La manovra di bilancio 2025 ha ricevuto dal Parlamento lâapprovazione definitiva. Il testo della manovra è…
RETI dâIMPRESA: strumento utile per ripartire
Il presente intervento richiamerĂ il contratto di âRete fra impreseâ ricordandone i benefici e le particolaritĂ . In questo momento economico cosĂŹ delicato e particolare, infatti, potrebbe essere lo strumento giusto per ripartire. Il concetto di rete è relativamente semplice: ci si unisce per crescere mantenendo la propria individualitĂ !
Introduzione
Al 3 febbraio 2022 INFOCAMERE ha registrato 7.583 contratti di rete di cui 1.118 con soggettivitĂ giuridica, presenti in tutte le regioni di Italia, che coinvolgono ben 43.317 imprese (nel 2015 erano 11.674), certificando lo sviluppo notevole del fenomeno. Le imprese che hanno stipulato un contratto di rete, divise per regione sono riportate nella seguente tabella:
REGIONE | N° IMPRESE |
Abruzzo | 1.373 |
Basilicata | 405 |
Calabria | 853 |
Campania | 3.187 |
Emilia-Romagna | 2.528 |
Friuli-Venezia Giulia | 2.166 |
Lazio | 9.853 |
Liguria | 1.026 |
Lombardia | 4.423 |
Marche | 1.201 |
Molise | 96 |
Piemonte | 2.127 |
Puglia | 2.424 |
Sardegna | 1.011 |
Sicilia | 1.395 |
Toscana | 3.024 |
Trentino-Alto Adige | 734 |
Umbria | 985 |
Valle dâAosta | 151 |
Veneto | 3.355 |
Interessanti sono le conclusioni riportate dal Terzo rapporto elaborato dallâOsservatorio Nazionale sulle reti dâimpresa 2021 a cura di Anna Cabigiosu: âLâedizione 2021 dellâOsservatorio nazionale sui contratti di rete ci permette di fotografare queste aggregazioni nellâestate del 2021, allâuscita dalla pandemia e allâinizio della ripresa economica.
Lâanalisi dei dati del Registro Imprese sui dati di maggio 2021 ([1]) mostra che il numero di imprese coinvolte in progetti di aggregazione in rete continua a crescere, un dato che va letto come un segnale di fiducia degli imprenditori nei vantaggi potenziali che il contratto di rete può garantire.
I dati mostrano un consolidamento delle micro-reti, composte da 2-3 imprese, un rafforzamento delle aggregazioni uniprovinciali, la flessione delle reti intersettoriali e la crescente diffusione di aggregazioni tra imprese dello stesso settore, soprattutto nel settore agri- colo e agroalimentare.
Queste reti si formano prevalentemente per istituzionalizzare re- lazioni pregresse o sulla spinta di poche imprese che promuovono la nascita della reteâ.
1.1 La definizione giuridica del contratto di rete:
Giuridicamente con il contratto di rete piĂš imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacitĂ innovativa e la propria competitivitĂ sul mercato (DL.5/2009 art. 3, c 4-ter).
Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria capacitĂ innovativa e la competitivitĂ sul mercato.
Dalla definizione si notano delle âsimilitudiniâ con lâistituto del consorzio ([2]) dettato dal codice civile che potranno, a parere dello scrivente, venire utili in alcune zone dâombra. Infatti, secondo lâart. 2602, co. 1, c.c., con il contratto di consorzio piĂš imprenditori istituiscono unâorganizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Occorre sottolineare che i due istituti hanno sostanziali differenze, che saranno analizzate nel proseguo del presente lavoro, ma che possiamo riassumere brevemente:
- lâattivitĂ del Consorzio è strumentale allâattivitĂ dei consorziati, ponendo in essere una funzione essenzialmente mutualistica. Mentre il Contratto di Rete permette lâesercizio in comune di attivitĂ non solo strumentali (caratteristica peculiare di questo istituto), ma strategiche per lo sviluppo delle imprese partecipanti;
- Il Consorzio mediante lâorganizzazione comune, disciplina o svolge una o piĂš fasi delle rispettive imprese; la Rete invece, può consentire lo svolgimento di unâattivitĂ economica comune, anche nuova, diversa ed autonoma rispetto alle singole fasi della stessa.
