La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33230/2024, ha confermato la configurabilità di un concorso…
RETI d’IMPRESA: strumento utile per ripartire
Il presente intervento richiamerà il contratto di “Rete fra imprese” ricordandone i benefici e le particolarità. In questo momento economico così delicato e particolare, infatti, potrebbe essere lo strumento giusto per ripartire. Il concetto di rete è relativamente semplice: ci si unisce per crescere mantenendo la propria individualità!
Introduzione
Al 3 febbraio 2022 INFOCAMERE ha registrato 7.583 contratti di rete di cui 1.118 con soggettività giuridica, presenti in tutte le regioni di Italia, che coinvolgono ben 43.317 imprese (nel 2015 erano 11.674), certificando lo sviluppo notevole del fenomeno. Le imprese che hanno stipulato un contratto di rete, divise per regione sono riportate nella seguente tabella:
REGIONE | N° IMPRESE |
Abruzzo | 1.373 |
Basilicata | 405 |
Calabria | 853 |
Campania | 3.187 |
Emilia-Romagna | 2.528 |
Friuli-Venezia Giulia | 2.166 |
Lazio | 9.853 |
Liguria | 1.026 |
Lombardia | 4.423 |
Marche | 1.201 |
Molise | 96 |
Piemonte | 2.127 |
Puglia | 2.424 |
Sardegna | 1.011 |
Sicilia | 1.395 |
Toscana | 3.024 |
Trentino-Alto Adige | 734 |
Umbria | 985 |
Valle d’Aosta | 151 |
Veneto | 3.355 |
Interessanti sono le conclusioni riportate dal Terzo rapporto elaborato dall’Osservatorio Nazionale sulle reti d’impresa 2021 a cura di Anna Cabigiosu: “L’edizione 2021 dell’Osservatorio nazionale sui contratti di rete ci permette di fotografare queste aggregazioni nell’estate del 2021, all’uscita dalla pandemia e all’inizio della ripresa economica.
L’analisi dei dati del Registro Imprese sui dati di maggio 2021 ([1]) mostra che il numero di imprese coinvolte in progetti di aggregazione in rete continua a crescere, un dato che va letto come un segnale di fiducia degli imprenditori nei vantaggi potenziali che il contratto di rete può garantire.
I dati mostrano un consolidamento delle micro-reti, composte da 2-3 imprese, un rafforzamento delle aggregazioni uniprovinciali, la flessione delle reti intersettoriali e la crescente diffusione di aggregazioni tra imprese dello stesso settore, soprattutto nel settore agri- colo e agroalimentare.
Queste reti si formano prevalentemente per istituzionalizzare re- lazioni pregresse o sulla spinta di poche imprese che promuovono la nascita della rete”.
1.1 La definizione giuridica del contratto di rete:
Giuridicamente con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato (DL.5/2009 art. 3, c 4-ter).
Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Dalla definizione si notano delle “similitudini” con l’istituto del consorzio ([2]) dettato dal codice civile che potranno, a parere dello scrivente, venire utili in alcune zone d’ombra. Infatti, secondo l’art. 2602, co. 1, c.c., con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Occorre sottolineare che i due istituti hanno sostanziali differenze, che saranno analizzate nel proseguo del presente lavoro, ma che possiamo riassumere brevemente:
- l’attività del Consorzio è strumentale all’attività dei consorziati, ponendo in essere una funzione essenzialmente mutualistica. Mentre il Contratto di Rete permette l’esercizio in comune di attività non solo strumentali (caratteristica peculiare di questo istituto), ma strategiche per lo sviluppo delle imprese partecipanti;
- Il Consorzio mediante l’organizzazione comune, disciplina o svolge una o più fasi delle rispettive imprese; la Rete invece, può consentire lo svolgimento di un’attività economica comune, anche nuova, diversa ed autonoma rispetto alle singole fasi della stessa.
- Il Consorzio mediante l’organizzazione comune acquisisce beni e/o servizi strumentali, a condizioni più vantaggiose, generando in questo modo maggiori ricavi o minori costi di gestione per i partecipanti; la Retepuò produrre beni o servizi da offrire a terzi con la possibilità di generare degli utili, da ripartire tra le imprese retiste.
- Le Reti di Impresa, come elemento obbligatorio, prevedono la stesura di un Programma di Rete. Al suo interno devono essere specificati gli obiettivi principali da raggiungere, le modalità che dovranno permettere il raggiungimento di tali obiettivi e i criteri di valutazione degli stessi. L’istituto del Consorzio, al contrario, non prevede assolutamente questa possibilità, in quanto esso svolge una funzione esclusivamente mutualistica rispetto a quella esercitata dalle Reti di Impresa. Rispetto ai Distretti:
- le Reti di Impresa prescindono dalla specializzazione e dal territorio, superando la logica di distretto con un modello aperto che può coinvolgere più settori e territori ([3]).
