrispondenza, contratti e così via.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che occorre inviare denuncia o autocertificazione alla Direzione Provinciale territorialmente competente con riguardo al domicilio fiscale.
L’Amministrazione finanziaria non esonera il contribuente, anche nel caso di eventi imprevisti, all’onere della prova come si legge all’art.39 c.2 lett. c D.P.R 600/1973, in quanto l’accertamento induttivo è sempre possibile in mancanza di disponibilità delle scritture contabili per causa di forza maggiore.
In contabilità, ovviamente, questa situazione darà luogo all’abbattimento del valore delle giacenze di magazzino e di conseguenza influenza il risultato economico di esercizio che subirà una flessione.
fac-simile domanda di smarrimento, sottrazione o distruzione dei documenti fiscali.
Il/la sottoscritto/a ………nato/a a……..il………Nazionalità………..C.F………………
residente a ………in via………, n…CAP……..Telefono /cellulare……………
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R n.445/2000
dichiara che
in data ……..alle ore…… ha subito la distruzione, a seguito di calamità (alluvione), della seguente documentazione contabile:
- Fatture anni…
- Libro giornale….
- Libro cespiti ammotizzabili
- Libro soci……….
Luogo………. Il dichiarante
Data…………. ……………………..
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