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Registratore Telematico: obblighi 2021
Dal 1 Luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici. L’obbligo è decorso dal 1 Luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 Euro e dal 1 Gennaio 2021 per i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 Euro.
Pertanto, anche i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 Euro, dal 01.01.2021, risultano obbligati a memorizzare elettronicamente ed a trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri. Tali soggetti devono documentare le cessioni e le prestazioni effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura (o la fattura semplificata). Cosi come avveniva per lo scontrino e/o ricevuta fiscale, il documento è sempre esente dall’imposta di bollo (anche laddove superi l’importo di €. 77,47 senza che sia applicata l’Iva).
Dal 1 Gennaio 2021 i suddetti soggetti sono obbligati, pertanto, a dotarsi di Registratore Telematico per la trasmissione telematica dei corrispettivi. In alternativa, è possibile utilizzare la procedura web “documento commerciale online“, presente nel portale Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate. Dalla stessa data termina, quindi, il “periodo transitorio“. Di conseguenza, scatta l’obbligo di trasmettere i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera, e non più entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La mancata memorizzazione o trasmissione, o l’invio di dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano sanzioni, nella misura del 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 Euro e la chiusura temporanea dell’esercizio nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio. Le sanzioni sono escluse fino al 31 Dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 Euro e fino al 31 Dicembre 2020 per gli altri. Sono escluse, inoltre, se l’operatore, avendo liquidato correttamente l’imposta, ha inviato i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi, pertanto, la mancanza di uno solo di essi comporta l’applicazione della sanzione. Per omissione si intende anche il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l’invio dei dati, i quali devono ritenersi essenziali.
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