- Il Consorzio mediante lâorganizzazione comune acquisisce beni e/o servizi strumentali, a condizioni piĂš vantaggiose, generando in questo modo maggiori ricavi o minori costi di gestione per i partecipanti; la Retepuò produrre beni o servizi da offrire a terzi con la possibilitĂ di generare degli utili, da ripartire tra le imprese retiste.
- Le Reti di Impresa, come elemento obbligatorio, prevedono la stesura di un Programma di Rete. Al suo interno devono essere specificati gli obiettivi principali da raggiungere, le modalitĂ che dovranno permettere il raggiungimento di tali obiettivi e i criteri di valutazione degli stessi. Lâistituto del Consorzio, al contrario, non prevede assolutamente questa possibilitĂ , in quanto esso svolge una funzione esclusivamente mutualistica rispetto a quella esercitata dalle Reti di Impresa. Rispetto ai Distretti:
- le Reti di Impresa prescindono dalla specializzazione e dal territorio, superando la logica di distretto con un modello aperto che può coinvolgere piÚ settori e territori ([3]).
Elemento essenziale del contratto di rete per il raggiungimento dello scopo sopra richiamato è il âprogramma comune di reteâ, ribadito anche dalla CM. 4/E/2011, sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a âcollaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti allâesercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piĂš attivitĂ rientranti nellâoggetto della propria impresaâ.
Come si dirĂ meglio nel proseguo, il contratto di rete, inoltre, può anche prevedere lâistituzione di un âfondo patrimoniale comuneâ e la nomina di un âorgano comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti lâesecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stessoâ. Anche qui notiamo delle similitudini con il consorzio e mi riferisco al âfondo consortileâ e al fatto che requisito fondamentale di ogni tipologia di consorzio è la creazione di unâorganizzazione comune, alla quale è affidato il compito di dare esecuzione al contratto, assumendo ed attuando le decisioni a tal fine occorrenti. La disciplina legislativa, al riguardo, lascia poco spazio allâautonomia privata, specificando che spetta ai consorziati stabilire âle attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio â (art. 2603, co. 2, n°4, c.c.).
La disciplina, oggi vigente, è il risultato della seguente evoluzione legislativa: la norma è stata introdotta con lâart. 3 commi 4 ter e ss. del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la L. 23 luglio 2009 n.99 e con L. 30 luglio 2010 n.122, che ha convertito il D.L.n.78/2010, nonchĂŠ modificata in forza di L. n.134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L.n.83/2012) e di D.L. n.179/2012, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012 n.221, in vigore dal 19 dicembre 2012.
Giuridicamente il contratto di rete è caratterizzato da una comunione di scopo tra una molteplicitĂ di contraenti come forma di aggregazione con il fine ultimo di ottimizzare le risorse al fine di realizzare strumenti strategici al fine di competere su qualitĂ ed innovazione. Lâintroduzione del contratto di rete nasce dallâesigenza di stare al passo con un mercato globale.
Le diverse tipologie di RETI DI IMPRESA:
Lâattuale contesto normativo offre agli imprenditori che intendono costituire una rete di imprese (ai sensi dellâarticolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009), lâalternativa fra due diverse forme giuridiche:
lâadozione di un modello contrattuale âpuroâ di rete di imprese (cosiddetta ârete-contrattoâ) oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cosiddetta ârete-soggettoâ).
La disciplina civilistica del contratto di ârete di impreseâ ha subito rilevanti modifiche che hanno contribuito a cambiare sensibilmente la fisionomia della fattispecie contrattuale introdotta, come noto, dallâarticolo 3, commi 4-ter e 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33), arrivando alla possibilitĂ di creare un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto.
