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Principi di redazione del bilancio – effetto Covid-19

Giornalista.
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Email: annagianturco@2020revisione.it

Principi Redazione Bilancio

Redazione del bilancio – effetto Covid 19

In questo articolo vogliamo continuare ad analizzare gli effetti che l’emergenza pandemica Covid-19 sta avendo, e ha già avuto, sul tessuto socio-economico del nostro Paese. I danni, che in questi giorni stiamo stimando, metteranno a dura prova sia le grandi che le piccole imprese. L’argomento che andiamo ad approntare verterà sui nuovi principi di redazione del Bilancio, quale conseguenza Covid-19.

Il periodo in cui il Coronavirus si è propagato coincide con il momento congiunturale della  chiusura dei bilanci delle società. Il decreto legge 8 aprile 2020, n.23, ha messo in atto norme in materia di sospensione della continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020.

Decreto Legge 8 aprile 2020, num.23 – Decreto Liquidità.

Le norme riguardano, principalmente, quelle aziende che potremmo definire sane che, in assenza degli effetti Covid 19, non avrebbero avuto alcun tipo di problema. Queste aziende si trovano a dover approvare un bilancio senza avere una reale e  chiara percezione del futuro. Il motivo è che ancora oggi non si conosce bene il vero impatto dell’emergenza e le misure che saranno messe in atto per contrastare la pandemia.

Decreto Legge 17 marzo 2020, num.18 – Decreto Cura Italia

L’articolo 106  del D.L. 17/03/2020, n.18, ha da subito previsto la proroga per l’approvazione dei bilanci 2019 a 180 giorni dalla data di riferimento. Art.106 Decreto Cura Italia

La nuova scadenza permette alle aziende di approntare il bilancio dopo aver recuperato la piena efficienza degli uffici amministrativi e degli studi  professionali che assistono le società nella redazione del bilancio.

La proroga permette agli amministratori di acquisire maggiori informazioni per redigere al meglio i bilanci e per argomentare in modo più succinto, nelle note, gli effetti prodotti dall’emergenza Covid-19.

In particolare ci riferiamo:

  • alla corretta informativa di bilancio da iscrivere in Nota Integrativa ai sensi dell’art.2427 c.c., n.22-quater, ossia “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del bilancio”;
  • all’art.2428, relativamente alla redazione della Relazione sulla Gestione da parte degli amministratori, da cui devono risultare i fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione.

A supportare la corretta interpretazione delle disposizioni civilistiche, intervengono le previsioni contenute nei paragrafi dal 59 al 67 dell’OIC 29. Secondo queste previsioni gli effetti relativi all’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, sono da considerarsi come fatti successivi alla chiusura del bilancio.

Tali eventi hanno avuto origine alla fine di febbraio, per cui non prevedibili al 31 dicembre 2019.

La valutazione degli effetti del COVID-19 sulla continuità aziendale

Gli effetti del Covid-19 sulla continuità aziendale sono apparsi da subito molto difficili da valutare.  Questa valutazione spetta agli amministratori delle società. La capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento deve coprire un periodo di 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Bilanci al 31 dicembre 2019

Per i bilanci al 31 dicembre 2019, gli amministratori devono operare la valutazione sulla continuità aziendale fino al 31 dicembre 2020. Agli amministratori spetta esaminare gli effetti dell’emergenza epidemiologica sulla capacità della società di continuare ad operare come un ente “sano”  fino al termine del 2020.

E’, senza dubbio, un’ardua impresa in considerazione del fatto che i provvedimenti previsti dal DPCM  22/03/2020 hanno imposto la chiusura di moltissime attività. Le difficoltà per le società che rimarranno ancora chiuse saranno tali da avere un impatto, certo e significativo, sulla continuità aziendale. La stessa inattività potrà trasformarsi in una assenza di continuità.

A parziale chiarimento del comportamento che l’amministratore deve tenere, riportiamo quanto contenuto nel paragrafo 62 dell’OIC 29 (paragrafo 62 OIC 29)

Esso in relazione agli eventi successivi, stabilisce che: “il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori.