Elemento essenziale del contratto di rete per il raggiungimento dello scopo sopra richiamato è il “programma comune di rete”, ribadito anche dalla CM. 4/E/2011, sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a “collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Come si dirà meglio nel proseguo, il contratto di rete, inoltre, può anche prevedere l’istituzione di un “fondo patrimoniale comune” e la nomina di un “organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. Anche qui notiamo delle similitudini con il consorzio e mi riferisco al “fondo consortile” e al fatto che requisito fondamentale di ogni tipologia di consorzio è la creazione di un’organizzazione comune, alla quale è affidato il compito di dare esecuzione al contratto, assumendo ed attuando le decisioni a tal fine occorrenti. La disciplina legislativa, al riguardo, lascia poco spazio all’autonomia privata, specificando che spetta ai consorziati stabilire “le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio ” (art. 2603, co. 2, n°4, c.c.).
La disciplina, oggi vigente, è il risultato della seguente evoluzione legislativa: la norma è stata introdotta con l’art. 3 commi 4 ter e ss. del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la L. 23 luglio 2009 n.99 e con L. 30 luglio 2010 n.122, che ha convertito il D.L.n.78/2010, nonché modificata in forza di L. n.134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L.n.83/2012) e di D.L. n.179/2012, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012 n.221, in vigore dal 19 dicembre 2012.
Giuridicamente il contratto di rete è caratterizzato da una comunione di scopo tra una molteplicità di contraenti come forma di aggregazione con il fine ultimo di ottimizzare le risorse al fine di realizzare strumenti strategici al fine di competere su qualità ed innovazione. L’introduzione del contratto di rete nasce dall’esigenza di stare al passo con un mercato globale.
Le diverse tipologie di RETI DI IMPRESA:
L’attuale contesto normativo offre agli imprenditori che intendono costituire una rete di imprese (ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009), l’alternativa fra due diverse forme giuridiche:
l’adozione di un modello contrattuale “puro” di rete di imprese (cosiddetta “rete-contratto”) oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cosiddetta “rete-soggetto”).
La disciplina civilistica del contratto di “rete di imprese” ha subito rilevanti modifiche che hanno contribuito a cambiare sensibilmente la fisionomia della fattispecie contrattuale introdotta, come noto, dall’articolo 3, commi 4-ter e 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33), arrivando alla possibilità di creare un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto.
Anzitutto va ricordato che, come indicato nella CM n. 4/E del 15 febbraio 2011, “l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso” e, ciò vale in entrambe le tipologie di rete.
Le modifiche normative consentono oggi di configurare la “rete di imprese” non più soltanto come un “semplice contratto” tra imprese ma piuttosto quale “organizzazione”, dotata di autonoma soggettività giuridica. In sostanza (come poi schematizzato in tabella) con la rete contratto più imprenditori si “uniscono” per collaborare, per scambiarsi informazioni, ecc. senza tuttavia creare un nuovo soggetto che permetterebbe di esercitare “in comune” una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa e/o in un settore anche nuovo dotato di autonomia patrimoniale e giuridica perfetta.
La possibilità di creare la “rete SOGGETTO” (o cd PESANTE) ha fatto emergere anche l’esigenza di meglio definire i rapporti della rete con i terzi. Infatti, con riferimento all’organo comune, entrambi i decreti crescita sono intervenuti con modifiche ed integrazioni che hanno riguardato la lettera e) del comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto legge n. 5 del 2009. Per effetto delle modifiche apportate, in particolare, dal più volte richiamato articolo 45 del decreto crescita, è stata eliminata la precisazione, presente nella versione precedente, che i poteri di gestione e di rappresentanza sono conferiti all’organo comune – qualora ne sia prevista l’istituzione – “come mandatario comune”.
Infine, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 36 del decreto crescita-bis, l’attuale formulazione della norma prevede che – nell’ambito di determinate procedure, quali, ad esempio, quelle di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, quelle inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito o inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento – l’organo comune “agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso”.
Conclusioni
Si nota quindi un notevole sviluppo delle reti fra imprese considerate un valido strumento per permettere alle piccole e medie imprese di raggiungere una massa critica per competere a livello globale. Il contratto di rete, infatti, risponde all’esigenza delle imprese di poter attuare una diversa forma di collaborazione ed integrazione che dovrebbe essere utilizzato soprattutto in una situazione economica di stagflazione, vale a dire in una la situazione economica nella quale sono contemporaneamente presenti nello stesso mercato sia un aumento generale dei prezzi (inflazione), sia una mancanza di crescita dell’economia in termini reali (stagnazione economica).
Nel Documento congiunto Commissioni Camera e Senato (30 giugno 2021) la stessa commissione parlamentare ha dichiarato il fallimento degli incentivi concessi per le aggregazioni d’impresa, cosa ormai nota agli addetti ai lavori: è difficile creare fusioni e aggregazioni nel panorama italiano.
Le reti potrebbero aiutare questa unione che, come si vedrà di seguito, potrebbero portare ad unioni fra imprese “senza troppi rischi né vincoli”. Inizialmente, quindi, si farebbe un “percorso di fidanzamento” per poi decidere se procedere ad una fusione/incorporazione.
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[1] Dati elaborati appunto dall’Osservatorio che sono confermati da quelli più recenti sopra riportati.
[2] Per un approfondimento sul tema dei Consorzi si rimanda a due E-book pubblicati sul sito www.fiscoetasse.com “La disciplina dei consorzi” e “I consorzi di urbanizzazione” di Luca Santi.
[3] Ufficio reti impresa CCIAA Milano
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