Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Prestito vitalizio ipotecario per anziani che hanno superato i 60 anni
Il 6 maggio 2015 è entrato in vigore la Legge n. 44 del 02.04.2015 in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Viene perfezionato un finanziamento per gli anziani che nell’ultimo decennio non ha trovato buona applicazione.
Si tratta di un prestito ipotecario concesso dalle banche e da intermediari finanziari per finanziamenti a lungo termine riservati a persone fisiche di età superiore a 60 anni compiuti.
Caratteristica di questo mutuo ipotecario è che può essere stipulato senza limiti di età e consente di poter avere denaro dando in garanzia un’immobile posseduti in proprietà. L’ipoteca di primo grado, a garanzia del finanziamento, può essere iscritta su un solo immobile del soggetto finanziato.
Questa forma di finanziamento ha trovato ampia diffusione in Gran Bretagna, Stati Uniti ed altri Paesi. In Italia il riferimento è la Legge 2.12.2005 n. 248 e il decreto attuativo del MISE che reca il Regolamento che dà le direttive per la sua applicazione.
Le persone che hanno compiuto i 60 anni e desiderano procurarsi disponibilità di denaro per far fronte a fatti imprevisti, o aiutare familiari per altre necessità, non sono costrette a vendere la nuda proprietà o ricorrere ad altri mezzi perché con la stipula di questo mutuo potranno avere una somma di denaro che può oscillare dal 15 e 50% del valore dell’immobile soggetto a perizia tecnica dell’Istituto finanziatore.
Questo finanziamento può essere utile anche per gli oltre sessantenni che hanno bisogno di autofinanziarsi e avere necessità momentanea di denaro temporaneo, con contezza di poter successivamente chiedere l’estinzione del mutuo ipotecario sottoscritto e rimborsare il debito al finanziatore con apposita clausola prevista nel contratto originario di mutuo.
Nessun problema per coloro che decidono di avviare la verifica per questo tipo di finanziamento in quanto il Regolamento precisa anche che nulla è dovuto all’Istituto finanziatore per le attività svolte per conto del soggetto richiedente il finanziamento.
Il mutuo che sarà sottoscritto potrà essere a tasso fisso o a tasso variabile con obbligo per il finanziatore di consegnare, almeno 15 giorni prima della stipula del contratto, un prospetto informativo contenente in modo chiaro l’importo finanziato, la percentuale del valore di perizia dell’immobile dato in garanzia, con l’indicazione della somma che sarà erogata al netto delle imposte e di tutti i costi legati al finanziamento, compreso quelli notarili, della perizia estimativa e della polizza assicurativa.
Se il soggetto che richiede il finanziamento risulta coniugato o convivente more uxorio da almeno un quinquennio con residenza nell’immobile e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il contratto dev’essere sottoscritto da entrambi, anche se l’immobile è posseduto da uno dolo dei coniugi.
Caratteristica di questo tipo di mutuo sta anche nel fatto di sentirsi liberi di rimborsare interessi e spese per diminuire il debito residuo e sapere che in caso di decesso del soggetto finanziato il debito passa agli eredi.
Agli eredi è data la possibilità di accollarsi il mutuo residuo oppure vendere l’immobile e pagare il debito residuo all’Istituto finanziatore. Avranno 12 mesi di tempo per decidere cosa fare e trascorso inutilmente questo tempo l’Istituto finanziatore potrà vendere l’immobile a valore di mercato e, se l’importo ricavato dalla vendita sarà superiore al debito, rimborserà l’eccedenza agli eredi.
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