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Regime forfettario: novitĂ dal 2024
Come sempre lâinizio di ogni anno porta con sĂŠ delle novitĂ . Ă un momento carico di aspettative, in cui ci si chiede cosa riserverĂ il futuro. Lâanno 2024 non fa eccezione.
In particolare, con questo articolo vogliamo concentrarci sulle novitĂ che riguardano i contribuenti in regime forfettario.
Il regime forfettario è una modalità semplificata di tassazione, pensata per agevolare gli imprenditori e i professionisti con ricavi contenuti.
Ecco alcune delle novitĂ introdotte per il 2024:
La Legge n.213/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 Dicembre 2023 (c.d. Manovra 2024) non varia il limite di ricavi o compensi per lâapplicazione della flat tax del 15%, lasciandolo ad 85.000,00 euro.
Eâ confermata anche la soglia dei 100.000,00 euro superata la quale scatterĂ lâimmediata fuoriuscita dal regime forfettario.
Infatti, se nel corso del periodo dâimposta si supera la soglia degli 85.000,00 euro ma non dei 100.000,00 euro, il contribuente esce dal regime solo dallâanno successivo; se, invece, si va oltre la soglia dei 100.000,00 euro, il contribuente esce dal regime nello stesso periodo dâimposta in cui si verifica lo splafonamento.
Per determinare tale passaggio, nota importante della circolare 23/2023 dellâAgenzia delle Entrate, si prende in considerazione il principio di cassa, individuando i ricavi e i compensi effettivamente percepiti e non lâemissione della relativa fattura.
Gli obblighi IVA scattano, pertanto a partire dal momento dellâincasso del corrispettivo, anche se successivo allâemissione della relativa fattura.
Obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024
Tra le novitĂ riportate nella Legge di Bilancio 2024, câè lâentrata in vigore, dal 1° gennaio 2024, dellâobbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari, venendo cosĂŹ meno lâesonero, ormai residuale, per le partite IVA fino a 25.000,00 euro di ricavi e compensi.
Ciò era stato previsto dallâ articolo 18 del D.L. n.36/2022, che imponeva lâobbligo di fatturazione elettronica per i forfettari sopra la soglia dei 25.000,00 euro.
La data del 31 dicembre pone fine alle deroghe allâobbligo di fatturazione elettronica che, cosĂŹ come previsto in materia di corrispettivi telematici, si applicherĂ in maniera generalizzata.
Dopo esserci soffermati su queste due novitĂ , possiamo senza dubbio affermare che i limiti e i requisiti, per lâaccesso e la permanenza nel regime forfettario, non presentano altre modifiche con lâarrivo del 2024.
Regime forfettario 2024: regole, tassazione ridotta, semplificazioni.
Ci sembra opportuno e corretto, a questo punto, fare un breve excursus sul regime forfettario facendo, appunto, un breve cenno al passato, anche se molto prossimo.
I vantaggi per i soggetti che possono accedere al regime sono:
- Tassazione ridotta;
- Riduzione dei contributi INPS;
- Semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
La tassazione prevista è del 15%.
La riduzione consiste nella diminuzione del 35% dei contributi INPS dovuti; la riduzione si ottiene presentando apposita comunicazione allâINPS entro la scadenza del 29 febbraio.
Questa agevolazione spetta ai soggetti che:
- Svolgono attivitĂ dâimpresa;
- Hanno lâobbligo di iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti;
Non beneficiano di queste agevolazioni, invece, i titolari di partita IVA in regime forfettario che svolgono professioni:
- senza obbligo di iscrizione al CCIAA;
- senza obbligo di iscrizione a una cassa professionale;
- con lâobbligo di iscrizione alla gestione separata INPSÂ professionisti senza cassa.
Le semplificazioni fiscali riguardano il mancato addebito dellâIVA in fattura ai clienti e, di conseguenza, i contribuenti forfettari sono esonerati dalla liquidazione dellâimposta, dalla presentazione della dichiarazione IVA.
Regime forfettario 5 per cento startup.
In alcuni casi lâingresso nel regime forfettario permette di beneficiare dellâimposta sostitutiva con aliquota al 5 per cento per startup.
La possibilità è riservata alle nuove attività , per i primi 5 anni.
Possono applicare la flat tax al 5 per cento, in luogo dellâaliquota al 15 per cento, i soggetti che rientrano nei seguenti casi:
se il contribuente non ha esercitato, nei tre anni che precedono lâavvio dellâattivitĂ , unâattivitĂ artistica, professionale o dâimpresa, anche in forma associata o familiare;
se la start up non è una prosecuzione di unâattivitĂ Â giĂ svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per lâaccesso ad arti o professioni;
nel caso in cui si prosegua lâattivitĂ svolta da un altro soggetto. In tal caso i ricavi o compensi realizzati nel periodo dâimposta precedente non devono superare il limite per lâaccesso al regime forfettario.
Cause ostative dâesclusione dal regime forfettario
Il mancato rispetto dei requisiti per lâaccesso al regime forfettario 2024 determina lâimpossibilitĂ di applicare la tassazione agevolata.
Non possono applicare il regime in questione i titolari di partita IVA che rientrano nei seguenti casi:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dellâUnione europea o in uno Stato aderente allâAccordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attivitĂ dâimpresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a societĂ di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente societĂ a responsabilitĂ limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivitĂ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attivitĂ sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi dâimposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attivitĂ dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dellâesercizio di arti o professioni;
- coloro che nellâanno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nellâanno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Regime forfettario 2024: calcolo imposta sostitutiva
Lâimposta sostitutiva è calcolata applicando lâaliquota, del 15 o del 5 per cento, alla base o reddito imponibile, a quello cioè che è assoggettato a tassazione.
La base imponibile viene determinata attraverso un âcriterio forfettarioâ, moltiplicando il complesso delle somme percepite dal soggetto a titolo di ricavi o compensi per un determinato coefficiente di redditivitĂ .
Il reddito complessivo dovrĂ essere moltiplicato per lâapposito coefficiente per ottenere lâimporto che sarĂ Â soggetto ad imposta sostitutiva.
Il coefficiente in questione varia a seconda dellâattivitĂ Â svolta ed è individuato sulla base del codice ATECO.
Dal reddito imponibile, determinato forfettariamente, si deducono i contributi previdenziali obbligatori.
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