Anzitutto va ricordato che, come indicato nella CM n. 4/E del 15 febbraio 2011, âlâadesione al contratto di rete non comporta lâestinzione, nĂŠ la modificazione della soggettivitĂ tributaria delle imprese che aderiscono allâaccordo in questione, nĂŠ lâattribuzione di soggettivitĂ tributaria alla rete risultante dal contratto stessoâ e, ciò vale in entrambe le tipologie di rete.
Le modifiche normative consentono oggi di configurare la ârete di impreseâ non piĂš soltanto come un âsemplice contrattoâ tra imprese ma piuttosto quale âorganizzazioneâ, dotata di autonoma soggettivitĂ giuridica. In sostanza (come poi schematizzato in tabella) con la rete contratto piĂš imprenditori si âunisconoâ per collaborare, per scambiarsi informazioni, ecc. senza tuttavia creare un nuovo soggetto che permetterebbe di esercitare âin comuneâ una o piĂš attivitĂ rientranti nellâoggetto della propria impresa e/o in un settore anche nuovo dotato di autonomia patrimoniale e giuridica perfetta.
La possibilitĂ di creare la ârete SOGGETTOâ (o cd PESANTE) ha fatto emergere anche lâesigenza di meglio definire i rapporti della rete con i terzi. Infatti, con riferimento allâorgano comune, entrambi i decreti crescita sono intervenuti con modifiche ed integrazioni che hanno riguardato la lettera e) del comma 4-ter dellâarticolo 3 del decreto legge n. 5 del 2009. Per effetto delle modifiche apportate, in particolare, dal piĂš volte richiamato articolo 45 del decreto crescita, è stata eliminata la precisazione, presente nella versione precedente, che i poteri di gestione e di rappresentanza sono conferiti allâorgano comune – qualora ne sia prevista lâistituzione – âcome mandatario comuneâ.
Infine, per effetto delle modifiche introdotte dallâarticolo 36 del decreto crescita-bis, lâattuale formulazione della norma prevede che – nellâambito di determinate procedure, quali, ad esempio, quelle di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, quelle inerenti ad interventi di garanzia per lâaccesso al credito o inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dallâordinamento – lâorgano comune âagisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettivitĂ giuridica e, in assenza della soggettivitĂ , degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stessoâ.
Conclusioni
Si nota quindi un notevole sviluppo delle reti fra imprese considerate un valido strumento per permettere alle piccole e medie imprese di raggiungere una massa critica per competere a livello globale. Â Il contratto di rete, infatti, risponde allâesigenza delle imprese di poter attuare una diversa forma di collaborazione ed integrazione che dovrebbe essere utilizzato soprattutto in una situazione economica di stagflazione, vale a dire in una la situazione economica nella quale sono contemporaneamente presenti nello stesso mercato sia un aumento generale dei prezzi (inflazione), sia una mancanza di crescita dell’economia in termini reali (stagnazione economica).
Nel Documento congiunto Commissioni Camera e Senato (30 giugno 2021) la stessa commissione parlamentare ha dichiarato il fallimento degli incentivi concessi per le aggregazioni dâimpresa, cosa ormai nota agli addetti ai lavori: è difficile creare fusioni e aggregazioni nel panorama italiano.
Le reti potrebbero aiutare questa unione che, come si vedrĂ di seguito, potrebbero portare ad unioni fra imprese âsenza troppi rischi nĂŠ vincoliâ. Inizialmente, quindi, si farebbe un âpercorso di fidanzamentoâ per poi decidere se procedere ad una fusione/incorporazione.
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[1] Dati elaborati appunto dallâOsservatorio che sono confermati da quelli piĂš recenti sopra riportati.
[2] Per un approfondimento sul tema dei Consorzi si rimanda a due E-book pubblicati sul sito www.fiscoetasse.com âLa disciplina dei consorziâ e âI consorzi di urbanizzazioneâ di Luca Santi.
[3] Ufficio reti impresa CCIAA Milano
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