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Ravvedimento operoso per l’Imposta di Registro sui contratti di locazione: le novità in vigore dal 2025

Giornalista.
Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Tutor Ente Nazionale Microcredito
Direttore responsabile testata giornalistica "Quasimezzogiorno"

Dal 1° gennaio 2025, è entrato in vigore il nuovo regime sanzionatorio per il Ravvedimento operoso relativo all’imposta di registro sui contratti di locazione ordinari, introdotto dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali).

Questa normativa, che ha sostituito il precedente D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (revisione del sistema sanzionatorio tributario), ha ridefinito le soglie di riduzione delle sanzioni per il versamento tardivo, con una variazione dell’aliquota applicabile al ravvedimento per ritardi tra il 31° e il 90° giorno.

Le nuove percentuali di sanzione ridotta dal 2025

La normativa prevede un sistema di riduzione progressiva delle sanzioni a seconda del tempo trascorso dal termine originario di pagamento. Ecco le nuove aliquote applicabili dal 1° gennaio 2025:

  • 0,1% per ogni giorno (1/5 di 1/10 del 15%) dal 1° al 14° giorno;
  • 6,00% (1/10 del 60%) dal 15° al 30° giorno;
  • 13,33% (1/9 del 120%) dal 31° al 90° giorno (aumentata rispetto al precedente 12%);
  • 15,00% (1/8 del 120%) oltre il 90° giorno e entro un anno;
  • 17,14% (1/7 del 120%) se il ritardo supera un anno ma non i due anni;
  • 20,00% (1/6 del 120%) se il ritardo supera i 2 anni.

La principale novità riguarda dunque l’aumento della sanzione ridotta per ritardi compresi tra 31 e 90 giorni, che passa dal 12% al 13,33%.

Il pagamento degli interessi legali

Oltre alla sanzione ridotta, chi si avvale del ravvedimento operoso deve versare gli interessi moratori calcolati al tasso legale vigente. Dal 1° gennaio 2025, il tasso di interesse legale è fissato al 2,00% annuo. Gli interessi vanno calcolati giorno per giorno sulla base dell’importo dell’imposta non versata.

Come effettuare il versamento

Il pagamento del ravvedimento per l’imposta di registro sui contratti di locazione deve avvenire utilizzando il modello F24 Elide, destinato specificamente al versamento di tributi, sanzioni e interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

I principali codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Codice TributoDescrizione
1500Imposta di Registro per prima registrazione
1501Imposta di Registro per annualità successive
1502Imposta di Registro per cessioni del contratto
1503Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
1504Imposta di Registro per proroghe del contratto
1507Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
1510Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
1511Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca

Le condizioni per beneficiare del ravvedimento operoso

L’art. 14 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 stabilisce le condizioni per poter usufruire della riduzione delle sanzioni. In particolare:

  • Il ravvedimento è ammesso solo se la violazione non è stata già constatata e non sono in corso attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
  • La sanzione è ridotta in misura variabile a seconda del tempo trascorso dalla violazione, con soglie diverse per mancati versamenti, omissioni dichiarative e altri errori fiscali.
  • Il pagamento della sanzione ridotta deve essere contestuale alla regolarizzazione dell’imposta e al versamento degli interessi moratori.
  • Se il contribuente riceve una comunicazione formale dall’Agenzia delle Entrate, le percentuali di riduzione della sanzione possono variare, a seconda dello stato del procedimento.
  • La riduzione della sanzione non è ammessa per dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a 90 giorni.

Ecco il testo dell’art. 14 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, che disciplina nel dettaglio il ravvedimento operoso:

  1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

    a) a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

    b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

    c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

    d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore;

    e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

    f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al primo periodo non si applica alle violazioni indicate nell’articolo 31, comma 3, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, e comma 4, o nell’articolo 36, comma 9;

    g) a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

    h) a un decimo del minimo, di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

  2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
  4. Il pagamento della sanzione ridotta è eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  5. Se la sanzione è calcolata ai sensi dell’articolo 13, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere e), f) e g), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.
  6. La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.
  7. Quando la liquidazione è eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
  8. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione.

In sintesi, il nuovo sistema di ravvedimento operoso per l’imposta di registro sui contratti di locazione, in vigore dal 2025, prevede alcune modifiche alle sanzioni ridotte, con un lieve aumento per i pagamenti tardivi tra 31 e 90 giorni.

Resta fondamentale per i contribuenti effettuare tempestivamente la regolarizzazione per usufruire delle riduzioni previste e ridurre l’impatto delle sanzioni.

Per evitare problemi, è sempre consigliabile verificare la corretta registrazione e il pagamento delle imposte relative ai contratti di locazione, utilizzando i codici tributo corretti e tenendo conto degli interessi legali applicabili.

Di seguito un pratico foglio excel per il calcolo del Ravvedimento operoso:

 https://mega.nz/file/l9InhaLR#TxOeuGBfKI-g7tY7wVErfMpJW6sce81ViDija2w1Yaw

Daniele Orilia
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