Se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’assemblea  si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio. Questa modifica deve essere operata nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio.

La valutazione sulla continuità aziendale avverrà sulla base di un numero più contenuto di informazioni rispetto a quelle che potremmo avere con la proroga al 30 giugno, in caso di approvazione del bilancio entro il termine di legge, ossia fine aprile.

Articolo 7 – Decreto Liquidità.

Ai sensi dell’art.7 del Decreto Liquidità art.7 Decreto Liquidità  è scritto che:

1.” Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18″.

2. “Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.

Il legislatore, con questa norma, tenta di neutralizzare gli effetti devianti della crisi Covid-19. Egli mira a conservare per i bilanci una corretta e concreta valenza informativa anche nei confronti dei terzi. Sempre l’art.8 del decreto, consente alle imprese di mantenere, nella redazione del bilancio dell’ esercizio in corso (2020), la regolare prospettiva di continuità che avevano prima della crisi.

Sono da escludere quelle società per cui i dati dei bilanci, già prima della crisi COVID-19, contenevano dubbi, o addirittura certezze, in ordine alla perdita di continuità aziendale. Per queste società gli amministratori devono procedere nel riportare in Nota Integrativa le argomentazioni in merito ai dubbi e alle carenze riscontrate circa il venir meno del presupposto della continuità aziendale.

Il tema della continuità aziendale richiederà particolare attenzione per quei bilanci in approvazione entro il mese di giugno 2020. Saranno proprio gli amministratori, in quanto responsabili del bilancio, a fornire tutte le informazioni relative alle vicende accadute fino all’approvazione del bilancio stesso.

Nota integrativa bilanci 2019

Tutte le società di capitale, sia quotate che non quotate, sono chiamate a fornire nella Nota Integrativa dei bilanci 2019, gli effetti economici causati dall’emergenza Covid -19.

Si tratta di informare sia i soci che i terzi, come ad esempio le banche, circa le attività poste in essere dall’ impresa dopo il bilancio, nella situazione economica attuale.

A questo punto richiamiamo l’art.2427, num.22-quater del c.c. che impone alle società di fornire informazioni che riguardano la natura e l’effetto patrimoniale, economico e finanziario dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Si tratta di fatti che non avranno alcun impatto sull’esercizio appena chiuso ma si potranno ripercuotere sull’esercizio in corso.

In questo contesto facciamo riferimento al contenuto dell’OIC 29 che disciplina tre possibili ambiti di intervento. Gli ambiti di intervento riguardano i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che:

  1. non hanno impatto sui valori di bilancio;
  2. sono privi di impatto sui valori di bilancio ma tali da comportare una loro variazione;
  3. hanno coincidenza o effetti sulla continuità aziendale.

Sono chiamati a valutare la corretta indicazione di questi fatti nell’informativa di bilancio anche gli organi di controllo (Collegio sindacale, Sindaco o Revisore Unico).

Modalità e termini di svolgimento delle assemblee

L’emergenza sanitaria ha avuto come conseguenza anche la modifica delle modalità e i termini di svolgimento delle assemblee societarie per l’approvazione del bilancio.

Le società di capitali hanno la facoltà di prevedere nell’avviso di convocazione delle assemblee, ordinarie o straordinarie, il ricorso al voto elettronico o per corrispondenza. Possono prevedere anche lo svolgimento e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Questo per rispetto della limitazione alla mobilità delle persone fisiche imposto dal nostro Governo. E’ necessario che tali mezzi siano in grado di garantire:

  • l’identificazione dei partecipanti;
  • la loro partecipazione all’assemblea;
  • l’esercizio del diritto di voto

rispettando sempre quanto dettato dagli articoli 2370, comma 4, art.2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c. Tali misure permettono alle società a responsabilità limitata, anche in deroga a quanto previsto dall’ articolo 2479, comma 4, del c.c., l’espressione del voto in assemblea, mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Anna Gianturco
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